F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 05/TFN del 03 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 RECLAMO N° 213 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD US BAGNOLESE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, a richiesta della Società ASD US Bagnolese, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza. 8) RECLAMO N° 214 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD SELVA DEI PINI POMEZIA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
RECLAMO N° 213 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD US BAGNOLESE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, a richiesta della Società ASD US Bagnolese, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza. 8) RECLAMO N° 214 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD SELVA DEI PINI POMEZIA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
Con ricorso in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna dell’ASD Selva Dei Pini Pomezia al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 4.880,00, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, asseritamente dovuto in forza del contratto denominato “Scuola Calcio Milan” valido per le stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17. Sostiene la ricorrente che il contratto di cui trattasi, stipulato in data 1.7.2014, prevede il conferimento alla Società ASD Selva Dei Pini Pomezia del diritto di utilizzazione della dicitura e del marchio “Milan” nell’organizzazione di corsi di calcio per bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni nonchè la fornitura, da parte di essa reclamante, di capi di abbigliamento sportivo e di materiali tecnici da utilizzare nell’ambito dei suddetti corsi, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 12.000,00, oltre IVA, il tutto in tre rate da € 4.000,00 (oltre iva) ciascuna da pagarsi rispettivamente la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30.09.2015 e la terza entro il 30.09.2016. Deduce altresì la AC Milan Spa che l'ASD Selva Dei Pini Pomezia, nel richiedere all'odierna reclamante con e-mail del 27 luglio 2015 la rateizzazione delle somme dovute, avrebbe sostanzialmente riconosciuto il debito oggetto della odierna domanda. Nulla ha controdedotto la Società l’ASD Selva Dei Pini Pomezia. La vertenza è stata quindi trattata e decisa nella riunione del 2 agosto 2016. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan è validamente suffragata dal contratto in questione, regolarmente depositato in atti, e confermata, anche nel suo ammontare, dal dedotto riconoscimento operato nello scambio di corrispondenza. Tali circostanze, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcun tipo di contestazione da parte dell'ASD Selva Dei Pini Pomezia, la quale nulla ha controdedotto, malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l’effetto, dichiara la ASD Selva dei Pini Pomezia tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo. Ordina restituirsi la tassa.
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