F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N° 20 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CAMPOFRANCO CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ICCARENSE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIORDANO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

 

RECLAMO N° 20 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CAMPOFRANCO CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ICCARENSE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIORDANO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Con ricorso del 6/9.6.16 la Società Polisportiva Dilettantistica Iccarense adiva la Commissione Premi di Preparazione, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Luca Giordano. Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi di Preparazione condannava la ASD Atletico Campofranco al pagamento della somma di € 3.387,50, di cui € 677,50 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC. La decisione veniva comunicata in data 2.8.16, e la ASD Atletico Campofranco proponeva gravame con atto comunicato in data 9.8.16. Assumeva la Società appellante che in data13.8.15, le parti avevano convenuto che la Polisportiva Dilettantistica Iccarense avrebbe rinunciato al premio di preparazione; La Società appellante depositava copia della suddetta liberatoria, e concludeva per la riforma della sentenza impugnata. Alla udienza del 29.9.16 la vertenza veniva decisa. Il reclamo è infondato e come tale va rigettato. L’art. 96 NOIF al suo comma 3, letteralmente così dispone: Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. Orbene il documento prodotto, attestante l’asserito intervenuto accordo tra le parti, è privo del visto di autenticità del Comitato competente, e per l’effetto non può essere preso in nessuna considerazione dallo scrivente Tribunale, La sua irrilevanza ai fini del decidere rende e conferma come legittima e immune da vizi la decisione assunta dalla Commissione Premi di Preparazione, il cui convincimento è regolarmente formato sulla base di atti e documenti rilevanti e opponibili. Va peraltro precisato che, anche ai fini della determinazione della penale, il Giudice di I grado abbia ben deciso, non essendo al momento della decisione, assunta il 15.7.16, intervenuto e regolarmente depositato nessun accordo tra le parti validamente opponibile. Per l’effetto la Commissione Premi di Preparazione ha correttamente assunto la decisione impugnata e ha correttamente disposto il pagamento del premio a favore della Società ricorrente e della FIGC a titolo di penale. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Atletico Campofranco e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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