F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N° 7 DELLA SOCIETÀ FS SESTRESE CALCIO AD CONTRO LA SOCIETÀ SSDARL SPORTING RECCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 22 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CELLERINO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

RECLAMO N° 7 DELLA SOCIETÀ FS SESTRESE CALCIO AD CONTRO LA SOCIETÀ SSDARL SPORTING RECCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 22 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CELLERINO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.

Con ricorso del 21/26.5.16 la Società Sporting Recco ex Rapallo Bogliasco adiva la commissione premi di preparazione per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Alberto Cellerino. Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi di Preparazione condannava la FC Sestrese al pagamento della somma di € 3.387,50, di cui € 677,50 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC, riconoscendo la reclamante come unica Società avente diritto all’integrale premio. La decisione veniva comunicata in data 2.8.16, e la FS Sestrese Calcio proponeva gravame con atto comunicato in data 3.8.16. Assumeva la Società appellante che la Commissione Premi di Preparazione avrebbe errato nel decidere, posto che l’atleta, tesserato ad agosto del 2015 per la FC Sestrese, già dai primi di dicembre del 2015 sarebbe stato svincolato; per l’effetto, e in ossequio, a suo dire, del 2 comma dell’art 96 NOIF, non si sarebbe maturata la intera stagione sportiva ivi prevista per la debenza del premio reclamato. In base a tale motivazione la Società Sestrese “presentava formale ricorso”. Alla udienza del 29.9.16 la vertenza veniva decisa. Il reclamo va respinto perché infondato. Occorre preliminarmente sottolineare come il reclamo stesso possa essere ritenuto ai limiti della sua autosufficienza, non risultando espressamente riportati i fatti, le parti della decisione di cui ci si duole, e la richiesta della modifica della decisione che si ritiene ingiusta, e come tale da riformare. Il generico richiamo all’art 96 n.2 NOIF e la conseguente richiesta di formale reclamo, appaiono assai succinti. In ogni caso e nel merito, la pretesa si fonda su un assunto assolutamente erroneo e sul presupposto che il comma richiamato sia riferibile alla Società che deve corrispondere il premio di preparazione. In realtà l’art 96 n.2 così al punto espressamente recita e dispone: Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. É ben chiaro, e ciò è stato più volte ribadito da questo Tribunale, che il riferimento della norma sia rivolto alla Società creditrice e richiedente il premio, e non a quella che tale premio dovrebbe corrispondere. La ratio di tale interpretazione risiede nella considerazione che la Società che assume di aver addestrato il giovane calciatore, affinché possa pretendere il premio deve dimostrare la sussistenza del vincolo per almeno un anno, periodo sufficiente per prendere atto dell’effettiva attività di allenamento e preparazione tecnica e sportiva, tale da meritare, secondo i principi mutualistici delle norme invocate, la percezione del premio stesso. É ben chiaro e dimostrato che la Società Sporting Recco abbia tesserato l’atleta per almeno un anno – in questo caso per i tre anni indicati dalla norma- è parimenti irrilevante la durata del vincolo presso la FS Sestrese Calcio. La decisione della Commissione Premi di Preparazione è stata correttamente assunta, e come tale merita conferma, con conseguente rigetto del gravame proposto. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società FS Sestrese Calcio AD e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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