F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 08/TFN del 30 Settembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 RECLAMO N. 6 DELLA SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LUDOVICO PALUMBO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

RECLAMO N. 6 DELLA SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LUDOVICO PALUMBO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

Con reclamo del 4 luglio 2016, la ASD Manfredonia Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 28 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Palumbo Ludovico del complessivo importo di Euro 4.860,00 quale compenso dovuto in forza dell'accordo economico del 15 settembre 2015 stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2015/2016. La reclamante Società ha eccepito in via preliminare l’erroneità delle decisione impugnata in quanto non avrebbe giudicato inammissibile l’azione proposta dal calciatore per la mancata sottoscrizione di quest’ultimo del ricorso proposto innanzi alla CAE, che recava la sola sottoscrizione del difensore del Palumbo. In secondo luogo la ASD Manfredonia Calcio ha denunciato la violazione delle norme relative al procedimento di primo grado in quanto il ricorso alla CAE veniva inviato alla Società ed alla Commissione di primo grado non contestualmente, ma in due momenti diversi. Da ultimo la reclamante ha rilevato l’erroneità del quantum della condanna oggi appellata, sostenendo che, dai calcoli dello stesso calciatore, spetterebbero al massimo tre mensilità e non il totale richiesto di 4.860,00; comunque lo stesso Palumbo sarebbe stato a disposizione della ASD Manfredonia Calcio solo per due mesi militando nei mesi successivi presso altra Società: dunque non avrebbe diritto al compenso liquidato. Il calciatore Palumbo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo in via preliminare la nullità del gravame della ASD Manfredonia Calcio in quanto privo di ogni sottoscrizione. Quanto ai motivi di gravame proposti dalla Società il calciatore ha rilevato che: i) il ricorso alla CAE è stato sottoscritto – ai sensi dell’art. 33, comma 5 CGS - dal difensore Avv. Ignazio Leo munito di regolare procura unita all’atto stesso e sottoscritta dal calciatore Palumbo; ii) l’invio del ricorso alla CAE è avvenuto secondo quanto previsto dall’art. 25 bis del regolamento LND, che prescrive di allegare al ricorso alla CAE la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita alla controparte; dunque la contestualità dell’invio risulta nei fatti impossibile e non prevista dalla normativa federale; iii) nel merito il calciatore precisa che, dopo aver sottoscritto l’accordo economico del settembre 2015, non aveva percepito alcuna somma, inoltre (per scelta tecnica) veniva allontanato dalla Società la quale lo autorizzava “sine die” ad allenarsi presso altra franchigia, in attesa di formale svincolo; tutto ciò sino a quando il calciatore decideva infine di rivolgersi alla CAE. Per tali motivi il calciatore Palumbo ha chiesto la conferma della condanna impugnata con condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia. Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 29 settembre 2016. L’eccezione preliminare del calciatore di nullità del gravame proposto deve accogliersi; invero risulta in atti come il reclamo presentato dalla ASD Manfredonia Calcio innanzi questo Tribunale sia privo della sottoscrizione della parte (legale rappresentante), con chiara violazione degli art. 30, comma 31 e 33, comma 5 CGS. Tale grave irregolarità preliminare impedisce l’esame delle doglianze della ASD Manfredonia Calcio, che – per la verità - in ogni caso risultano all’evidenza del tutto infondate. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Manfredonia Calcio e per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Liquida le spese a carico della Società soccombente, in favore del calciatore Ludovico Palumbo, in € 400,00 (Euro quattrocento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

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