F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOTTONE DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U.115 DEL 22SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOTTONE DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U.115 DEL 22SETTEMBRE 2016.
Con reclamo preannunciato il 23 settembre 2016 a mezzo pec e, stesso mezzo, inviato il successivo 27 settembre, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 22 settembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Bottone Davide dell’importo di Euro 4.677,47, quale somma maturata e non percepita fino allo svincolo avvenuto nel mese di dicembre 2015, allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016. Eccepisce la SEF Torres 1903, in via preliminare, di non avere mai avuto conoscenza del ricorso proposto dal calciatore in data 25/01/2016, indicato nella delibera impugnata ed ancora della pendenza di un ulteriore reclamo presentato in data 06/06/2016 - per le stesse ragioni e con lo stesso petitum- sempre dal medesimo giocatore. Nel merito la reclamante Società deduce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso proposto innanzi la C.A.E. dal giocatore per indeterminatezza della domanda, non essendo stato determinato e chiarito il criterio e/o le modalità di liquidazione del compenso atto a legittimare la pretesa per differenza della somma indicata, avuto riguardo alla circostanza che il compenso era stato stabilito in lordo in € 25.364,23 ed al fatto che il giocatore era stato svincolato il 16/12/2016. Conseguentemente conclude per l’accoglimento dell’appello/reclamo. Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Bottone Davide ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità del reclamo, in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento dovevano essere depositati dalla Società nei termini previsti innanzi alla C.A.E. e precisando che nessun reclamo era stato presentato, né dallo stesso né dal proprio difensore, in data 25/01/2016, come erroneamente indicato nel C.U.,ma che l’unico reclamo proposto e pendente innanzi la C.A.E. era quello datato 06/06/2016 -ricevuto dalla Società SEF Torres 1903 in data 09/06/2016- e che, pertanto, si era trattato di un semplice errore materiale contenuto nel C.U.. Nel merito, il calciatore ribadisce la correttezza dei propri conteggi ed anche la conferma da parte della Società reclamante delle somme che aveva corrisposto e dallo stesso giocatore correttamente dichiarate nel ricorso innanzi alla C.A.E.. Lo stesso conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione, oltre che per la temerarietà dell’appello proposto. La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 27 ottobre 2016. Il reclamo è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto. Preliminarmente deve darsi atto che la C.A.E., nel trasmettere gli atti a questo Tribunale che li ha richiesti con nota 03/10/2016, ha precisato che “per un errore di trascrizione, sulla sentenza di condanna, è stata riportata la data del 25/01/2016 come invio del ricorso da parte del calciatore alla Società controparte. L’unico ricorso esistente è stato inviato dall’interessato alla Società controparte tramite il proprio legale in data: 08/06/2016.” Infondata risulta, pertanto, l’eccezione preliminare formulata dalla reclamante. Così come risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame le deduzioni e motivazioni a supporto del merito. L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d’ufficio. Orbene, nella specie, non risulta dagli atti alcuna costituzione della reclamante nei termini ma solo la presenza del proprio difensore all’udienza di trattazione innanzi la C.A.E. -tenutasi in data 08/09/2016- nel cui verbale si dà espressamente atto che la Società non risulta costituita. Al di là, quindi, del mero errore materiale contenuto nella decisione della Commissione Accordi Economici laddove si è riportata come data di trasmissione del ricorso quella del 25/01/2016 in luogo dell’08/06/2016, errore peraltro, come prima detto, riconosciuto dalla stessa C.A.E., la decisione adottata risulta immune da vizi. Ne consegue che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni o deduzioni (strettamente di parte) quali le asserite differenze retributive, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le doglianze formulate dalla SEF Torres 1903 per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società SEF Torres 1903 Srl e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.
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