F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 12/TFN del 22 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POTENZA CALCIO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PATANIA ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 43 DELLA SOCIETÀ POTENZA CALCIO SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PATANIA ALBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo trasmesso in data 07.05.2016 il Sig. Alberto Patania ha adito la Commissione Accordi Economici c/o la LND rivendicando nei confronti della SSD arl Potenza Calcio la somma di € 2.600,00 quale importo residuo del compenso globale lordo dovuto da suddetta Società in virtù dell’accordo economico ex art. 94 ter NOIF sottoscritto in data 12.08.2014. Con delibera pubblicata con C.U. n. 115 del 22.09.2016 la Commissione Accordi Economici c/o la LND, dopo aver constatato che la documentazione prodotta in atti offriva decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, sia l’ammontare della somma pretesa, ha accolto la domanda del Sig. Alberto Patania e quindi ha condannato SSD arl Potenza Calcio al pagamento in suo favore dell’importo di € 2.600,00. Con atto del 28.09.2016 la SSD arl Potenza Calcio ha adito questo Tribunale proponendo appello avverso la decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. eccependo l’invalidità e l’inefficacia del predetto accordo stipulato in data 12.08.2014 in quanto non depositato nei termini previsti dall’art. 94 ter delle NOIF A sostegno dei propri assunti la reclamante evidenziava come detto accordo fosse stato depositato in data 05.09.2014 dalla Società medesima, in persona del Presidente, e non dal calciatore come previsto dall’art. 94 ter delle NOIF ai sensi del quale “gli accordi economici devono essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla sottoscrizione presso il Comitato e le Direzioni di Competenza, a cura delle Società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la Società non vi provveda il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo”. La vertenza è stata trattata nella riunione del 22.11.2016. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Ed, infatti, i termini di cui all’art. 94 ter delle NOIF perseguono l’esclusivo obiettivo di assicurare la tutela degli interessi dello sportivo. Conseguentemente, atteso che la Società ha provveduto al deposito dell’accordo economico nel termine ultimo fissato a tutela del calciatore, non può ravvisarsi alcuna violazione di quegli interessi che la norma mira a presidiare. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Potenza Calcio SSD arl e, per l’effetto conferma la decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.

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