F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

 

RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Con ricorso del 21.10.15 la Società SF Aversa Normanna Srl adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della US Latina Calcio Srl al pagamento della somma di 2.817,00, quale quota parte del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Antonio Orefice; detto premio veniva ritenuto dovuto per la stagione 2014/2015, quale penultima Società ad aver tesserato l’atleta, il quale successivamente veniva tesserato con vincolo con vincolo pluriennale il 28.8.14 con la Club. R11 Latina, e immediatamente dopo, ovvero il 1.9.14 tesserato a titolo temporaneo con la US Latina Calcio, la quale poi il successivo 18.11.5 lo tesserava a titolo definitivo.

Va preliminarmente ricordato che, contestualmente, la stessa Società ricorrente aveva adito la stessa Commissione Premi per sentirsi riconoscere dovuto il premio di preparazione nei confronti della Club R 11 Latina, Società che nella stessa stagione aveva tesserato l’atleta con vincolo pluriennale, prima di cederlo in prestito alla US Latina Calcio Srl.

La Commissione Premi nella stessa data del 27.1.16 aveva condannato la R 11 Latina al pagamento del premio, indicato in 705,90, oltre la penale di105,89 a favore della FIGC. La Commissione Premi, relativamente al giudizio che qui ci occupa instaurato dalla SF Aversa Normanna Srl in danno alla US Latina Calcio Srl, con decisione n. 6/E del 27.1.2016, rigettava la domanda della SF Aversa Normanna Srl, atteso che lo stesso risultava tesserato per altra Società, condannata con decisione parallela e contestuale.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 8.2.16.

Con atto del 15.2.16 la SF Aversa Normanna Srl impugnava la decisione assumendo che ai sensi dell’art.96 comma 2, così come emendato, nell’ipotesi di cessione in prestito durante la stagione nella quale si era manifestato il vincolo pluriennale, anche la seconda Società sarebbe stata onerata al premio, decurtato quanto corrisposto dalla Società che per prima l’aveva tesserato nella stessa stagione agonistica. La stessa Società appellante stigmatizzava inoltre il comportamento delle Società Club R 11 Latina e US Latina Calcio Srl, posto che appariva assai singolare che l’atleta Antonio Orefice fosse stato tesserato con vincolo pluriennale in data 28.8.14 dalla Club R 11 Latina,Società partecipante al campionato di prima categoria - e immediatamente dopo, ovvero il giorno 1.9.14 fosse stato tesserato a titolo temporaneo dalla US Latina Calcio Srl– partecipante al campionato di rango superiore Lega Pro.- Società che poi la stagione successiva, nella quale era stata anche promossa in serie B, lo tesserava a titolo definitivo sin dal 18.11.5.

Richiedeva che tali circostanza fossero approfondite e valorizzate dal Tribunale Federale sezione Vertenze Economiche, riformandosi la decisione impugnata a e dichiarando dovuto il premio di preparazione per2.817,90.

La vertenza veniva chiamata una prima volta per l’udienza del 3.11.16; in quella occasione il Tribunale Federale Sezione Vertenze Economiche disponeva con propria ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché approfondisse le circostanze di fatto relative al tesseramento dell’atleta e verificasse cosa effettivamente sarebbe accaduto.

La Procura Federale effettuava le indagini di rito dalle quali emergeva che l’atleta Antonio Orefice, contattato soltanto dal US Latina Calcio Srl, si recava presso la Società per concordare il trasferimento nei suoi ranghi, ivi compreso l’alloggio e il vitto presso strutture della Società stessa. Riteneva di essere stato sempre tesserato direttamente per la US Latina Calcio Srl e di non conoscere né di aver avuto rapporti con la Club R 11 Latina che invece risultava averlo tesserato per prima in data 28.8.14.

La Procura inviava la relazione, riservandosi ogni ulteriore iniziativa disciplinare.

La vertenza veniva nuovamente chiamata alla udienza del 31.1.7 nella quale veniva decisa. Il gravame è fondato e come tale va accolto.

É indubbio che l’atleta Antonio Orefice sia stato tesserato con vincolo pluriennale in data 28.8.14 dalla Club R 11 Latina, e che la stessa sia stata condannata al pagamento del relativo premio di preparazione per705,90

É altresì indubbio che immediatamente dopo, ovvero il 1.9.14 l’atleta sia stato trasferito a titolo temporaneo alla US Latina Calcio Srl

La circostanza è rilevante a ciò a prescindere dall’incredibile comportamento della US Latina Calcio Srl e della Club R 11 Latina, sulla cui rilevanza disciplinare la Procura Federale ha riservato approfondimenti e iniziative, perché comunque tale marchingegno, seppur avvenuto senza la partecipazione dell’atleta Orefice, non inficia l’obbligo della US Latina Calcio Srl di corrispondere il premio di preparazione alla richiedente SF Aversa Normanna Srl

Invero a mente dell’art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società), il premio è dovuto anche dalla Società US Latina Calcio Srl.

Orbene la Commissione Premi ha errato nell’interpretare e applicare la norma, poiché avrebbe dovuto comunque ritenere la US Latina Calcio Srl responsabile del premio, decurtando da quanto dovuto la somma già corrisposta dalla Club R 11 Latina Srl, in quanto essa US Latina Calcio Srl, iscritta al campionato di Lega Pro, di categoria superiore, aveva tesserato l’atleta, anche se a titolo temporaneo, nel corso della medesima stagione sportiva.

Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l’obbligo previsto dal comma 2 dell’art 96 grava anche sulle Società che abbiano tesserato l’atleta nel corso della stagione, durante la quale sia stato comunque effettuato il tesseramento pluriennale, non rilevando se il tesseramento nel corso della stagione sia stato conseguenza di un trasferimento a titolo temporaneo o a titolo definitivo.

La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e questo Tribunale deve procedere al ricalcolo del premio.

Poiché la US Latina Calcio Srl nella stagione 1014/2015 militava nel campionato di C 1 il premio dovuto alla ricorrente è pari a € 3.593,80, dal quale vanno detratte le somme già disposte a carico della Club R 11 Latina per705,90

É pertanto consequenziale che la US Latina Calcio Srl debba essere condannata a corrispondere alla SF Aversa Normanna Srl la somma di2.887,90 a titolo di premio di preparazione dal quale è già stata decurtata la somma attribuita al Club R 11 Latina.

A titolo di penale a favore della FIGC, la US Latina Calcio va altresì condannata al pagamento della somma di € 1.007,26.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società SF Aversa Normanna Srl e in riforma della decisione della Commissione Premi, dichiara dovuto il premio di preparazione a carico della Società US Latina Srl di2.887,90 (Euro duemilaottocentoottantasette/90) in favore della Società SF Aversa Normanna Srl, nonché1.007,26 (Euro millesette/26) a titolo di penale in favore della F.I.G.C.

Ordina restituirsi la tassa.

 

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