F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ US REGGIO CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 239 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE PELLEGRIN MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ US REGGIO CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 239 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE PELLEGRIN MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 239 del 30.06.2016 la Società US Reggio Calcio ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Gruppo Sportivo Bagnolese al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato per la stagione sportiva 2013/2014, il calciatore De Pellegrin Matteo.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società Gruppo Sportivo Bagnolese al pagamento della somma di3.393,75, di cui2.715,00 in favore della Società US Reggio Calcio ASD a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed678,75 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 22.11.2016, la Società Gruppo Sportivo Bagnolese ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo di avere nel dicembre 2014 trasferito a titolo definitivo il calciatore De Pellegrin alla Società Termolan Bibbiano e che, pertanto, essendo nel corso della stessa stagione sportiva il giocatore stato trasferito ad altra Società (passando dalla categoria Eccellenza alla categoria Promozione), ai sensi dell’art. 96 NOIF, comma 2, la somma da corrispondere a titolo di premio di preparazione andava ripartita anche con la Società Termolan Bibbiano.

La Società US Reggio Calcio ASD non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato e deciso nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore De Pellegrin è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, a titolo definitivo con decorrenza dal 28.09.201, per la Società Gruppo Sportivo Bagnolese e nel corso della stessa stagione sportiva da questa trasferito sempre a titolo definitivo con decorrenza 15.12.2014 alla Società Termolan Bibbiano.

La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono, come giustamente rilevato dalla Società reclamante, Società Gruppo Sportivo Bagnolese sia la Società Termolan Bibbiano, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Campionato Nazionale Dilettanti per la Società Gruppo Sportivo Bagnolese e Terza Categoria per la Società Termolan Bibbiano.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che se la Società Gruppo Sportivo Bagnolese avesse tesserato il calciatore per l’intera stagione sportiva 2014/2015, il premio da corrispondere in favore della US Reggio Calcio ASD, quale unica titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad € 3.258,00 (essendo l’obbligata iscritta al Campionato Nazionale Dilettanti).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della Società Termolan Bibbiano ammontante ad543,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la Società Gruppo Sportivo Bagnolese è tenuta a corrispondere la somma di2.715,00, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell’art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Gruppo Sportivo Bagnolese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

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