F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD JUVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONDA FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD JUVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONDA FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Con ricorso n. 243 del 05.07.2016 la Società ASD Pro Gorizia adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Juventina al pagamento della quota parte del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato successivamente alla ASD Piedimonte, nella stessa stagione sportiva 2014/2015, il calciatore Donda Fabio.

Con delibera in C.U. 3/E del 27.10.2016 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Juventina al pagamento della somma di2.090,55, di cui1.629,00 in favore della Società ASD Pro Gorizia a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed461,55 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 18.11.2016, la Società ASD Juventina ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo che il giocatore Donda era stato tesserato, per la prima volta, dalla ASD Piedimonte e successivamente nello stesso anno trasferito solo temporaneamente alla Società ASD Juventina ed, a tal fine, allegava dichiarazione della effettiva titolare del vincolo annuale, la ASD Piedimonte, che confermava tale assunto e faceva, altresì, presente di avere trovato un accordo economico con la ASD Pro Gorizia.

La ASD Pro Gorizia non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, rinviato, esaminato nella riunione del 31 gennaio 2017, è infondato e va, quindi, rigettato.

Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore Donda è stato tesserato nella stagione sportiva 2014/2015, con vincolo annuale con decorrenza dal 02.08.2014, per la Società ASD Piedimonte e successivamente trasferito (temporaneamente), dal 26.08.2014, alla Società ASD Juventina.

La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.

Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del  premio  di  preparazione  nella  misura  effettivamente  dovuta,  la  sussistenza  di  più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.

Nel caso di specie, pertanto, obbligate al pagamento del premio di preparazione sono sia la Società ASD Juventina sia la ASD Piedimonte, ovviamente in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Promozione per la Società ASD Juventina e Terza Categoria per la ASD Piedimonte.

Orbene, in applicazione dei coefficienti in vigore per la stagione sportiva 2014/2015, emerge che se la Società ASD Juventina avesse tesserato il calciatore per l’intera stagione sportiva 2014/2015, il premio da corrispondere in favore della Società GSD Volpiano, quale ultima titolare del vincolo annuale, sarebbe ammontato ad 2.172,00 (essendo l’obbligata iscritta al Campionato di Promozione).

Da tale importo deve tuttavia detrarsi la quota a carico della ASD Piedimonte ammontante ad € 543,00 (in quanto iscritta al Campionato 3^ Categoria), sicché la ASD Calcio Settimo è tenuta a corrispondere la somma di € 1.629,00, vale a dire sostanzialmente lo stesso importo che la Commissione Premi ha correttamente determinato in applicazione dell’art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Juventina e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it