F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Con reclamo spedito in data 21.10.2016, la ASD Cupello Calcio (di seguito, “Cupello”), ha impugnato la delibera del 26.09.2016 (comunicata il 15.10.2016, richiesta n. 138 – C.U. n. 2/E) con la quale la Commissione Premi ha certificato in € 2.764,20 il premio di preparazione dovuto dalla stessa reclamante alla ASD Bacigalupo in relazione al tesseramento del calciatore Michele Fiore per le stagioni sportive 2015-2016.
La reclamante Cupello a sostegno della non debenza del premio in questione deduce come il calciatore Fiore sia stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale nella stagione 2015-2016 dalla Società Real Cupello e non dalla medesima ASD Cupello dunque la richiesta del premio di preparazione doveva rivolgersi alla consorella Real Cupello.
La ASD Bacigalupo non inviava controdeduzioni.
Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 31 gennaio 2017.
Il reclamo è infondato e deve rigettarsi.
Quanto al primo tesseramento del calciatore Fiore come giovane dilettante ad opera della Real Cupello, avvenuto in data 30.7.2015, risulta in atti come pochi giorni dopo tale tesseramento il calciatore sia stato poi girato in prestito (rectius tesserato) alla Cupello in data 9.9.2015, ove è rimasto per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo, ad opera della stessa reclamante, avvenuto il 20.7.2016.
Orbene in tale quadro la decisione ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”.
È noto infatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.
A tal proposito le argomentazione della reclamante secondo le quali la normativa in esame penalizzerebbe eccessivamente le Società che acquisiscano “a titolo temporaneo il calciatore solo per pochi mesi” risultano poi del tutto inconferenti con la fattispecie in esame: la reclamante ha infatti utilizzato il calciatore Fiore per tutta la stagione sportiva in esame, ed anzi al termine della medesima lo ha tesserato in via definitiva.
Nel caso di specie la Commissione Premi ha dunque correttamente detratto all’importo dovuto dalla reclamante quello dovuto dal Real Cupello.
Tutto quanto sopra premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Cupello Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.
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