F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSSETI NICCOLÒ VALERIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSSETI NICCOLÒ VALERIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con rituale reclamo trasmesso tramite racc a/r in data 13.7.2016 il Sig. Niccolò Rosseti si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, esponendo di aver concluso con la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. un accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF prevedente la corresponsione lorda di12.500,00 relativamente alla stagione Sportiva 2015/2016 e, precisando di aver percepito rate per3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della residua somma di9.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota difensiva nei termini.

La Commissione Accordi Economici con decisione del 4/11/2016 Prot. 1/CAE-LND 2016/17 pubblicata nel C.U. 137 del 4.11.2016 e comunicata via PEC alla Società SSD Viareggio 2014 a r.l. in pari data, così provvedeva condanna la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento in favore del Sig. Niccolò Rosseti della somma di9.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle NOIF”.

Con reclamo inviato via PEC ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle NOIF in data 11/11/2016 la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. impugnava la detta decisione e, adducendo, tra l’altro, che il calciatore Niccolò Rosseti nei cinque mesi di vigenza dell’accordo aveva dimostrato una condotta non aderente agli obblighi contrattuali e palesato disinteresse e mancanza d’impegno della professionalità richiesta, chiedeva la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Niccolò Rosseti con memoria difensiva del 18.11.2016, proponendo altresì domanda cautelare ex art. 30 co. 38 e co. 39 CGS - F.I.G.C. e art. 33 CGSCONI e adducendo, tra l’altro, che, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, egli era stato convocato per 12 partite su 13, chiedeva il rigetto o l’inammissibilità dell’avversario reclamo, la condanna al pagamento di500,00 a titolo di lite temeraria ai sensi degli artt. 16.5/CGS - F.I.G.C. e 10 CGS CONI, le spese legali ai sensi dell’art. 33.14 CGS F.I.G.C. e l’audizione personale.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 31.1.2017.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

L’art. 25 bis comma 5 del regolamento L.N.D. che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici prevede che la Società resistente invii le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Non avendo la detta Società dedotto alcunché, depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico).

La produzione di difese e di documenti in sede di gravame sono inammissibili in quanto il procedimento esige che l’oggetto della controversia e gli elementi probatori siano già delineati dal primo grado.

Attesa la palese infondatezza e temerarietà del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l. va sanzionata ai sensi dell’art. 16 comma 5 CGS e condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell’art. 33 comma 14 CGS F.I.G.C. il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Rosseti Niccolò Valerio in complessivi 1.000,00 (Euro mille/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della Società soccombente.

Ordina incamerarsi la tassa.

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