F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 16/TFN-SVE del 31 Gennaio 2017 (dispositivo) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALVATORE NANIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SALVATORE NANIA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto  23 novembre 2016, la US Palmese ASD ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Salvatore Nania del complessivo importo di euro 2.950,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la US Palmese ASD, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l’intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 25 giugno 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 16 novembre 2016, come previsto dall’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore, precisando di non avere potuto partecipare al giudizio in primo grado a causa dello spostamento della sede sociale che non le avrebbe consentito di reperire tempestivamente la documentazione contabile.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall’art. 34 bis , comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della US Palmese ASD, che ben potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la reclamante Società ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la Difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2017, sentito il Legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Preso atto che il legale del calciatore in sede di discussione ha dichiarato che procederà presso la Procura Figc in ordine a quanto dedotto relativamente ai documenti prodotti dalla Società, ritiene, questo Tribunale, che il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall’art. 34 del Codice di giustizia sportiva, non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

Per quanto attiene alle sollevate questioni di merito, le stesse sono invece tardive e quindi inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in sede di gravame dalla US Palmese ASD che non ha fornito alcuna prova della sussistenza di motivi che ne giustificherebbero la remissione in termini.

L’esame dei motivi di merito del reclamo e della relativa documentazione a sostegno degli stessi, rimane quindi precluso in questa sede.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 14 del CGS.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società US Palmese ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Condanna la Società US Palmese ASD alla refusione delle spese in favore del calciatore Nania Salvatore, che liquida in500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

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