F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

 

RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOLLI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con atto del 28 novembre 2016, la Asti Calcio FC Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 16 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Andrea Ciolli del complessivo importo di euro 7.100,00 dallo stesso richiesto a titolo di saldo della somma dovuta in forza dell'accordo economico del agosto 2014 che prevede un importo lordo di euro 20.000,00 per la stagione sportiva 2014/2015 e tenuto conto dell'acconto percepito di euro 12.900,00.

La reclamante Società eccepisce che il netto annuo dovuto al calciatore Ciolli sarebbe di 17.000,00 da questa base di partenza sottrae poi gli acconti percepiti dal calciatore per13.200,00 (di cui produce quietanze liberatorie) risultando dunque ancora da corrispondere la somma (netta) di3.800,00 e non già quella stabilita dalla CAE.

Il calciatore Ciolli, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) la tardività del reclamo in quanto proposto oltre i sette giorni di cui all’art. 30, comma 33 del CGS; b) l’inammissibilità della produzione documentale di controparte avvenuta tardivamente solo nel presente giudizio d’appello e non innanzi alla CAE, dove la Asti Calcio FC Srl nulla ha controdedotto; c) l’infondatezza nel merito delle deduzione avversarie circa i calcoli dell’importo netto dovuto dal calciatore, dovendosi in verità liquidare in sede di giustizia sportiva gli importi al lordo delle (eventuali) ritenute previdenziali, come da precedenti pronunce di questo Tribunale.

Il tutto con condanna di controparte alle spese di lite.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 16 Febbraio 2017.

Il reclamo della Asti Calcio FC Srl deve innanzitutto considerarsi ammissibile in quanto tempestivo; la decisione della CAE è stata infatti comunicata alla reclamante mediante raccomandata postale ricevuta il 23 novembre 2016; il reclamo è stato poi spedito con PEC del 29 novembre 2016, dunque tempestivamente.

Nel merito il reclamo deve rigettarsi.

Quanto al riconoscimento da parte della CAE dell’importo lordo dovuto al calciatore, la decisione risulta corretta; questo Tribunale ha infatti già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFNSezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Quanto poi agli acconti ricevuti dal Ciolli, che secondo la reclamante sarebbero maggiori (di soli300) rispetto a quelli riconosciuti dallo stesso calciatore, non può non riconoscersi l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla Asti Calcio FC Srl per la prima volta in sede di gravame; la decisone della CAE, assunta sulla base della documentazione prodotta dal calciatore Ciolli, è dunque corretta anche sotto questo profilo.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società Asti Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Ciolli Andrea in 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it