F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO VITTORIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO VITTORIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 16 giugno 2016 l’atleta tesserato Vittorio Palumbo adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di4.634,00 sulla maggior somma pattuita di € 6.950,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva eccependo in via preliminare l’improponibilità, inammissibilità e comunque l’improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto, a suo dire, lo stesso non sarebbe stato sottoscritto personalmente dal calciatore. Di poi si è contestata la mancata richiesta di messa in mora.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot 233 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 4.634,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell’art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l’imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l’importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L’appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l’eccezione di inammissibilità del reclamo. Il calciatore Palumbo ha controdedotto evidenziando l’assoluta infondatezza dell’avversa eccezione atteso che l’Ordinamento consente di operare il disconoscimento della propria firma e non già dell’altrui.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017, previa audizione del solo calciatore comparso, con l’assistenza del proprio difensore, e che per mero tuziorismo ha confermato di avere personalmente sottoscritto il ricorso introduttivo.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l’appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, con l’unico motivo di gravame si reitera in questa sede l’eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio che la CAE ha rettamente disatteso in quanto l’Ordinamento, anche generale, consente di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte (in questo caso apposta nel ricorso introduttivo del giudizio). Secondo, infatti, l’orientamento consolidato (da ultimo Cass. N. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne può contestare l’autenticità, dichiarando che non è la propria (senza peraltro bisogno di dimostrarlo); non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla è stato un altro soggetto. La questione, per di più, risulta superata dalla precisazione contenuta nella dichiarazione resa dal calciatore a verbale dell’adunanza tenutasi il 16.2.2017, ragion per cui, a fronte dell’unico infondato motivo di gravame sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda avanzata dalla difesa del calciatore di condanna dell’appellante al pagamento sia di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria ex art. 16, comma 5 CGS, sia alla refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida in favore del calciatore Palumbo Vittorio l’importo complessivo di € 700,00 (Euro settecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, di cui200,00 (Euro duecento/00) a titolo di refusione di spese di lite ed500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di lite temeraria ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, ponendo entrambe le somme a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it