F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 16 giugno 2016 l’atleta tesserato Roberto Palumbo adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di13.972,00 sulla maggior somma pattuita di25.000,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF. La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di11.571,00 dovendosi – a suo direscomputare dal credito residuo del calciatore la somma di2.401,00 che la Società asserisce di avere pagato al Residence La Torretta di Grosseto in virtù di un contratto di accollo per il pagamento del canone di locazione dell’immobile presso il quale il calciatore alloggiava.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e del tutto irrilevanti le avverse eccezioni, con delibera prot 239 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 13.972,00 in favore dell’atleta ricorrente. Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell’art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l’imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l’importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L’appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l’istanza di sospensione del giudizio che viene, quindi, reiterata anche in questa sede sempre sull’asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di compensazione in forza della quale la Società ammette di essere debitrice del minore importo di11.571,00, dovendosi defalcare dal residuo credito del calciatore quanto la Società asserisce di avere corrisposto con l’accollo del corrispettivo del contratto di albergo stipulato dal Palumbo (Euro 2.401,00).

Il calciatore Palumbo ha controdedotto evidenziando da un lato l’assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione del giudizio in considerazione del fatto che la Procura Federale ha effettivamente espletato delle indagini a fronte delle quali, però, nulla è stato ravvisato nel comportamento del calciatore, ritenendosi al contrario di esercitare l’azione disciplinare nei confronti della Società e del suo Presidente. Dall’altro lato si è contestata la pretesa di parziale compensazione avanzata dal sodalizio vuoi perché in contrasto con la normativa vigente, vuoi perché sfornita di supporto probatorio.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l’appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l’eventuale accertamento ad opera della Procura Federale, e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta compensazione tra quanto preteso dal calciatore, il cui importo non viene in realtà contestato dalla Società, e quanto da quest’ultima si asserisce avere corrisposto a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo, giova rilevare che dalla medesima documentazione prodotta dalla Società non emerge in alcun modo che tale accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

Tale profilo risulta, quindi, del tutto irrilevante in quanto è evidente che l’accollo del canone di locazione costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata è legittima.

pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Palumbo Roberto in 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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