F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 359 – 369 – 370 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORIPAGANI MATTEO – ROSANA DAVIDE – ROSSI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 359 – 369   370  -  PREMIO  DI  PREPARAZIONE  PER  I  CALCIATORIPAGANI  MATTEO  – ROSANA DAVIDEROSSI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Matteo Pagani (Ric. N. 359), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Matteo Pagani, condannava la ASD Bustese al pagamento dell’importo totale di € 2.371,25, di cui € 1.897,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 474,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Davide Rosana (Ric. N. 369), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale unica avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Davide Rosana, condannava la ASD Bustese al pagamento dell’importo totale di € 4.065,00, di cui € 3.252,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 813,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Ed allo stesso modo, con ricorso del 25 agosto 2016, la Società ACD Roncalli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Mattia Rossi (Ric. N. 370), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Bustese.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 24 novembre 2016, comunicata in data 6 dicembre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ACD Roncalli quale ultima titolare del vincolo annuale e, di conseguenza, riconoscendole il diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Mattia Rossi, condannava la ASD Bustese al pagamento dell’importo totale di € 2.371,25, di cui € 1.897,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ACD Roncalli ed € 474,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette tre decisioni, la ASD Bustese ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 11 dicembre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società rileva la erroneità delle tre decisioni impugnate in quanto la Commissione Premi – nel riconoscere il diritto ai premi di preparazione - non avrebbe considerato la circostanza in base alla quale il tesseramento dei tre calciatori da parte della ASB Bustese sarebbe stato realizzato in virtù di un accordo inserito in un più ampio progetto di collaborazione tra le due Società, in virtù del quale la Società ASD Bustese in buona fede – non avrebbe richiesto alla ACD Roncalli il rilascio di liberatoria scritta per detti tesseramenti.

Conclude, pertanto, la reclamante per la riforma delle decisioni della Commissione Premi.

La Società ACD Roncalli ha controdedotto rappresentando che, contrariamente a quanto esposto dalla reclamante, nessun accordo tra le due Società sarebbe mai stato perfezionato. Il reclamo veniva deciso all’udienza dell’8 marzo 2017.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Bustese ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 359 (Calciatore: Matteo Pagani), al Ric. n. 369 (Calciatore: Davide Rosana) ed al ric. n. 370 (Calciatore: Mattia Rossi), per i quali la Società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Matteo Pagani, uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Davide Rosana ed un altro ancora avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Mattia Rossi, corrispondendo per ciascuno un’autonoma tassa reclamo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della SocietàASD Bustese.

Ordina incamerarsi la tassa.

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