F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 23 luglio 2016 l’atleta tesserato Nikola Olivieri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di10.178,87 sulla maggior somma pattuita di25.822,00 per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall’art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la di essere rimessa in termini per lo svolgimento delle proprie difese e la produzione documentale sul presupposto di un presunto vizio di notifica del ricorso introduttivo per cui della pendenza del giudizio il sodalizio sarebbe venuto a conoscenza solo con la comunicazione di fissazione dell’udienza di trattazione. Nel merito la Società resistente ha riconosciuto di essere debitrice del minore importo di4.478,84 dovendosi – a suo direscomputare dal credito residuo del calciatore sia la somma di18.643,16 per asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni, sia l’importo di2.700,00 a titolo di accollo dei canoni di locazione di un appartamento condotto in locazione dal calciatore.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata e tardiva la costituzione della Società, con delibera prot. 4 CAE 2016/2017 del 16.11.2016 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di10.178,87 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla FC Grosseto SSD a r.l. in data 16.11.2016, è stata da questa impugnata con atto del 21.11.2016.

Preliminarmente la Società propone, ai sensi dell’art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l’imposizione di cauzione a carico della controparte asserendo che l’importo della condanna sarebbe superiore a quanto effettivamente dovuto. L’appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici abbia ritenuto tardiva la costituzione di essa appellante non considerando quanto già dedotto in primo grado circa il fatto che il ricorso introduttivo sarebbe stato inoltrato presso lo Stadio Montanelli che non esiste. Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore, nonché all’accollo da parte della Società del pagamento dei canoni dell’alloggio condotto in locazione dal calciatore.

Il calciatore Olivieri ha controdedotto ribadendo, innanzitutto, quanto già eccepito innanzi la CAE (e da questa rilevato) in ordine alla tardività della costituzione in giudizio del sodalizio effettuata oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND. All’uopo la difesa del calciatore evidenzia che la notifica del ricorso è stata effettuata presso la sede della Società (vale a dire presso lo “Studio Montanelli” e non lo “Stadio Montanelli”) come risultante sia dall’accordo economico, sia da certificazione della Camera di Commercio.

Nel merito si è contestata l’efficacia probatoria della documentazione, peraltro inammissibilmente prodotta con separata nota di deposito successivamente all’iscrizione dell’appello e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell’art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16.02.2017.

Premesso che non poteva trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l’appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, risulta per tabulas che il ricorso introduttivo è stato correttamente inoltrato presso l’allora sede dichiarata del Sodalizio (in altri termini presso lo Studio Montanelli di Grosseto) con regolare avviso di ricevimento di raccomandata firmato in data 26.7.2016, di talché, come rilevato dalla CAE, tardiva è la costituzione in giudizio effettuata dalla Società a mezzo pec del 10.10.2016. Da ciò ne consegue l’inammissibilità di quanto dedotto e prodotto dalla Società anche in questa sede, ancorché trattasi di documentazione irrilevante in quanto non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento anche per quel che concerne la pretesa compensazione atteso, in ogni caso, che non risulta in alcun modo provato che l’accollo sia stato assunto in pagamento parziale del compenso pattuito con l’accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore.

pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL FC Grosseto e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Olivieri Nikola in 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

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