F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/TFN-SVE del 16 Febbraio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ SSDARL MEZZOLARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FABBRI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ SSDARL MEZZOLARA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE FABBRI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Con ricorso del 3 giugno 2016 l’atleta tesserato Alessandro Fabbri adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Mezzolara SSD a r.l. al pagamento della somma di2.700,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

La Società resistente si costituiva tardivamente in data 4 ottobre 2016 (art. 25 bis Reg. L.N.D.) controdeducendo di aver onorato l’accordo economico sottoscritto con il calciatore tramite assegni bancari non trasferibili.

Sosteneva ancora che l’unico accordo economico esistente con il calciatore era quello inviato con le controdeduzioni.

La Commissione Accordi Economici, rilevata la tardività della costituzione del Mezzolara SSD a r.l., ritenute condivisibili le argomentazioni dedotte dal calciatore ne accoglieva la domanda e, con delibera prot. 188 CAE 2015/2016 del 17/11/2016, condannava la Società Mezzolara SSD a r.l. al pagamento della somma di2.700,00, in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla Mezzolara SSD a r.l. in data 17/11/2016, è stata da questa impugnata con atto del 21/11/2016.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito che il ricorso proposto in primo grado si basasse su un documento del tutto privo di validità in quanto non sottoscritto da Rappresentanti della Società, allegando lo Statuto della Società ed i documenti d’identità dei legali rappresentanti.

Il calciatore ha controdedotto ribadendo la tardività della costituzione della Società in primo grado, contestando la produzione documentale avvenuta per la prima volta in questa sede, nonché gli asseriti pagamenti mancando le quietanze liberatorie come prescritto dall’art. 25 bis, comma 6, Regolamento LND.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 16/02/2017.

L’accordo economico depositato presso la Federazione corrisponde a quello depositato dal calciatore con il reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici, ed è siglato dai Dirigenti della Società Mezzolara.

In ordine, alla dedotta circostanza per cui l’accordo economico sarebbe stato completamente onorato tramite pagamento di assegni, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND,  ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società SSDARL Mezzolara e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della C.A.E.L.N.D.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Fabbri Alessandro in 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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