F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.

RECLAMO N°. 122  DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO  SSD A RL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GIORGIO LUIGI, PUBBLICATA NEL  C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Con ricorso datato 19/09/2016 il calciatore Di Giorgio Luigi adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD A RL al pagamento del saldo 7.824,65 del compenso pattuito in virtù di accordo economico per la stagione 2015/2016.   La  Società  resistente  controdeduceva  chiedendo  in  via  preliminare  la  sospensione  del giudizio in ragione della asserita pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale in ordine al rapporto tra le parti. Nel merito riconosceva di essere debitrice di un minore importo a seguito di asserite rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, ivi compresa l’eccezione di tardività della produzione documentale del 30.11.2016, con delibera prot 39/CAE/2016-17 del 10.01.2017 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di € 7.824,65 in favore dell’atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata ad entrambe le parti in data 16.11.2016, veniva impugnata innanzi questo Tribunale dalla FC Grosseto SSD A RL con atto del 17.01.2017 nel quale, preliminarmente, la reclamante formulata, ai sensi dell’art. 30, comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronunzia della CAE, ovvero in via subordinata l’imposizione di cauzione a carico della controparte, asserendo che l’importo della condanna sarebbe stato superiore a quanto effettivamente dovuto.

L’appellante si duole, poi, del fatto che la Commissione Accordi Economici non abbia accolto l’istanza di sospensione del giudizio che,  quindi, reitera anche in questa sede sempre sull’asserita pendenza di accertamenti da parte della Procura Federale.

Quanto al merito della vertenza, la reclamante impugna la decisione della CAE nella parte in cui non avrebbe considerato la documentazione prodotta e relativa a presunti pagamenti effettuati a favore del calciatore.

Il calciatore Di Giorgio ha controdedotto evidenziato l’assoluta pretestuosità della preliminare istanza di sospensione in considerazione del fatto che l’indagine della Procura Federale investirebbe fatti rispetto ai quali il calciatore è completamente estraneo e, comunque, atterrebbe a profili disciplinari che non vanno ad incidere sulla presente vertenza.

Nel merito, ha contestato l’efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla reclamante all’atto della costituzione innanzi la CAE ed ha insistito sulla inammissibilità della successiva produzione, avvenuta con nota del 30/11/2016 e quindi tardivamente, con la quale si vorrebbero provare presunti pagamenti in favore del calciatore: invero il sodalizio non ha prodotto tempestivamente alcuna quietanza a firma del calciatore e quindi risulta disattesa la previsione sia dell’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, sia dell’art. 30, comma 30 CDS.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

Premesso che non poteva e non può trovare accoglimento la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora, l’appello viene rigettato in quanto infondato.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha rettamente ritenuto sul punto che l’eventuale accertamento ad opera della Procura Federale e di cui non è stato fornito alcun elemento probatorio, investirebbe, nella specie, esclusivamente profili di natura disciplinare in alcun modo rilevanti nel presente giudizio.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito azionato dal calciatore sul presupposto di ulteriori asseriti pagamenti, attesa anche l’inammissibilità della ulteriore documentazione irritualmente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAELND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Giorgio Luigi in300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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