F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 195/CAE – LND DEL 10 GENNAIO 2017.

RECLAMO N°.  123  DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO  LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MACIUCCA RICCARDO, PUBBLICATA  NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Con reclamo datato 18/10/2016 il calciatore Riccardo Maciucca adiva la  Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la FC Grosseto SSD A RL al pagamento di € 1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo pattuito in virtù di accordo economico sottoscritto per la stagione 2015/2016 e prodotto in giudizio.

La Società resistente controdeduceva chiedendo in via preliminare la sospensione  del giudizio in ragione della pregiudiziale pendenza di un procedimento innanzi alla Procura Federale presentato il 15.9.2016. Nel merito asseriva di essere eventualmente debitrice di un minore importo pari ad € 570,00 a seguito di rimesse a favore del calciatore a mezzo bonifici bancari ed assegni.

La Commissione Accordi Economici, ritenute le argomentazioni addotte dal calciatore fondate, con delibera Prot 78/CAE/2016-17 del 10.1.2017 condannava la FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento della somma di1.200,00 in favore dell’atleta ricorrente.

Avverso detta decisione pubblicata nel C.U.195/CAE- LND, la FC Grosseto SSD A RL proponeva gravame con reclamo dell’11.01.2017 nel quale, preliminarmente, formulava, ai sensi dell’art. 30 comma 38 CGS, istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia della CAE e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della detta domanda, chiedeva la condanna al pagamento della minor somma di € 570,00 o all’importo che fosse ritenuto di giustizia.

Controdeduceva il calciatore Riccardo Maciucca rilevando la dilatorietà e la pretestuosità dell’istanza di sospensione e, nel merito, la correttezza della decisione del Giudice di prime cure alla luce della documentazione versata in atti dal calciatore, attestante la stipula dell’accordo economico, e della  tardività delle produzioni documentali della Società FC Grosseto SSD a RL avvenute con la nota di deposito del 30.11.2016

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 30.03.2017.

Non può essere accolta la preliminare istanza di tutela cautelare in quanto carente di presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora.

Invero, la preliminare richiesta di sospensione del giudizio, reiterata in questa sede, non può trovare accoglimento in quanto la CAE ha correttamente ritenuto sul punto che l’eccezione sollevata dalla Società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

In ordine, poi, alla dedotta riduzione del credito, alla luce della inammissibilità della ulteriore documentazione tardivamente prodotta innanzi la CAE, si rileva che non risultano prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, come espressamente impone l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND, ragion per cui l’eccezione della Società appellante non può trovare accoglimento.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società FC Grosseto SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAELND.

Liquida le spese di lite in favore del calciatore Maciucca Riccardo in200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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