F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017

RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNUSA VINCENZO, PUBBLICATA  NEL C.U. 190 DEL 3 GENNAIO 2017

Con atto 19 gennaio 2017, la Vigor Lamezia Srl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 3 gennaio 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Oussama Essabr del complessivo importo di euro 16.649,50 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Eccepisce la Vigor Lamezia Srl, che la pretesa del calciatore non potrebbe essere accolta in quanto dalla interpretazione dell’ art. 94 ter delle NOIF e dal modello degli accordi economici utilizzato dalle Società e dai calciatori, emergerebbe che ove venga concordato il pagamento di una somma lorda annuale , resterebbero a totale carico del calciatore tutte le spese di vitto, alloggio, trasferta e quant’altro, con il conseguente diritto della Società di porre in compensazione con l’importo annuale concordato, le spese sostenute per il calciatore.

Ciò posto, la reclamante Società afferma che per esborsi sostenuti per le suddette causali, il calciatore avrebbe invero diritto a percepire il minor importo di euro 15.128,00.

Deduce, inoltre, di non essere stata in grado di partecipare al giudizio innanzi alla CAE a causa della ricezione della fatture di spesa da parte dei fornitori (ristorante), solo dopo lo spirare del termine per il deposito delle controdeduzioni in prima istanza.

Ha concluso, pertanto, per l’annullamento e la riforma della impugnata decisione.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha controdedotto: a) la tardività e temerarietà dell’appello; b) la tardività dei motivi di gravame per la omessa partecipazione della Vigor Lamezia Srl al giudizio innanzi alla CAE; c) il difetto di ogni presupposto per poter procedere alla dedotta compensazione di somme.

Ha quindi concluso, la Difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

La Società Vigor Lamezia Srl ha poi inviato memoria integrativa in riferimento alle controdeduzioni del calciatore, del tutto irrituale e non prevista dal rito e che, come tale, viene stralciata dagli atti.

Alla riunione dell’8 marzo 2017 la trattazione della vertenza veniva quindi rinviata a nuova data, per effetto della eccezione, da parte del difensore della Società Vigor Lamezia Srl, del mancato rispetto del termine a comparire tra la proposizione del reclamo e la data dell’8 marzo 2017.

Alla successiva riunione del 30 marzo 2017 il reclamo è stato infine discusso e deciso.

In tale sede, i Legali delle parti si sono sostanzialmente riportati ai propri atti e la Società Vigor Lamezia ha altresì sollevato una eccezione di estinzione del giudizio innanzi a questo Tribunale Federale per il superamento del termine di 60 giorni previsto per la durata massima del procedimento dall’art. 34 bis, comma 5 del Codice di giustizia sportiva.

Il reclamo, verificatane la tempestività, deve essere rigettato.

In via preliminare, si osserva che il termine di cui all’art. 34 bis del CGS e gli effetti estintivi di cui al comma 5 di detta norma, riguardano solo gli organi disciplinari e non anche gli organi di giustizia sportiva per i quali detto termine ha natura solo ordinatoria.

Peraltro, è quanto meno dubbio l’interesse della reclamante ad ottenere l’estinzione di questo giudizio di gravame, con la conseguente consacrazione della decisione della CAE dalla stessa impugnata e contestata.

Per quanto attiene le questioni di merito sollevate dalla Vigor Lamezia Srl, le stesse sono invece sono tardive e quindi inammissibili in quanto dedotte per la prima volta in sede di gravame: la Società reclamante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di validi motivi che ne giustificherebbero la rimessione in termini.

In ogni caso, in ordine alla eccezione di compensazione formulata dalla Società reclamante, si osserva in via incidentale, che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell’accordo economico sottoscritto.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 14 del Codice di giustizia sportiva.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il ricorso proposto dalla Società Vigor Lamezia Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAELND.

Liquida le spese di lite in favore del  calciatore Giannusa Vincenzo in500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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