F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GEMELLO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA  SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 494PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GEMELLO  LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Con reclamo trasmesso in data 09.02.2017, la Società Fossano Calcio SSD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 6/E del 26.1.2017, e comunicata in data 07.02.2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della AC Cuneo 1905 Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione per il calciatore Luca Gemello, quale unica titolare del vincolo annuale.

La Società Fossano Calcio SSD, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe quale unica Società del vincolo annuale, bensì quale penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità.

La Società resistente inoltrava le controdeduzioni nelle quali sosteneva la correttezza del provvedimento impugnato, in quanto il tesseramento con vincolo annuale del Giraudo con la Società appellante relativo alla stagione 2014/15 - a suo avviso - non sarebbe da conteggiarsi, in quanto il premio di preparazione non viene riconosciuto qualora una stessa Società provvede a tesserare il calciatore prima con vincolo annuale, e successivamente con quello pluriennale.

Da ultimo, nel suo atto difensivo, la AC Cuneo 1905 Srl eccepiva l’irrituale introduzione del presente giudizio di gravame, in quanto il reclamo sarebbe stato inoltrato alla stessa Società resistente a distanza di alcuni giorni rispetto all’inoltro dello stesso agli Organi Federali, con violazione dell’art. 30 CGS.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 31 marzo 2017.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Occorre preliminarmente rilevare come il presente giudizio sia da considerarsi validamente introdotto dalla Fossano Calcio SSD.

Infatti, benché l’atto di appello sia stato effettivamente inoltrato in date differenti (il 9 Febbraio alla Federazione ed il successivo 14 Febbraio), tale circostanza non comporta una violazione dell’art 30 CGS, stante lo scarto minimo di tempo intercorso tra i due inoltri che non comporta alcun tipo di pregiudizio per quanto concerne il diritto di difesa della Società resistente. Peraltro, si rileva come l’inoltro alla controparte sia avvenuto a termine per la proposizione dell’appello non ancora spirato.

Tanto premesso, nel merito, il gravame promosso dalla Fossano Calcio SSD non merita accoglimento.

Infatti, come correttamente rilevato dalla AC Cuneo 1905 Srl, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione  direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Samuele Giraudo è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagiona sportiva 2014/15 nella quale il Gemello era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Fossano Calcio SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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