F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO LNP – SERIE A IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA. RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM. In data 28 agosto 2013 la AS Roma (di seguito la “Roma”) e la ACF Fiorentina (di seguito la “Fiorentina”), sottoscrivevano un modulo di variazione di tesseramento con cui veniva formalizzata la cessione, a titolo definitivo, del calciatore Adam Ljajic ad un prezzo di € 11.000.000 (undicimilioni), da pagarsi nelle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
RICHIESTA DI GIUDIZIO DELL’UFFICIO TESSERAMENTO LNP - SERIE A IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM – SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA – AS ROMA SPA.
RECLAMO N. 145 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LA SOCIETÀ AS ROMA PER RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE LJAJIC ADEM.
In data 28 agosto 2013 la AS Roma (di seguito la “Roma”) e la ACF Fiorentina (di seguito la “Fiorentina”), sottoscrivevano un modulo di variazione di tesseramento con cui veniva formalizzata la cessione, a titolo definitivo, del calciatore Adam Ljajic ad un prezzo di € 11.000.000 (undicimilioni), da pagarsi nelle stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
Con tale accordo le parti pattuivano, inter alia, dei premi di rendimento tra i quali:
(.) a) premio di € 1.000.000 oltre iva, pagabile interamente nella stagione sportiva successiva alla maturazione del premio, qualora nelle prossime cinque stagioni sportive, la Società AS Roma arrivi in una posizione di classifica nel campionato serie A (o tramite la coppa Italia) tale da consentirgli di partecipare alla competizione Europea Europa League a Gironi. Il premio maturerà a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza. (.)
Al termine della stagione sportiva 2015/2016 la Roma si classificava al terzo posto del campionato nazionale di serie A. Tale posizionamento consentiva alla Roma di disputare il turno di qualificazione della competizione europea UEFA Champions League.
Uscita sconfitta dal turno di qualificazione contro la Società portoghese Porto FC, la Roma, così come disciplinato dal Regolamento UEFA, entrava di diritto nella fase a gironi della competizione UEFA Europa League.
Pertanto, con lettera del 13 settembre 2016, la Fiorentina richiedeva alla Roma, così come previsto dalle pattuizioni (lettera a) che regolano il premio di rendimento sopra descritto, il pagamento dell’importo di € 1.000.000 oltre IVA, stante i risultati conseguiti nella stagione sportiva 2015/2016 “.posto che la vostra Società partecipa effettivamente alla fase a gironi dell’Europa League 2016/2017.”.
Con successiva lettera del 21 settembre 2016 (prot. n. 281 – MB/GF/md) la Roma contestava la pretesa economica avanzata dalla Fiorentina evidenziando che la condizione contemplata nella lettera a) delle pattuizioni che regolano il premio di rendimento non poteva considerarsi avverata atteso che il diritto a partecipare alla fase a gironi della competizione UEFA Europa League era stato conseguito, diversamente da quanto pattuito tra le parti, in ragione della sconfitta nel turno preliminare della competizione europea superiore UEFA Champions League.
Con lettera del 19 ottobre 2016 inoltrata alla Roma e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la “Lega”), la Fiorentina contestava quanto dedotto dalla Roma nella precedente missiva del 21.9.16 evidenziando come in una precedente pronuncia su fattispecie analoga la Corte Federale di Appello, intervenuta a definire un giudizio sempre tra le stesse parti, aveva stabilito che ai fini della maturazione dei premi convenuti occorre fare riferimento alla effettiva partecipazione della squadra alla competizione dedotta negozialmente.
Con comunicazione del 3 gennaio 2017, l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, la “Lega Serie A”) informava le Parti che “in riferimento alla variazione di tesseramento relativa al calciatore in oggetto, Vi informiamo che risultano essersi verificate le condizioni previste dall’accordo 146/A per il riconoscimento del premio di rendimento a favore della ACF Fiorentina S.p.A. per l’importo di € 1.000.000 (+ I.V.A.), .”.
Con lettera del 5 gennaio 2017 (prot. n. 562), la Roma contestava l’interpretazione data dalla Lega Serie A reiterando le motivazioni addotte nella cennata precedente missiva del 21 settembre 2016.
Con lettera del 23 gennaio 2017 la Lega Serie A adiva questo Tribunale Federale al fine di chiedere quale fosse la corretta interpretazione del premio in parola e, di conseguenza, la corretta o meno registrazione sul tabulato trasferimenti relativo. A supporto di tale richiesta la Lega Serie A allegava documentazione.
Con istanza datata 27 gennaio 2017 la Fiorentina chiedeva all’intestato Tribunale, “. che previa concessione alle parti interessate di un breve termine, per memorie illustrative, venga fissata un’udienza di discussione per la trattazione del procedimento così da avere in tempi rapidi una pronuncia vincolante per le parti stesse .”
In data 30 gennaio 2017 la Roma depositava dinanzi l’intestato Tribunale proprie deduzioni in ordine alla comunicazione della Lega Serie A del 23.1.17.
Con lettera del 6 Febbraio 2017, inoltrata al Presidente della FIGC, alla Fiorentina e alla Roma, ed avente ad oggetto: “ segnalazione ex art. 30.31 e 32.4.2 del CGS Federale Vertenza Soc. A.S. Roma e Soc. ACF Fiorentina .”, la Lega Serie A informava le parti che, in ragione della suddetta controversia, l’Uffizio Tesseramento della Lega Serie A non aveva dato corso alla registrazione di cui alla comunicazione del 3 gennaio 2017 lasciando sospesa l’operazione sino a quando non sopravverrà un accordo tra i due Club, ovvero una decisione del Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche .
Successivamente, con comunicazione del 9 marzo 2017, (prot. n. 18422. 18/129. CC/an), il Tribunale Federale, Sezione Vertenze Economiche, informava la Roma e la Fiorentina che in riferimento alla richiesta di giudizio n. 129 dell’Ufficio Tesseramento della Lega Serie A, il reclamo sarebbe stato discusso nella riunione del 30 marzo 2017.
Con email PEC del 14 marzo 2017, la Fiorentina depositava dinanzi l’intestato Tribunale un autonomo ricorso avente ad oggetto il pagamento del premio di rendimento che l’esponente aveva pattuito con la Roma all’atto del trasferimento del giocatore Adam Ljajic e rassegnava le seguenti conclusioni: “ . previa eventuale riunione del presente giudizio con l’altro distinto procedimento di fronte a codesto ill.mo TFN – Sezione Vertenze Economiche avente ad oggetto l’interpretazione del contratto voglia: nel merito accertato il relativo diritto della ACF Fiorentina, condannare la AS Roma a versare alla ACF Fiorentina il premio di € 1.000.000, dovuto ai sensi della lettera a) modulo 146/A annesso al contratto del 28 agosto 2013 e demandare alla LNPA lo svolgimento di tutti gli incombenti relativi all’erogazione del premio stesso mediante Camera di Compensazione ...”
A mezzo email PEC del 21 marzo 2017, la Roma depositava le proprie memorie contestando le avverse deduzioni ed eccezioni formulate dalla Fiorentina e, in particolare, richiedendo la inammissibilità del memorie scritte depositate in data 14 marzo 2017 dalla Fiorentina, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia del modulo 146/A nella parte in cui indica la maturazione del premio “ . a prescindere dalla permanenza del calciatore nella rosa della squadra ovvero anche se in ceduto in precedenza .”. In ogni caso rigettare l’avverso ricorso poiché infondato in fatto e diritto.
Preliminarmente, all’udienza del 30 marzo 2017 l’intestato Tribunale ha disposto, stante l’indubbia connessione oggettiva e soggettiva, la riunione del procedimento promosso dalla Lega Serie A con quello promosso dalla Fiorentina nei confronti della Roma.
Il presente giudizio, presenti entrambe le parti per il tramite dei rispettivi difensori costituiti è stato discusso e deciso nella riunione del 30 marzo 2017.
Come esposto in narrativa, con il proprio atto difensivo la Roma eccepisce la pretesa invalidità della clausola di rendimento in quanto contraria, a suo dire, al sistema di norme che regolano il tesseramento, le cessioni di contratto (a titolo definitivo e temporaneo), i trasferimenti. In particolare, evidenzia la Roma come tali accordi sarebbero contrari all’art. 95, II, del NOIF in tema di Norme Generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto che commina la nullità, ad ogni effetto, delle clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto.
Su tale aspetto appare opportuno evidenziare che se da un lato l’art. 95, II, del NOIF prescriva la nullità di quelle clausole in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori e alle cessioni di contratto, il successivo art. 102, del NOIF, così come da ultimo novellato, prevede espressamente che le Società possono liberamente pattuire, negli accordi di cessione definitiva di contratto, un premio di rendimento a favore della Società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti.
Non vi è dubbio, quindi, che entrambe le Società, durante la fase delle trattative e nella redazione degli accordi abbiano voluto – a prescindere dal lacunoso tenore letterale adottato
- avvalersi dell’art. 112 del NOIF che prevede appunto la facoltà per entrambi i contraenti, una volta raggiunto l’accordo, di prevedere nell’atto di trasferimento premi di rendimento in capo alla Società cedente.
Una volta stabilità la legittimità della pattuizione contrattuale bisogna verificare se il pagamento del premio, così come reclamato dalla Fiorentina sia dovuto in quanto avveratasi la circostanza.
Le parti, come esposto in narrativa, hanno liberamente e di comune accordo negoziato che qualora la Roma, in base alla posizione in classifica nel campionato di Serie A, ovvero tramite la coppa Italia, avesse partecipato alla competizione Europa League a gironi, come in effetti è avvenuto, avrebbe dovuto corrispondere alla Fiorentina il premio pattuito.
Appare indubbio come la volontà delle parti fosse stata quella di demandare il pagamento del premio convenuto all’avveramento dell’evento principale condizionante, partecipazione alla competizione Europa League, considerando che l’effettivo piazzamento nella competizione nazionale era solo una degli eventi condizionanti, prevedendo infatti anche la possibilità di accesso tramite la competizione “Coppa Italia TIM Cup”.
Peraltro, questo stesso Tribunale che in altra vertenza pendente tra le stesse parti ed avendo ad oggetto una pretesa creditoria ricavabile dallo stesso contratto, non ha mancato di osservare come “ . l’unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto . del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League .”.
Tale orientamento veniva confermato anche dalla Corte di Appello Federale, che con decisione del 22 gennaio 2016 affermava come “. l’unica interpretazione ammissibile, qualora non si voglia cedere nell’arbitrarietà, è quella che condiziona il premio previsto in ogni singolo specifico punto all’evento nel medesimo previsto .”
Per tali argomentazioni.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
in via preliminare dispone la riunione della vertenza n. 145 con la n. 129 per ragioni di connessione.
Accoglie il ricorso della ACF Fiorentina Spa e condanna la AS Roma Spa al pagamento dell’importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) oltre IVA ed € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di spese oltre accessori.
Ordina restituirsi la tassa.
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