F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 22/TFN-SVE del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 119 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD SICULA LEONZIO A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ACIREALE PER IL RISARCIMENTO DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY- OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B C/O C.R. SICILIA – SICULA LEONZIO – ACIREALE DEL 1.5.2016.

RECLAMO N°. 119 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ SSD SICULA LEONZIO A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD ACIREALE PER IL RISARCIMENTO  DANNI ALLO STADIO, IN OCCASIONE DELLA GARA VALEVOLE QUALE FINALE PLAY-  OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B C/O C.R. SICILIA - SICULA LEONZIOACIREALE DEL 1.5.2016.

Con ricorso del 12.01.2017, la SSD Sicula Leonzio Srl, adiva questo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 28 lett. a), nonchè 4 comma 3 e 14 comma 1 CGS, al fine di chiedere la condanna della ASD Acireale a seguito dei danni subiti dall'impianto della Società ricorrente per fatto e colpa dei sostenitori dell'ASD Acireale al termine della gara di Play Off del campionato Eccellenza, disputata in data allo stadio Comunale di Lentini in data 01.05.2016.

Precisava la Società ricorrente che i danni sarebbero consistiti in:

- Danneggiamento grave al cancello di separazione del campo e tribuna dove erano collocati  i tifosi dell'Acireale Calcio nel quale sono stati svolti i seguenti lavori: rimozione, risistemazione e messa in sicurezza del cancello, ripristinamento delle tracce di inserimento in terra dello stesso cancello e conseguente reinstallazione dello stesso;

- Danneggiamento grave della recinzione sfondata e staccata dal cordolo in cemento armato, più cordolo in cemento armato rotto e spostato, nelle seguenti opere sono stati svolti i seguenti lavori: sostituzione e ripristino della recinzione danneggiata e smaltimento e costruzione di nuovi cordoli in cemento armato.

Con richiesta di risarcimento pari ad €. 5.917,00 IVA compresa.

A sostegno della propria richiesta, la Sicula Leonzio allegava fattura (non quietanzata) di esecuzione di lavori del 30.06.2016 della ditta BI.SE.PO. Costruzioni per un importo di euro 5.917,00 iva compresa ed attestazione di esecuzione dei lavori dell'8.9.2016 a firma del Geom. Angelo Maenza

Con memoria di replica del 17.01.2017, l'ASD Acireale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché la firma non sarebbe riconducibile al legale rappresentante e, nel merito, ne chiedeva il rigetto osservando che, dai referti arbitrali e dai rapporti dei commissari di campo, non sarebbe rilevabile il danno al cancello ma, al più, ad un lucchetto che lo chiudeva ed altresì, che i lavori realizzati non sarebbero direttamente riconducibili a fatto e colpa dei propri sostenitori, ma a lavori di ordinaria manutenzione dell'impianto.

Presentava controdeduzioni la Sicula Leonzio, con cui il Presidente dalla Società riconosceva come propria la firma apposta in calce al ricorso e ribadiva la fondatezza delle proprie richieste

Entrambe le Società producevano copia della proposta di bonario componimento avanzato dalla ASD Acireale con l'offerta di €. 400,00, non accettato dall'odierna ricorrente.

É comparso in udienza il Sig. Finocchiaro Alfio Antonio, per conto della SSD Sicula Leonzio Srl, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è parzialmente accoglibile, per i seguenti motivi.

In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanza dalla SDA Acireale, in quanto il Presidente della SSD Sicula Leonzio, con le controdeduzioni spedite a questo TFN in data 08.02.2017, ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce al ricorso.

Nel merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 35 comma 2.1 CGS, "I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni......dei commissari di campo...."

Dai rapporti dell'arbitro, dell'assistente e dei due commissari di campo, emerge in maniera inconfutabile che, al minuto '94 della gara, i sostenitori dell'ASD Acireale sfondavano il cancello che divideva il settore ospiti dal campo ed invadevano il terreno di giuoco, correndo verso l'arbitro e l'assistente, inveendo e con fare minaccioso, ma gli stessi venivano  prontamente bloccati dalle forze dell'ordine non riuscendo a venire in contatto con alcuno.

Orbene, alla luce dei rapporti e della conseguenzialità degli avvenimenti, l'unico danno che è stato provato con certezza è quello del danneggiamento del cancello che divideva gli spalti dal terreno di gioco.

Invero, da nessuno dei rapporti risultano danneggiamenti alla recinzione, ai cordoli in cemento armato o ad impianti elettrici, che sono stati oggetto dei lavori di cui alla fattura presentata dalla Società ricorrente nella quale, inoltre, si fa riferimento a "rimozione e sistemazione dei cancelli danneggiati", di guisa che i cancelli riparati dalla ditta edile potrebbero anche in numero superiore ad uno.

Allo stesso modo, risulta dalla relazione tecnica depositata dalla Società ricorrente, che era stata operata la "Rimozione di tutta la recinzione..."..."....tutti i cordoli in cemento a  perimetro del campo...."...."rifacimento del nuovo cordolo...".

In sostanza, il dato che emerge è che siano stati effettuati dei lavori molto rilevanti non direttamente riconducibili alla condotta dei sostenitori della squadra ospite.

Peraltro, dai dettagliati rapporti ed, in particolare, da quello del commissario Sacrificato, risulta che il cancello fosse non del tutto inutilizzabile, tanto che esso era stato richiuso dalla "forza pubblica che li respingeva e bloccava il cancello, che nel frattempo era stato divelto e danneggiato".

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la Società ricorrente non ha fornito dettagliata descrizione delle spese sostenute per le singole opere realizzate, presentando soltanto una fattura cumulativa (non quietanzata), che non specifica quale sia l'importo dei lavori resisi necessari per il ripristino del cancello danneggiato.

Tale danno, pertanto, può essere liquidato solo in via equitativa, anche in relazione alle opere realizzate per l'importo di cui in fattura.

In conclusione, va riconosciuto il diritto della SSD Sicula Leonzio ad ottenere il risarcimento del danno effettivo subito per fatto e colpa dei sostenitori dell’ASD Acireale al termine della gara di Play Off del campionato Eccellenza, disputata in data allo stadio Comunale di Lentini in data 01.05.2016.

Esso, però, va riconosciuto soltanto in relazione alle opere di ripristino del cancello danneggiato e, in mancanza di una specifica indicazione in fattura dell'importo afferente a questi lavori, va liquidato in via equitativa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo della Società SSD Sicula Leonzio a rl e, per l’effetto, condanna la ASD Acireale al risarcimento del danno in favore della Società ricorrente, liquidato in via equitativa nella somma complessiva di500,00 (Euro cinquecento/00). Ordina restituirsi la tassa.

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