F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 24/TFN-SVE del 04 Maggio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.
RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSDARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO PASQUALINO, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE-LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.
Con ricorso del 17 Febbraio 2017 la SSD ARL Potenza Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 10 Febbraio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Esposito Pasqualino, della somma di € 9.845,00 a titolo di saldo dovuto in forza dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2015/2016.
Nell’impugnare la decisione, la SSD ARL Potenza Calcio ha eccepito l’estinzione del giudizio celebrato dinanzi alla Commissione Accordi Economici (per essere stato deciso oltre il termine dei 90 giorni dalla proposizione del reclamo introduttivo ex art. 34 bis CGS) unitamente alla violazione del contraddittorio (per non aver mai ricevuto, all’indirizzo pec di elezione di domicilio, la comunicazione della data di discussione del reclamo).
Nel merito la stessa ha contestato (seppur in forma generica) l’erroneità delle somme sia nella quantificazione (poiché nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto produrre ulteriori due assegni per un totale di € 1.833,00, dimostrando così di aver pagato al calciatore la somma di € 11.398,00 e non, come accertato dalla CAE, la somma di € 9.565,00) sia nella qualificazione (poiché la CAE ha accertato le somme al lordo e non al netto delle ritenute fiscali).
Sulla base di tali eccezioni il sodalizio sportivo ha chiesto “(…) 1. in via principale, dichiarare l’estinzione del procedimento per violazione dell’art. 34 bis CGS F.I.G.C. in armonia con l’art. 38 CGS CONI per le ragioni descritte in narrativa; 2. nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ecc.mo Tribunale Federale adito non voglia tener conto dei suesposti motivi di doglianza, in via principale voglia dichiarare la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio per le ragioni descritte in premessa (mancata comunicazione udienza da parte della C.A.E.); in via subordinata, in riforma della decisione di primo grado, voglia questo Collegio rigettare la domanda del reclamante così come formulata, condannando in virtù delle argomentazioni di cui sopra, il sodalizio sportivo solo al pagamento della somma netta di euro 5.958,5244 nei confronti del calciatore, con la differenza di lorda pari ad euro 2.053,4756 da versarsi non direttamente al calciatore, bensì tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del citato pagamento (con la relativa ricevuta di pagamento che la Società invierà al calciatore) (…)”.
Il calciatore Esposito Pasqualino, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere il rigetto della domanda del sodalizio sportivo. Più in particolare, lo stesso ha contestato: l’inapplicabilità dell’art. 34 bis CGS ai procedimenti celebrati dinanzi alla Commissione Accordi Economici (poiché tale disposizione è applicabile solo ai procedimenti incardinati dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC e non alla CAE che è un organo interno della LND); l’infondatezza della violazione del contraddittorio (perché il calciatore si era reso parte diligente inviando, in data 23 dicembre 2016 ed all’indirizzo pec potenzacalcio@legalmail.it, la comunicazione della data di udienza inoltrata dalla CAE); la correttezza della quantificazione delle somme accertate dalla CAE (per non aver mai ricevuto dal sodalizio sportivo gli assegni oggetto del contendere e quindi, in assenza di prova del pagamento, la quantificazione doveva ritenersi corretta anche in merito alla sua qualificazione).
In forza di tali premesse ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’appello con condanna del sodalizio al pagamento della somma di € 9.845,00 al lordo delle ritenute fiscali “(…) oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo (…) o a quella maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia (…)”.
Alla riunione del 30 marzo 2017, sentito il legale del calciatore, il Collegio ha ordinato alla Commissione Accordi Economici l’acquisizione della “copia della comunicazione della data di fissazione dell’udienza” e nel contempo ha differito il giudizio all’udienza del 4 maggio 2017. All’udienza così fissata, acquisita la documentazione richiesta dalla Commissione Accordi Economici, convocato le parti e sentito la difesa del calciatore, il Collegio ha discusso e deciso il reclamo così come proposto.
Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.
Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici è provato che la SSD ARL Potenza Calcio non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione del reclamo risulta inoltrata ad un indirizzo pec diverso da quello di elezione di domicilio.
Sembra chiaro quindi che il contraddittorio fra le parti non è stato rispettato.
Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici (e non anche di parte) la cui mancata comunicazione (nel domicilio eletto per la procedura) determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND.
Nel caso di specie ricorrono quindi i presupposti dell’art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure per la sola convocazione del contraddittorio e l’esame del merito.
Per questi motivi.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio;
Visto l’art. 36bis, comma 4 CGS, annulla l’impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per la sola convocazione e l’esame del merito.
Ordina restituirsi la tassa.
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