CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 01/06/2018 – Luca Sarsano/Associazione Italiana Arbitri

Decisione n. 31

Anno 2018 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Vito Branca

Angelo Canale

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2018, presentato, in data 9 aprile 2018, dal sig. Luca Sarsano, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluigi Pellegrino, con studio in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16,

 contro

l’Associazione Italiana Arbitri - AIA, in persona del Presidente Marcello Nicchi, con sede in Roma, via Campania, n. 47, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Stefano La Porta,

 avverso

la decisione n. 44, assunta dalla Commissione di Disciplina di Appello dell’AIA il 20 febbraio 2018, pubblicata con Comunicato n. 65 in pari data, con la quale è stata respinta l’impugnazione proposta dal sig. Luca Sarsano avverso la decisione della Commissione di Disciplina Nazionale, adottata con delibera n. 20 del 27 novembre 2017 e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 55 in pari data, relativa alla sanzione della sospensione per mesi cinque dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 30 maggio 2018, l’avv. Gianluigi Pellegrino, per il ricorrente - sig. Luca Sarsano -; gli avv.ti Letizia Mazzarelli, Stefano La Porta e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente AIA;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto

 

Il sig. Sarsano Luca è presidente della Sezione AIA di Milano e, in occasione delle fasi finali dei

Campionati Provinciali categoria “giovanissimi” ed “allievi” in Peschiera Borromeo (MI) del 29 aprile 2017, la Sezione AIA sopra detta designava anche i quarti ufficiali di gara per conferire solennità alla manifestazione.

A causa della autonoma decisione di impiegare due arbitri con le funzioni di “quarto uomo” per gare del settore non professionistico, la Procura Arbitrale deferiva il sig. Sarsano Luca avanti la Commissione di Disciplina Nazionale per rispondere della violazione “dell’art. 40, comma 1, comma 2, comma 3 lett. a) del Regolamento dell’AIA e dell’art. 6 comma 1 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici per aver designato di […] esclusiva iniziativa e quando non ammesso dalla vigente normativa - in quanto non consentito dall’OT Sezionale - il non previsto quarto ufficiale di gara, sia nella gara finale di “giovanissimi B provinciali “ sia nella gara finale di “allievi B provinciali”, giocate in località Peschiera Borromeo in data 29.4.17 rispettivamente alle ore 16 ed alle ore 18. Fatti commessi in data immediatamente precedente al 29.4.17. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) e lett. c) delle Norme di Disciplina” la Commissione di Disciplina Nazionale infliggeva al sig. Sarsano Luca la sanzione della sospensione per mesi cinque (dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018), decisione, questa, confermata dalla Commissione di Disciplina di Appello.

Considerato in diritto

 

Il sig. Sarsano Luca eccepiva, con unico motivo, la violazione dell’art. 2, comma 2, C.G.S., la violazione dell’art. 54, comma 4, del Regolamento AIA, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. a), del Regolamento AIA e dell’art. 6, comma 1, delle Norme di Funzionamento OO. TT. e Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato dalle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA, Edizioni 2017, aggiornata al 30 giugno 2017.

In subordine, chiedeva la riduzione della sanzione ex art. 54, comma 4, del Regolamento AIA.

Il ricorso è inammissibile in parte, e nel resto è infondato.

Il Collegio osserva che la designazione del quarto ufficiale di gara è limitata alle gare organizzate dalle Leghe Professionisti (campionati di serie “A”, “B”, Coppa Italia e Prima Divisione, quando previsto).

Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente designava il quarto ufficiale di gara senza alcuna autorizzazione e che lo stesso sig. Sarsano non era al corrente se la copertura assicurativa fosse operante (audizione 27 giugno 2017).

Avendo la sopra detta disposizione regolamentare carattere imperativo ed inderogabile, la violazione della stessa da parte del sig. Sarsano Luca appare grave e provata.

Il Collegio osserva, altresì, che la doglianza circa la pretesa abnormità della sanzione è inammissibile, poiché, in questa Sede, può essere valutata la legittimità della misura della sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza (Coll. Garanzia, SS. UU., 22-6-2017, n. 46, ex multis).  Infatti, i presupposti di fatto sono stati confermati dal medesimo ricorrente e quelli di diritto prevedono espressamente la sanzione inflitta.

Pertanto, la domanda subordinata con riferimento all’art. 54, comma 4, del Regolamento AIA è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte resistente nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2018, presentato, in data 9 aprile 2018, dal sig. Luca Sarsano, per l’annullamento della decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata il 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A. – F.I.G.C.), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sig. Sarsano contro la decisione di primo grado (delibera n. 20 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale – CDN), è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 5, dal 27 aprile 2018 al 26 settembre 2018, per la violazione dell’art. 40, commi 1, 2, 3, lett. a), del Regolamento dell’AIA e dell’art. 6, comma 1, delle norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, per aver designato, di sua esclusiva iniziativa, il non previsto quarto ufficiale di gara sia nella gara finale di “giovanissimi B provinciale”, sia nella gara finale di “allievi B provinciali”, giocate in località Peschiera Borromeo in data 29 aprile 2017, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) e lett. c), delle norme di Disciplina, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, nei sensi di cui in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente AIA.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 30 maggio 2018.

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma in data 1 giugno 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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