CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32 del 01/06/2018 –Piergiorgio Aloise e altri/Federazione Italiana Danza Sportiva

Decisione n. 32

 

Anno 2018


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da

 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Mario Sanino

Massimo Zaccheo

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2018, presentato, in data 20 gennaio 2018, dai sigg. Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Giancarlo Guarino;

e nei confronti del

 

 

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dallavv. Alberto Angeletti;

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

dell'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello".

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 28 maggio 2018, l’avv. Andrea Scalco, giusta delega all’uopo ricevuta dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, per i ricorrenti - Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L. e Vitolo A.; l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIDS, nonché l’avv. Alberto Angeletti, per il CONI;

 

 

udito il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, per la Procura Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Dante D’Alessio;

 

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

 

  1. I ricorrenti, giudici federali di livello A o di livello B nelle danze standard, latino americane e stile nazionale, hanno impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport l’art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello”.

I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità della disposizione impugnata, sotto diversi profili, ed hanno chiesto l’annullamento dell’art.19 del Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione e di conservare le categorie di giudici A e B quali ufficiali di gara, da equiparare per competenza ai giudici “N” di nuova formazione, o riconoscere ai giudici A e B l’automatico inquadramento nella neo categoria dei giudici di livello N” senza necessità di sostenere alcun esame.

  1. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), che ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile, sotto diversi profili, e comunque perché infondato nel merito.
  2. Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 16 del 2018, rilevato che, in relazione ad una delle eccezioni preliminari sollevate dalla Federazione resistente, emergeva una questione rilevante riguardante “la natura dellatto con il quale la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, ai fini sportivi, il Regolamento del Settore Arbitrale della Federazione Italiana Danza Sportiva, ai sensi dellart. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del CONI, ha ritenuto di dover consentire ai ricorrenti di notificare il ricorso in esame al CONI, restando comunque impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche sullammissibilità del ricorso in esame”.
  3. A seguito di tale decisione il ricorso è stato notificato anche al CONI, che si è costituito in giudizio sostenendo l’inammissibilità del ricorso per diversi profili e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
  4. Per la decisione del ricorso, viste anche le diverse eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Federazione Italiana Danza Sportiva e dal CONI, risulta pregiudiziale affrontare la questione dei rapporti intercorrenti fra l’atto con il quale la Federazione Italiana Danza Sportiva ha approvato il Regolamento contenente la disposizione che i ricorrenti ritengono lesiva e l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI ha approvato tale Regolamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del CONI.
  1. In proposito, si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dello Statuto, la Giunta Nazionale del CONI è lorgano di indirizzo, esecuzione e controllo dellattività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate - e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne - e sugli Enti di promozione sportiva”.

Il successivo comma 5 dell’art. 7 indica poi, nel dettaglio, le attività che sono esercitate dalla Giunta Nazionale del CONI, attraverso le quali si esplicano le funzioni di indirizzo ed esecuzione dell’attiviamministrativa del CONI e il controllo sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate.

Lart. 7, comma 5, alla lettera l), prevede, in particolare, per quel che qui interessa, che la Giunta Nazionale del CONI approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per lattuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai  criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”.

  1. Dalle disposizioni contenute nello Statuto del CONI si rileva che la Giunta Nazionale, che costituisce l’organo di amministrazione attiva dell’Ente, esercita quindi anche una funzione di “controllo” sulle Federazioni Sportive Nazionali e sulle Discipline Sportive Associate e tale attività si esplica attraverso la verifica della conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionaledello Statuto e dei principali atti regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
  2. Nel rispetto dell’autonomia che è stata riconosciuta alle Federazioni Sportive Nazionali con il decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 (legge Melandri), il CONI, da un lato, quindi, detta alle Federazioni principi fondamentali, indirizzi e criteri, che sono deliberati dal Consiglio Nazionale (del quale fanno parte anche i Presidenti delle Federazioni Sportive) e, dall’altro, con la Giunta Nazionale, verifica la legittimità degli atti regolamentari adottati dalle Federazioni Sportive e la loro conformità non solo alla legge, ma anche allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali e agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.
  3. In tale ambito, l’attività di controllo esercitata dalla Giunta, pur avendo unampiezza maggiore rispetto alla mera verifica della legittimità delle deliberazioni adottate dalle Federazioni, resta, tuttavia, pur sempre un atto di controllo esterno di una attività regolamentare che, nei limiti dei principi fondamentali e degli indirizzi e dei criteri dettati dal CONI, è propria delle Federazioni Sportive che la esercitano per il migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali.
  1. Si deve quindi ritenere che un Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva che lo ha adottato e che la sua approvazione, da parte della Giunta Nazionale del CONI, costituisce un momento di verifica estrinseca della sua legittimità, ma non ne determina i contenuti che sono quelli che le Federazioni hanno ritenuto di dover dare allo stesso, pur con i limiti dettati dal rispetto delle regole generali dettate dal CONI.
  2. Quindi un Regolamento federale non può ritenersi un atto a formazione complessa, nel quale coesistono le volontà di due soggetti diversi, ma è un atto di un unico soggetto, le Federazioni Sportive, la cui legittimità e la cui conformità ai principi generali dettati dal CONI è verificata dalla Giunta Nazionale attraverso unattività di controllo esterno che si conclude con l’approvazione dell’atto o con la sua restituzione alla Federazione, qualora la Giunta ne ravvisi il contrasto con le leggi, i regolamenti e i principi generali del CONI, perché provveda a modificarlo.
  3. Laccertata natura dell’atto di  approvazione di  un Regolamento federale comporta che l’eventuale impugnazione di una disposizione dello stesso ritenuta lesiva deve essere proposta nei confronti della Federazione Sportiva.

Peraltro l’approvazione del CONI, come è tipico delle funzioni di controllo, condiziona l’efficacia del Regolamento.

Ciò determina effetti anche ai fini dell’eventuale impugnazione della disposizione regolamentare che, se immediatamente lesiva, in applicazione dei principi generali in materia, può essere impugnata solo dopo l’intervenuta approvazione dell’organo di controllo.

  1. Il Collegio di Garanzia ritiene, quindi, di poter affermare i seguenti principi di diritto:
    • il Regolamento federale è un atto proprio della Federazione Sportiva, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa Federazione e quindi davanti agli Organi della Giustizia Sportiva federale;
    • l’atto con il quale la Giunta Nazionale del CONI  approva un Regolamento federale costituisce esercizio di una funzione di controllo che non comporta lintegrazione dei contenuti del Regolamento, ma ne determina la sua efficacia;
    • l’impugnazione (davanti agli Organi di Giustizia federale) di una disposizione regolamentare può essere fatta a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del Regolamento, se la disposizione regolamentare è immediatamente lesiva, altrimenti dalla data dell’atto applicativo ritenuto lesivo;
    • l’atto di approvazione della Giunta Nazionale del CONI può essere impugnato solo per eventuali vizi propri e solo in tal caso l’impugnazione può essere proposta davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
  1. Facendo applicazione di tali principi il ricorso proposto direttamente davanti al Collegio di Garanzia dai signori Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L. e Vitolo A. deve ritenersi inammissibile perché ogni doglianza nei confronti della disposizione regolamentare ritenuta lesiva doveva essere proposta davanti agli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS).

Ogni eventuale questione su una possibile rimessione in termini, determinata dalla complessità delle questioni esaminate dal Collegio di Garanzia e dal contenuto delle disposizioni federali riguardanti le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio federale, potrà essere valutata dagli Organi di Giustizia federale ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                            Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                  F.to Dante D’Alessio

Depositato in Roma in data 1 giugno 2018.

 

 

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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