CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34 del 04/06/2018 – SS Racing Club Fondi S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l./Calcio Catania S.p.a

Decisione n. 34

Anno 2018 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Vito Branca

Angelo Canale

Guido Cecinelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2018, presentato, in data 23 maggio 2018, dalla società SS Racing Club Fondi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 nonché nei confronti della

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini;

e delle

 

Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l., non costituitasi in giudizio;

e

 

Calcio Catania S.p.a., non costituitasi in giudizio;

avverso

il Comunicato Ufficiale n.122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, e ogni atto presupposto e connesso, e quindi anche eventualmente il C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 ed il C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché ogni atto successivo connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 30 maggio 2018, l’avv. Federica Ferrari, per la ricorrente - SS Racing Club Fondi S.r.l.; gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Mirko Polzone, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Lorenzo Lentini, per la Lega Pro;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

 

Ritenuto in fatto 

Con ricorso regolarmente depositato presso la segreteria dell’intestato Collegio, la società Racing Fondi ha interposto gravame avverso il C.U. n. 122/TB della Lega Pro del 22 maggio 2018 e di ogni atto presupposto e consequenziale. Le ragioni del ricorso riguardano un unico motivo individuato dalla ricorrente nell’eccesso di potere e/o erronea applicazione del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2017, richiamato dall’atto impugnato e concernente i criteri di determinazione del diritto di passaggio diretto alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018. In particolare, quest’ultima norma federale stabilisce che accedono direttamente ai quarti di finale del suddetto campionato le prime sei squadre di ogni girone e le migliori due seconde classificate; la regola si occupa anche di fissare dei criteri da seguire in caso di parità tra squadre per stabilire il primato ed in particolare, nell’ordine, a parità di punti si ha riguardo alla differenza reti; maggior numero di reti segnate; reti segnate in trasferta e sorteggio.

Orbene, nella vicenda che ci occupa la ricorrente è risultata, a fine girone, prima in classifica unitamente al Calcio Catania non solo per punteggio in classifica, ma anche per differenza reti e, pertanto, in ossequio ai criteri innanzi descritti, si è proceduto al sorteggio che ha decretato prima in classifica il Calcio Catania.

A seguito di ciò, la resistente Lega Pro ha ritenuto che l’essere stata sorteggiata come non “prima” abbia di fatto classificato la ricorrente Racing Fondi come “seconda” e ha comparato questa posizione, così determinata, con le altre seconde degli altri gironi, onde individuare le migliori due seconde classificate ai fini dell’accesso diretto ai quarti di finale, così da comporre il quadro delle 8 squadre aventi diritto alla partecipazione ai quarti di finale. Sicchè, fatta questa comparazione, la ricorrente Racing Fondi è stata esclusa perché nella sua “nuova” posizione di seconda classificata non è risultata tra le migliori due, come previsto dalla regola endofederale.

Alla luce di quanto innanzi, la Racing Fondi ha proposto gravame, ritenendo non giusta ed illegittima la regola innanzi descritta, sostenendo che essa Fondi non poteva essere considerata seconda, essendo comunque arrivata prima ex aequo con il Catania, invocando anche le regole olimpiche che prevedono espressamente, in caso di parità tra atleti, la premiazione ex aequo e sostenendo che la formulazione della norma federale fosse gravemente pregiudizievole del risultato sportivo conquistato sul campo a vantaggio di una regola lacunosa e comunque non corretta. Formulava, altresì, istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato.

Innanzi ad un quadro così delineato, il Presidente della Prima Sezione dell’intestato Collegio, ritenendo fondati, prima facie, i motivi di gravame e salvo approfondimento nella fissanda udienza di discussione, provvedeva, inaudita altera parte, ad accogliere l’istanza di sospensione cautelare richiesta dalla ricorrente.

La FIGC si è ritualmente costituita, rivendicando la correttezza delle proprie norme e chiedendo il rigetto del ricorso; l’Associazione Sportiva Gubbio ed il Calcio Catania, controinteressate, ritualmente evocate in giudizio, sono rimaste contumaci; la Lega Pro si è costituita, eccependo non solo la infondatezza nel merito del ricorso, ma sollevando anche in via preliminare una eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che, avverso il provvedimento di esclusione dall’accesso diretto ai quarti di finale, la Racing Fondi avrebbe dovuto proporre prima ricorso al Tribunale Federale, essendo, a suo dire, precluso il ricorso diretto al Collegio di Garanzia dello Sport.

Su queste premesse in fatto è opportuno svolgere le seguenti argomentazioni in

Diritto

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell’Associazione Sportiva Gubbio e del Calcio Catania che, pur ritualmente chiamate in giudizio, non si sono costituite.

Va, altresì, in via preliminare, esaminata la eccezione di inammissibilità formulata dalla Lega Pro nel proprio scritto difensivo. La Lega Pro sostiene che il ricorso a Questo Collegio non poteva essere proposto alla luce dell’articolo 30 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, per il quale “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale...(omissis) è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”.

Il rilievo non ha pregio. Infatti, non v’è chi non veda come la norma richiamata dalla Lega Pro sia una clausola generale che, però, non può prescindere dalla individuazione di una espressa competenza a decidere del Tribunale Federale. Apertis verbis, se è vero, come è vero, che il Collegio di Garanzia è Organo di Giustizia di ultimo grado e che ad esso può ricorrersi solo dopo aver esperito i gradi della Giustizia federale, è anche vero che esiste una clausola di salvaguardia prevista nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI che attribuisce al Collegio di Garanzia anche la competenza a decidere laddove le fattispecie dedotte non trovino cittadinanza nelle attribuzioni di competenza che gli Statuti delle Federazioni conferiscono agli Organi di Giustizia endo-federali.

Sul punto è molto chiaro l’articolo 54 CGS CONI, rubricato “Competenza”, laddove stabilisce che “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Quest’ultima norma necessita unicamente di una preliminare verifica e cioè quella di individuare se la fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia sia o meno collocabile nel perimetro della locuzione di “tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale”. Orbene, lo Statuto della FIGC, all’art. 30, comma terzo, consente il ricorso al Collegio di Garanzia ogni qual volta “le controversie tra i soggetti indicati… non siano previste” come regolabili o proponibili dinanzi agli Organi di Giustizia federale. Ad adiuvandum, laddove vi fosse ancora qualche dubbio, il titolo III del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC (decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014), nell’elencare gli organi della Giustizia Sportiva e decretarne le relative competenze nel gruppo di norme dall’art. 28 all’art. 32 novies, non menziona mai la casistica oggetto di odierna delibazione, sebbene le competenze dei vari organi siano dettagliatamente descritte ed è, pertanto, evidente che soccorra il rimedio residuale del ricorso al Collegio di Garanzia, come sancito dall’art. 54 CGS CONI.

Da ciò deriva che l’intestato Collegio è competente a decidere la vicenda in esame e che l’eccezione è totalmente sfornita di pregio giuridico e va, pertanto, respinta.

Esaminata e rigettata la preliminare eccezione, vanno valutate le ragioni del gravame. Il ricorso è fondato.

Il Collegio di Garanzia è organo cui compete la verifica della legittimità delle decisioni degli organi federali sia giustiziali che non e, in questo generale quadro di riferimento, deve avere ben presente quali siano i principi generali che governano l’ordinamento sportivo e, in tale perimetro, contenere le proprie valutazioni. Non v’è dubbio che uno dei principi generali dell’ordinamento sportivo attiene alla salvaguardia del merito sportivo e alla tutela del medesimo ove questo sia “messo in pericolo” da situazioni ambigue o da regole lacunose o poco chiare. Questi principi sono già stati espressi in precedenti occasioni con un orientamento che è, pertanto, da considerarsi jus receptum (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia, decisione n. 19/18). In linea con tale orientamento, analizzando la vicenda in esame, non può non affermarsi che la regola stabilita dal C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2017 (che ha portato poi alla decisione impugnata e contenuta nel C.U. n. 122 TB della Lega Pro del 22 maggio 2018) si presenta lacunosa e non in linea con il principio generale della valorizzazione del merito sportivo che ha ispirato il Movimento Olimpico e che trova cittadinanza nella Carta Olimpica, fonte sovranazionale a cui far riferimento nell’ambito dell’Ordinamento sportivo. E valga il vero.

La ricorrente Racing Fondi ha acquisito sul campo lo stesso punteggio del Calcio Catania, terminando il proprio girone a pari punti con quest’ultima. Orbene, se è vero, come è vero, che per poter accedere in via diretta ai quarti di finale bisogna giocoforza stabilire qual è la prima classificata utilizzando i criteri innanzi richiamati, è altrettanto vero che l’uscire soccombente da un sorteggio non implica automaticamente l’attribuzione di “seconda classificata” e ciò per due ordini di motivazioni: la prima è che non v’è alcuna regola federale che stabilisce in modo chiaro che, a seguito di sorteggio di squadre che si classificano a pari punti e che pareggiano anche sugli altri criteri di selezione, quella che tra le due “perde” sia da ritenersi seconda classificata; il secondo motivo è che l’attribuzione di seconda classificata nei campionati è tipizzata come qualificazione nei confronti della squadra che conquisti minori punti sul campo rispetto a quella che la precede e che arriva prima classificata. Più chiaramente, se nell’ambito dello sport il primato viene tributato a seguito delle risultanze dei campionati o delle singole gare, non si può dichiarare seconda classificata una squadra che, sul campo, abbia conseguito il primato.

Ed allora, quid juris, ci si potrebbe chiedere, ove sia necessario avere comunque un primo posto da assegnare. La vicenda nella sua complessità può avere una via di fuga interpretativa che funga anche da stimolo de jure condendo al legislatore sportivo. Invero, bisogna distinguere due campi di applicazione: uno di tipo formale ed amministrativo ed uno di tipo sportivo-competitivo. Il primo tende a regolare gli aspetti formali che rendano agevole l’individuazione di regole e criteri da seguire in presenza di una necessità organizzativa al fine dello svolgimento di una competizione; il secondo deve tener presente ciò che accade sul campo di gara e prediligere il risultato rispetto a vicende “altre”, in forza del valore fondante dell’Ordinamento sportivo, che è, appunto, il “merito sportivo”. Come conciliare i due piani di valutazione appena descritti è compito dell’interprete, laddove le regole si presentino lacunose o, peggio, vi sia proprio un vulnus normativo. Nel caso che ci occupa, la ricorrente è arrivata prima in condominio di vetta con il Calcio Catania e, ironia della sorte, ogni parametro previsto ha sancito il co-primato delle due squadre. Ed allora, se ai fini della individuazione della prima classificata soccorre il sorteggio, quest’ultimo non attribuisce alla squadra che non esce prima dal sorteggio la qualità di seconda, perché, si ripete, sul campo essa non lo è stata e non si può autorizzare il paradosso giuridico, prima ancora che fattuale, consistente nel fatto che, dopo aver avuto una indebita qualificazione formale di seconda classificata in forza di una norma non prevista, si subisca anche l’esclusione dalla gara, perché, nei parametri di valutazione comparativa delle migliori seconde, la squadra che arriva comunque prima sia soccombente tra le seconde, per via delle regole di comparazione. L’Ordinamento sportivo non può avallare una simile situazione che è violativa dei principi ispiratori del Movimento Olimpico.

Non può, per contro e per completezza di indagine, comunque darsi credito alla tesi della ricorrente in relazione al c.d. ex aequo previsto in materia olimpica per le premiazioni e ciò tanto per la stessa motivazione per la quale non può dichiararsi seconda una squadra che, arrivata prima, venga non sorteggiata, cioè perché non vi è norma che a livello federale stabilisca sia l’una che l’altra attribuzione, in ossequio al canone generale del quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit. Il ricorso va allora accolto, non perché la ricorrente è arrivata prima ex aequo, ma perché essa non può considerarsi seconda classificata per inesistenza di una noma che preveda in automatico questa qualificazione formale e, quindi, non può essere comparata con le altre seconde.

Va, pertanto, ordinata l’ammissione diretta della ricorrente alla fase dei quarti di finale, insieme alle prime sei classificate ed alla migliore seconda classificata dei gironi.

La complessità della vicenda, il vulnus normativo e la novità del tema trattato impongono la totale compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2018, presentato, in data 23 maggio 2018, dalla società

SS Racing Club Fondi S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti della Associazione Sportiva Gubbio 1910

S.r.l. e della società Calcio Catania S.p.a., per l’impugnazione del C.U. n. 122/TB, pubblicato dalla Lega Pro in data 22 maggio 2018, di ogni atto presupposto e connesso, quindi anche eventualmente del C.U. n. 107/TB del 13 aprile 2018 e del C.U. n. 49/TB del 29 dicembre 2017, nonché di ogni atto successivo e connesso quale l’eventuale comunicato che fisserà l’orario delle partite dei quarti di finale Campionato Berretti 2017/2018.

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’ammissione della ricorrente SS Racing Club Fondi S.r.l. alla fase dei quarti di finale del “Campionato Berretti” 2017/2018.

Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 30 maggio 2018.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2018.

Il Segretario

Alvio La Face

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