CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/2018 del 13 luglio 2018 – Giovanna Gargantini/Federazione Italiana Danza Sportiva
Decisione n. 39
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Angelo Canale
Marcello De Luca Tamajo
Vincenzo Ioffredi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio riunito iscritto al R.G. n. 8/2018, presentato, in data 12 gennaio 2018, da parte della sig.ra Giovanna Gargantini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
contro
la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Michele Barbone, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guido Valori e Giancarlo Guarino,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, pubblicata nel C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017;
Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 7 marzo 2018, l’avv. Cesare Di Cintio, per la ricorrente, sig.ra Giovanna
Gargantini, nonché l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS);
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
Con ricorso presentato il 12 gennaio 2018, la sig.ra Giovanna Gargantini ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per sentir dichiarare l’illegittimità della decisione della Corte Federale d’Appello della FIDS, pubblicata sul C.U. n. 14/17 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato respinto l’appello dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 31/2017 del 6 ottobre 2017), che ha pronunciato declaratoria di inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente notificato il ricorso medesimo ai controinteressati e per aver elencato solo genericamente i motivi di doglianza avverso il Bando “per l’ammissione al corso-Concorso per TITOLI ed ESAMI per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale di livello “I” Danze standard e Latino Americane”, di cui alla Delibera n. 98, approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017.
La controversia portata alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport trae origine dalla partecipazione, da parte della ricorrente, al “Corso - Concorso per titolo ed esami per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale di livello “I” Danze standard e Latino Americane”, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.
In particolare, all’esito delle prove selettive, da cui risultava non vincitrice, la sig.ra Gargantini, già tesserata FIDS in qualità di Giudice Federale di livello “A”, proponeva, in data 26 luglio 2017, ricorso al Tribunale Federale FIDS per l’annullamento ovvero per la declaratoria di nullità/inefficacia del concorso conseguente al bando istituivo dello stesso.
A fondamento della domanda, la ricorrente provvedeva a censurare la legittimità della procedura concorsuale per violazione del principio di trasparenza sotto vari profili, l’eccesso di potere anche in relazione all’art. 97 della Costituzione ed altri vizi di legittimità.
Il Giudice di prime cure dichiarava il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, poiché la ricorrente, nel domandare l’annullamento del concorso, aveva violato il principio del contraddittorio per avere instaurato il giudizio solo nei confronti della FIDS e non anche dei controinteressati, gli altri partecipanti al concorso, quali soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga, ma di segno opposto. Dall’altro, per la genericità delle censure mosse nel merito. Avverso tale decisione, la sig.ra Gargantini interponeva appello dinanzi la Corte Federale d’Appello FIDS, che, con la decisione quivi impugnata, decideva per il rigetto del reclamo.
La Corte riteneva, infatti, di confermare la sentenza del Tribunale in punto di inammissibilità per violazione del principio del contraddittorio, per avere la ricorrente instaurato il giudizio solo nei confronti della FIDS e non anche dei controinteressati.
In particolare, il Giudice endofederale di appello ammetteva come la FIDS, come tutte le Federazioni sportive, dovesse essere considerata un soggetto di diritto privato inquadrato in un sistema pubblicistico, che esercita ora poteri di autonomia privata ora potestà amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto di volta in volta in rilievo. Nel caso in esame, trattandosi dell’impugnazione di un concorso, la Corte precisava come questo rientrasse nell’alveo delle prerogative pubblicistiche di una Federazione Sportiva Nazionale, con conseguente applicazione dei principi mutuati dal diritto amministrativo, sicché, secondo i canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, risultava incontrovertibile la necessità di notifica anche nei confronti dei controinteressati per l’istaurazione di un giudizio.
Tale pronuncia è stata, dunque, portata alla cognizione dell’odierno Collegio mediante il citato ricorso.
Con il primo motivo di diritto, la ricorrente ha censurato la decisione della Corte Federale d’Appello, adducendo la violazione e la falsa applicazione di legge. In particolare, a detta della difesa della sig.ra Gargantini, la decisione impugnata avrebbe errato nel considerare applicabili i principi del processo amministrativo al caso de quo, poichè le norme processuali che impongono la notifica ai controinteressati non potrebbero trovare applicazione al processo sportivo, atteso che la precipua disciplina processuale dettata dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia nulla statuiscono sul punto.
Nel merito, invece, confidando in un annullamento senza rinvio da parte del Collegio, la ricorrente ha concentrato le proprie doglianze sui profili di illegittimità di vari aspetti del contestato procedimento concorsuale, rilevando come fossero viziate la fase di ammissione al concorso, quella di valutazione dei titoli e la fase del colloquio orale, sì da rendere illegittima l’esclusione della sig.ra Gargantini.
Ha concluso, pertanto, la ricorrente, in via generale, per l’annullamento della decisione impugnata, decidendo nel merito la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quindi, annullando parzialmente il concorso per quanto dedotto in narrativa ed accogliendo le richieste ivi formulate per l’assegnazione del titolo di giudice classe “I”. In via subordinata, per l’annullamento della pronuncia della Corte Federale d’Appello, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendosi reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.
Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Danza Sportiva, con Memoria del 22 gennaio 2018, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Con il descritto ricorso, la signora Giovanna Gargantini ha proposto due motivi di impugnazione, il primo per “violazione e falsa applicazione di legge” ed il secondo esclusivamente rubricato “nel merito”.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua delle eccezioni svolte dalla difesa della FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva in seno alla propria memoria difensiva del 22 gennaio 2018, e con espresso riferimento al primo motivo di ricorso, di condividere e confermare la statuizione sul punto emessa dalla Corte Federale di Appello FIDS del 07-14 dicembre 2017, di cui al Comunicato n. 14/17, la quale ha correttamente evidenziato e censurato la palese violazione del principio del contraddittorio ad opera della ricorrente nella proposizione del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale Federale.
Invero, detto Giudice del gravame ha rilevato, in ordine al tenore dell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, impropriamente richiamato dalla ricorrente a sostegno del primo motivo di ricorso, che tale norma sancisce due principi di estrema rilevanza relativi all’applicabilità delle norme processuali del rito civile nell’ambito del processo sportivo.
In primo luogo, la clausola contenuta in premessa della citata disposizione “per quanto non disciplinato”, in ragione di una coerente interpretazione non estensiva della stessa a cui questo Collegio ritiene di aderire, va intesa come un richiamo suppletivo alle norme - rectius, ai principi ed alle norme generali - del processo civile, operanti nell’ambito del processo sportivo, solo nei casi in cui le fonti primarie del diritto sportivo non prevedano una espressa disciplina al riguardo. In secondo luogo, deve parimenti rilevarsi come il citato art. 2, con il richiamo contenuto nell’ultimo comma alle norme del codice di procedura civile, sia riferito agli “organi di giustizia sportiva”, quali soggetti terzi ed imparziali, deputati alla cognizione delle controversie in ambito sportivo, con esclusione dei ricorsi aventi ad oggetto le violazioni delle norme sportive antidoping (art. 1, comma 4, Codice della Giustizia Sportiva del CONI), e non a tutte le parti indistintamente del processo sportivo.
Il riferimento effettuato, da parte ricorrente, alla norma di chiusura, di cui all’art. 2, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva del CONI, non appare conducente laddove, ad avviso dell’odierno Collegio, il medesimo Codice della Giustizia Sportiva, all’art. 30, nel Capo II rubricato “Procedimenti”, disciplina in modo chiaro ed inequivoco, anche in ragione del carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, le modalità di presentazione del ricorso mediante il deposito presso il Tribunale Federale, i termini per tale presentazione ed, al terzo comma, il contenuto essenziale del ricorso medesimo.
Ed infatti, l’art. 30, terzo comma, lett. A), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché l’art. 48-quater, terzo comma, lett. A), del Regolamento di Giustizia FIDS, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 37 del 14 febbraio 2017, prevedono espressamente che il ricorso per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale deve contenere “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o eventuali controinteressati”; non appare, pertanto, necessario ricorrere all’integrazione ed all’ausilio delle norme processualcivilistiche per la disciplina di situazioni processuali già esaustivamente, ed autonomamente, disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva.
Il quadro normativo di riferimento si chiude mediante il richiamo all’art. 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale disciplina la fase successiva al deposito del ricorso introduttivo, che vede protagonista il Presidente del Tribunale, il quale, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza di discussione, “trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati”.
L’odierno Collegio ritiene dunque, alla luce del dettato normativo delle citate disposizioni, di dover confermare la statuizione della Corte Federale, laddove ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso “per violazione del principio del contraddittorio, per avere la ricorrente instaurato il giudizio nei confronti della FIDS e non anche dei contro interessati. La FIDS, come tutte le Federazioni sportive, è da considerare un soggetto di diritto privato inquadrato in un sistema pubblicistico, che esercita ora poteri di autonomia privata ora potestà amministrative, con applicazione di regimi giuridici differenti in ragione della natura dell’atto di volta in volta in rilievo”. E la norma di riferimento, palesemente violata da parte ricorrente mediante l’omessa chiamata in giudizio dei soggetti c.d. “controinteressati” citati dalla Corte Federale nella pronuncia impugnata, è altresì l’art. 2, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, rubricato non casualmente “principi del processo sportivo”, il quale costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella carta costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale - ai fini della regolare costituzione del contraddittorio - di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.
In ordine all’ulteriore passaggio della pronuncia impugnata, relativo all’inquadramento delle Federazioni sportive in un sistema di carattere pubblicistico, questo Collegio ritiene che tale qualificazione si coordini perfettamente con la diversificata natura delle controversie attinenti la giustizia sportiva, ripartite in questioni di giustizia tecnica, giustizia disciplinare, giustizia economica e giustizia amministrativa, ossia per ciò che concerne unicamente quest’ultima categoria, le controversie aventi generalmente ad oggetto i provvedimenti relativi al tesseramento di atleti, all’affiliazione, ma anche tutti i ricorsi spiegati in ambito di natura pubblicistica, quale deve ritenersi l’impugnazione per l’annullamento di un concorso per il conseguimento e per il mantenimento della qualifica di Giudice Federale, conseguente al bando istitutivo dello stesso.
Le doglianze formulate dalla ricorrente nel giudizio endofederale innanzi al Tribunale, tese appunto all’annullamento del Corso-Concorso, di cui alla Delibera n. 98 approvata dal Consiglio Federale FIDS in data 29 aprile 2017, hanno indubbi rilievi di natura pubblicistica, in ragione delle caratteristiche intrinseche dello stesso bando, della sua pubblicazione, dello svolgimento delle prove, della pubblicazione dei risultati che hanno, peraltro, sancito un esito negativo per la ricorrente sig.ra Gargantini, già tesserata FIDS e, di contro, positivo per altri partecipanti.
Ad avviso del Collegio è la posizione di tali ultimi soggetti ad essere centrale nella fattispecie in esame, poiché costoro assumono inequivocabilmente la qualifica di controinteressati rispetto alla tutela processuale azionata dalla ricorrente; e non deve, in ogni caso, trascurarsi che proprio taluni soggetti, oggettivamente e soggettivamente controinteressati, vengono espressamente, e confessoriamente, indicati da parte ricorrente nei propri scritti, financo nel citato ricorso, come(“a) ammissione della signora Maiello Giovanna […] b)ammissione del signor Borelli Roberto”).
Il controinteressato, alla stregua di condivisibile dottrina (cfr. Gagliardi, “Intervento nel procedimento amministrativo, giusto procedimento e tutela del contraddittorio”, in Diritto Amministrativo, fasc. 2, Giugno 2017, pag. 373), è definito, a differenza dell’interventore che è parte solo eventuale del processo amministrativo, come la parte necessaria a cui il ricorso deve essere notificato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto citato nel provvedimento ovvero ivi agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento (cfr. anche, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4676 dell’11.11.2016; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4606 dell’01.10.2015), o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto.
La figura del controinteressato assume, peraltro, connotazioni differenti in ragione della materia di ricorso atteso che, in tema di appalti pubblici, il controinteressato è individuato sulla scorta dell’aggiudicazione della gara d’appalto (cfr. “Impugnazione dell’aggiudicazione e controinteressati” in lamministrativista.it, Giuffrè, fasc. 4, Luglio 2017; cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1745 del 19.03.2018 e n. 5296 del 20.11.2015), laddove in materia di concorsi pubblici “in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in corso” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 594 dell’11.02.2016).
Principi analogamente condivisi anche da recentissima giurisprudenza di merito, la quale ha statuito che “nel ricorso proposto contro l’esclusione dalla nomina, dopo la graduatoria finale del concorso, sono certamente controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale, sicchè è inammissibile il ricorso proposto avverso l’esclusione da un concorso a pubblici impieghi che non venga notificato a coloro che, seguendo il ricorrente in graduatoria e in quanto avvantaggiati dall’esclusione del predetto, sono interessati a contraddire nel giudizio da questo instaurato” (T.A.R. Palermo, Sez. III, n. 540 del 03.03.2018 in, Il Foro Amministrativo 2018, 3, p. 357).
Non v’è, d’altronde, dubbio che nella fattispecie dedotta in lite sussistono sia le condizioni per un’agevole identificazione dei controinteressati che del loro interesse alla conservazione dell’atto impugnato.
Il Collegio ritiene, quindi, di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, “univoco e condiviso” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinchè il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione,
n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017); ed il contenuto dei già richiamati artt. 30, terzo comma, lett. A), e 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sono da intendersi pienamente conformi al superiore principio di diritto, in virtù della loro formulazione ad opera del legislatore sportivo.
Non appare, pertanto, condivisibile l’assunto di parte ricorrente, secondo cui l’onere di integrare il contraddittorio sia da intendersi ex officio iudicis, in virtù del richiamo all’art. 102 c.p.c.. Osserva, al riguardo, il Collegio come la figura sostanziale e processuale del controinteressato non appartenga all’ambito delle norme del codice di procedura civile - che regola invece la ben diversa posizione processuale del terzo (artt. 102 e seguenti c.p.c.) come soggetto che non è parte necessaria del giudizio e che limita l’intervento del giudice, ex art. 107 c.p.c., solo in presenza di un attenuato criterio di “opportunità” - e come debbano dette norme ritenersi, per l’effetto, estranee alla fattispecie dedotta in lite, in corretta applicazione del principio d’impulso di parte di natura amministrativistica già richiamato.
E sovviene, in subiecta materia, l’ulteriore, e già accennato, profilo di naturale coordinamento con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 41, comma 2 , del D. Lgs. n. 104/2010, alla cui stregua “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”, e 27, comma 1, D. Lgs. cit., secondo cui “il contraddittorio è integralmente costituito quando l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati”.
Alla luce delle superiori osservazioni e dei descritti rilievi deve, in coerenza, ritenersi erroneo ed infondato il primo motivo di ricorso che, pertanto, deve essere rigettato.
Le questioni sollevate dalla ricorrente con gli ulteriori motivi di ricorso risultano integralmente assorbite dall’esame di tale primo motivo e, pertanto, ininfluenti ai fini della delineata decisione, anche alla stregua delle identiche conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent.
n. 5515 del 3/12/2015), secondo il quale l’infondatezza dell’appello per omessa notificazione al soggetto controinteressato impedisce “l’ingresso di ogni altra questione, atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della questione siccome risolta” in rito dalla pronuncia impugnata.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Federazione Italiana Danza Sportiva.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 marzo 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 13 luglio 2018.
Per il Segretario
to Gabriele Murabito