CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 18/07/2018 – S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona/Federazione Italiana Giuocio Calcio/ASD Arzignano Valchiampo

Decisione n. 40

Anno 2018 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Cesare San Mauro - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2018, presentato, in data 13 febbraio 2018 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00105 del 13.02.18), dalla società S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona (di seguito anche SSDARL Virtus), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Luigi Fresco, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Mattia

Grassani del Foro di Bologna, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo legale, in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2;

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC), in persona del Commissario

Straordinario, Roberto Fabbricini, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta;

 

e

 

la A.S.D. Arzignano Valchiampo (di seguito anche ASD Arzignano), in persona del legale rappresentante pro tempore, Lino Chilese, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio;

 nonché contro

 

il sig. Daniele Antonio Forte;

per l’impugnazione

 

del C.U. n. 70/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e del C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivi), con cui la Corte Federale d’Appello FIGC ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla SSDARL Virtus avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 8/TFN del 6 novembre 2017 (dispositivo) e al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017 (motivi), che aveva dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte con la ASD Arzignano.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 28 marzo 2018: l’avv. Mattia Grassani, per la ricorrente SSDARL VirtusVecomp Verona; l’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente ASD Arzignano Valchiampo; nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.

 

Ritenuto in fatto

 

  • In data 17 settembre 2017 si è svolta la gara tra la società ASD Arzignano e la SSDARL Virtus, valevole per la terza giornata del Campionato di Serie D, Stagione Sportiva 2017/2018 - girone C, che terminava con il risultato 1-0, in favore della prima;
  • in tale gara la ASD Arzignano schierava il calciatore Daniele Antonio Forte, tesserato con la stessa società in data 4 luglio 2017, precedentemente tesserato con la SCSD Ravenna FC 1913; - in data 18 settembre 2017 la SSDARL Virtus presentava preannuncio di reclamo al Giudice

Sportivo della LND avverso la regolarità della predetta gara, sostenendo l’irregolarità del tesseramento del predetto calciatore;

  • con C.U. del 20 settembre 2017 il Giudice Sportivo, preso atto del predetto preannuncio di reclamo avverso l’esito della gara, soprassedeva rispetto ad ogni decisione in merito;
  • in data 20 settembre 2017 la SSDARL Virtus notificava i motivi di reclamo con cui chiedeva al Giudice Sportivo della LND di “statuire l’irregolarità della posizione del calciatore Forte Daniele Antonio nell’incontro oggetto del presente ricorso e, per l’effetto, infliggere alla A.S.D. Arzignano Valchiampo la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a) del C.G.S.”;
  • in ragione di ciò, il Giudice Sportivo della LND, con C.U. n. 30 del 27 settembre 2017, “ritenendosi preliminare alla delibera sul reclamo la questione relativa alla posizione di tesseramento, al momento della gara, del calciatore Forte Daniele Antonio, della società Arzignano Valchiampo”, ordinava “la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per le determinazioni di competenza”;
  • il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito anche TFN-ST), con C.U. n. 8/TFN del 23 ottobre 2017 (dispositivo) e successivo C.U. n. 9/TFN del 7 novembre 2017 (motivi), dichiarava “valido il tesseramento del calciatore Forte Daniele Antonio in favore della A.S.D. Arzignano Valchiampotenendo conto sia dell’interpretazione letterale dell’art. 116 NOIF sia della ratio della norma. In particolare dalla lettura della norma si evince che la proroga dei termini di tesseramento è riservata solo ai calciatori che vengono tesserati come professionisti per le società di appartenenza promosse in serie C” e che “inoltre, ragionare diversamente, significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neo promosse in serie C di tesserarsi presso altre società sino all’11 luglio. Circostanza, questa, non contemplata da alcuna norma”;
  • in data 14 novembre 2017 la SSDARL Virtus impugnava la predetta decisione del TFN-ST innanzi alla Corte Federale d’Appello FIGC, per sentir “dichiarare nullo, con efficacia ex tunc, il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte, nato il 7 settembre 1990, per l’ASD Arzignano Valchiampo”;
  • in data 17 novembre 2017 la ASD Arzignano presentava le proprie controdeduzioni al predetto reclamo in appello;
  • con C.U. n. 70/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e successivo C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivi), la Corte Federale d’Appello FIGC dichiarava il ricorso presentato dalla SSDARL Virtus inammissibile “per assoluta mancanza di legittimazione attiva”, ritenendo “di non doversi discostare dai numerosi precedenti in materia ed, in particolare, da quanto disposto dalla decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, C.U. n. 126/CFA del 19 maggio 2016”, nella quale “sono stati delineati in maniera chiara ed indiscutibile i canoni ermeneutici da applicare alla presente fattispecie ed alle fattispecie simili”;
  • il Giudice Sportivo della LND - Dipartimento Interregionale, con C.U. n. 74 del 20 dicembre 2017, letta la delibera assunta il 23 ottobre 2017 dal TFN-ST, con cui dichiarava valido il tesseramento del calciatore Forte con la ASD Arzignano, rigettava il reclamo proposto dalla SSDARL Virtus e, per l’effetto, convalidava il risultato dell’incontro conclusosi con il punteggio 0-1, in favore della ASD Arzignano;
  • in data 22 dicembre 2017 la SSDARL Virtus presentava alla Corte Sportiva di Appello Nazionale preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del 20 dicembre 2017; - successivamente, il 22 gennaio 2018, la SSDARL Virtus notificava i relativi motivi di reclamo, concludendo nei seguenti termini “l’On.le Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in accoglimento del presente reclamo annulli e/o revochi la decisione del Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale LND assunta con C.U. n. 74 del 20 dicembre 2017 e, accertata la posizione irregolare del calciatore Daniele Forte Antonio, [...] irroghi nei confronti dell'ASD Arzignano Valchiampo la sanzione della perdita della gara per 3-0”;
  • in data 25 gennaio 2018, la ASD Arzignano presentava le proprie controdeduzioni al predetto reclamo;
  • il predetto reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale è in attesa di definizione;
  • in data 13 febbraio 2018 la SSDARL Virtus ha presentato il presente ricorso contro la FIGC, la ASD Arzigano e il sig. Daniele Antonio Forte, per sentir “in via principale, annullare / revocare la decisione della Corte Federale d’Appello c/o FIGC pubblicata con C.U. n. 75/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e con C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivazioni), nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa, rinviando il procedimento alla Corte Federale d’Appello c/o FIGC per l’esame del merito, con indicazione dei principi di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione. In via subordinata, annullare / revocare la decisione della Corte Federale d’Appello c/o FIGC, pubblicata con C.U. n. 70/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e con C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivazioni), nonché ogni pronuncia presupposta e/o connessa e, per l’effetto, annullare / revocare la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, adottata con C.U. n. 8/TFN del 23 ottobre 2017 (dispositivo) e n. 9/TFN del 6 novembre 2017 (motivazioni) e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o invalido il tesseramento di Daniele Antonio Forte, nato il 7 settembre 1990, per l’ASD Arzignano Valchiampo”.

 

Considerato in diritto

 

1. La società SSDARL Virtus ha impugnato il provvedimento della Corte Federale d’Appello della FIGC (C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018), chiedendone l’annullamento, per due motivi, che possono essere così riassunti.

Con il primo motivo, la SSDARL Virtus assume la violazione degli artt. 2 CGS CONI e 33 CGS FIGC, argomentando che sarebbe “evidente come la SSD VirtusVecomp Verona, nel giudizio incidentale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, della FIGC, sia stata considerata, a tutti gli effetti, parte del giudizio, avendo ricevuto tutte le comunicazioni e le notifiche da parte dell’organo di giustizia che ha adottato la pronuncia e avendo atteso, il Giudice Sportivo, la decisione d’appello della Corte Federale d’Appello FIGC prima di prendere posizione sulla regolarità della gara, evidentemente attendendo una pronuncia di merito da parte dell’organo di chiusura dell’ordinamento federale”.

Con il secondo motivo, nel merito, ai fini di una eventuale decisione della controversia senza rinvio, la società ricorrente ripropone gli argomenti di merito già posti a sostegno del ricorso in appello, insistendo per la errata interpretazione dell’art. 116 NOIF FIGC da parte del TFN-ST, nella misura in cui quest’ultimo ha ritenuto valido il tesseramento “tenendo conto sia dell’interpretazione letterale dell’art. 116 NOIF e sia della ratio della norma”, limitandosi a specificare che “dalla lettura della norma si evince che la proroga dei termini di tesseramento è riservata solo ai calciatori che vengono tesserati come professionisti per le società di appartenenza promosse in serie C. Inoltre, ragionare diversamente, significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neo promosse in serie C di tesserarsi presso altre società sino all’11 luglio. Circostanza, questa, non contemplata da alcuna norma.”

All’udienza del 28 marzo 2018 la difesa della SSDARL Virtus ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo al Collegio adito di verificare la corretta applicazione, da parte della Corte

Federale d’Appello FIGC, con la decisione impugnata, del combinato disposto degli artt. 2 CGS CONI e 34 Statuto FIGC, per cui è assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva.

2. La FIGC si è costituita in giudizio con memoria del 19 febbraio 2018 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00119 del 19.02.’18), contestando in fatto e in diritto le deduzioni svolte dalla ricorrente.

In particolare, la FIGC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato dalla SSDARL Virtus per due motivi: il primo, ritenendo inequivocabilmente chiara la ratio dell’art. 33, comma 1, CGS FIGC, riservando “ai soli soggetti portatori di un interesse diretto la facoltà di proporre reclamo avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale”, categoria in cui non rientrerebbe la società ricorrente, essendo “portatrice di un interesse soltanto indiretto in quanto estranea rispetto al rapporto di tesseramento tra società e calciatore oggetto del decisum del Tribunale Federale”.

Senza considerare che, in ogni caso, sarebbe parimenti insussistente la violazione dell’art. 2 del CGS CONI, non essendo incompatibile con tale principio l’esigenza di contenimento della litigiosità tra consociate; il secondo, per cui il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile avendo la società ricorrente fondato le proprie conclusioni su una “lettura parziale del vigente contesto regolamentare, che tiene in considerazione soltanto l’articolo 116 delle NOIF, pretermettendo qualsiasi analisi dell’art. 113 NOIF”, posto che, “in tale contesto regolamentare, il Ravenna F.C. 1913, promosso dal campionato di Serie D a quello di Lega Pro, aveva immediatamente rinunciato al proprio diritto potestativo con riferimento al tesserato Forte ‘al fine di consentire al giocatore di tesserarsi con altro sodalizio sportivo sin dall’inizio della stagione sportiva 2017/2018’ (v. dichiarazione a firma della società Ravenna, pagina 130 dei documenti del procedimento dinanzi alla Corte Federale di appello, allegati alla presente memoria)”.

Conclude la FIGC chiedendo al Collegio adito di rigettare il ricorso della SSDARL Virtus.

  1. La ASD Arzignano si è costituita in giudizio con memoria del 23 febbraio 2018 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00141 del 23.02.’18), contestando in fatto e in diritto le deduzioni svolte dalla ricorrente.

In particolare, la ASD Arzignano ha eccepito la inammissibilità del ricorso presentato dalla SSDARL Virtus, rilevando, in via preliminare e pregiudiziale al merito, l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 54, comma 1, CGS CONI; inoltre, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 54, comma 2, CGS CONI, il ricorso sarebbe parimenti inammissibile, essendo la ricorrente asseritamente “priva della qualità di parte, essendo titolare solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio”. Relativamente ai motivi di ricorso proposti dalla SSDARL Virtus: in merito al primo, eccepisce come “la stessa Corte Federale, infatti, rileva il fatto che nel procedimento avanti al Giudice Sportivo (riguardante la regolarità della gara) l’odierna ricorrente era certamente portatrice di interesse diretto, mentre nel procedimento avanti al TFN-ST (riguardante la regolarità del tesseramento del calciatore Forte) la medesima possedeva solo un interesse qualificato”; rispetto al secondo, insistendo per l’infondatezza dell’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, rileva che l’art. 116 NOIF “prevede un diritto e non un obbligo di poter tesserare i calciatori dilettanti per il club neo professionista anche oltre il 30 giugno e fino al 10 luglio” e che, nel caso di specie, la suddetta disposizione non sarebbe applicabile, “anche in forza di alcune specifiche particolarità che connotano la vicenda del tesseramento del Signor Forte”.

Conclude la ASD Arzignano chiedendo al Collegio adito “in via principale: dichiarare inammissibile il ricorso così come proposto dalla società SSD VirtusVecomp Verona per difetto assoluto di legittimazione ad impugnare la decisione per tutte le ragioni suesposte in narrativa; in via principale: respingere il ricorso così come proposto dalla SSD VirtusVecomp Verona per tutte le ragioni sopra esposte e per l’effetto confermare le decisioni impugnate...”.

4. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della SSDARL VirtusVecomp Verona non sia meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.

4.1. In via preliminare e pregiudiziale al merito, va rigettata l’eccezione sollevata dalla ASD Arzignano di inammissibilità del ricorso proposto dalla SSDARL Virtus per difetto assoluto di legittimazione ad impugnare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC innanzi a questo Collegio. 

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 2, CGS CONI, “hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione…”. Ebbene, nel caso di specie, è di tutta evidenza che la impugnata decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, seppur di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, è stata evidentemente pronunciata nei confronti della attuale ricorrente.

4.2. Ritenuta la legittimazione della SSDARL Virtus ad adire questo Collegio, parimenti destituita di fondamento appare l’ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla ASD Arzignano ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, dal momento che la società ricorrente ha correttamente individuato le norme per cui chiede a questo Collegio di pronunciarsi, ovvero l’art. 33 CGS FIGC, in combinato disposto con l’art. 2 CGS CONI, e, in caso di accoglimento del ricorso con pronuncia nel merito senza rinvio, l’art. 116 NOIF FIGC.

4.3. Relativamente al primo motivo, secondo la ricostruzione della ricorrente, “alla luce delle predette risultanze in fatto, risulta evidente come la SSD VirtusVecomp Verona, nel giudizio incidentale innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, della FIGC, sia stata considerata, a tutti gli effetti, ‘parte’ del giudizio, avendo ricevuto tutte le comunicazioni e le notifiche da parte dell’organo di giustizia che ha adottato la pronuncia e avendo atteso, il Giudice

Sportivo, la decisione d’appello della Corte Federale d’Appello della FIGC prima di prendere posizione sulla regolarità della gara, evidentemente attendendo una pronuncia di merito da parte dell’organo di chiusura dell’ordinamento federale.”

In primis, erra la società ricorrente nel ritenersi parte del giudizio per la mera circostanza di aver ricevuto comunicazione della decisione effettuata dal TFN-ST.

Ebbene, l’art. 33 CGS FIGC, al comma 1, ha stabilito che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso”, precisando, al comma 2, che “per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”, ammettendo, per le sole ipotesi di illecito sportivo, la legittimazione a proporre reclamo anche per “i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (comma 3).

Per comprendere la portata del dettato normativo in esame, è utile richiamare l’art. 30 CGS FIGC e, in particolare, i commi 17 e 18, per cui “il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale sezione tesseramenti si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili” (incipit comma 17) e, relativamente ai soggetti legittimati, “il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica.” (comma 18).

Nel caso di specie, infatti, il procedimento innanzi al TFN-ST ha avuto luogo ai sensi del predetto art. 33, comma 18, lett. b), CGS FIGC, ovvero in via incidentale, su richiesta del Giudice Sportivo della LND, il quale, investito in merito alla regolarità della gara dalla SSDARL Virtus, ha ritenuto preliminare alla decisione una pronuncia del TFN-ST, unico organo competente a decidere in merito alla regolarità del tesseramento del calciatore Forte.

Del resto, come peraltro evidenziato dalla stessa Corte Federale d’Appello della FIGC con la decisione impugnata, riportandosi a quanto già precisato a Sezioni Unite con C.U. n. 126/CFA del 19 maggio 2016, “preso atto che la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, è d’uopo ritenere che l’odierna società reclamante difetti della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché priva di un interesse diretto”, posto che, “nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo le società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva la SSD VirtusVecomp Verona, non essendo né parte nel giudizio, né soggetto portatore di un interesse diretto, non è legittimata alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti”, per cui, a contrario, i soggetti non espressamente individuati, seppur portatori di un interesse indiretto, non sono legittimati a proporre ricorso, né tanto meno il relativo reclamo in appello.

In ogni caso, neppure la società ricorrente potrebbe ritenersi legittimata alla proposizione del reclamo in appello attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 33, comma 1, CGS FIGC, essendo previsti ulteriori rimedi e azioni esperibili per gli interessati. 

Ebbene, oltre alla tutela specifica in via diretta innanzi al Giudice Sportivo (peraltro mediante doppio grado di giurisdizione, di cui ha beneficiato la ricorrente, avendo esperito il reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, seppur in attesa di definizione), questo Collegio evidenzia che, nonostante il mancato riconoscimento in capo alla odierna ricorrente della legittimazione alla impugnazione diretta del provvedimento del TFN-ST, per contro, è prevista, a titolo esemplificativo, la possibilità di sollecitare, attraverso i competenti organi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente Federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), CGS FIGC, che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare “anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe e del presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. Senza considerare che, da ultimo, sono altresì previsti dei rimedi di tipo straordinario, come la revocazione e la revisione ex art. 39 CGS FIGC, al ricorrere di determinati presupposti.

Rimedi facoltativi e a carattere straordinario che, peraltro, rendono parimenti destituiti di fondamento i rilievi svolti dalla ricorrente in ordine alla lamentata violazione dei principi generali previsti dall’art. 2 CGS CONI.

Pertanto, sulla base dei sopra indicati approfondimenti in fatto e in diritto, la società ricorrente, rispetto al giudizio svolto innanzi al TFN-ST, non può essere considerata ‘parte’, non avendo rispetto allo stesso un interesse diretto, ma solo la titolarità di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio, per cui è precluso l’intervento ex art. 30, comma 18, CGS FIGC e la conseguente legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, CGS FIGC.

E, infatti, come rilevato dalla stessa Corte Federale d’Appello FIGC con la già citata pronuncia a Sezioni Unite, “l’intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali”.

A fronte della assoluta carenza di legittimazione da parte della SSDARL VirtusVecomp Verona, questo Collegio non può che condividere le argomentazioni poste dalla Corte Federale d’Appello della FIGC a sostegno della decisione impugnata, confermandone integralmente il contenuto, ritenendo, altresì, assorbita ogni ulteriore questione attinente al merito.

  

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, rigetta il ricorso presentato dalla S.S.D.A.R.L. Virtus Vecomp Verona.

Rigetta il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ognuna delle Parti resistenti.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

 

     Il Presidente                                                                      Il Relatore 

F.to Mario Sanino                                                             F.to Cesare San Mauro

 

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2018.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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