CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/2018 del 19 luglio 2018 – Procura Generale dello Sport CONI/Procura Federale Federazione Italiana Sport EquestriPaolo Sareni/Federazione Italiana Sport Equestri

Decisione n. 41

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2018, presentato congiuntamente, in data 26 aprile 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nonché dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del Procuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Giorgia Pellerano;

  

contro 

 

il sig. Paolo Sareni, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Giardino; 

 

nonché contro

 

la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE); 

 

per la riforma 

 

della decisione della Corte Federale dAppello FISE n. 2/2018, pubblicata, in data 30 marzo 2018, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, il Giudice di secondo grado endofederale ha assolto gli incolpati, signori Monica Giudici ed Emanuele Dora, dal pagamento dell’ammenda pari ad euro 5.000,00, ed il sig. Paolo Sareni dalla sanzione della sospensione per tre mesi, irrogata ai sensi degli artt. 6,  comma 1lett. d),  e)ed f),  e 7lettc),  del Regolamento di Giustizia FISE.

 

Si è costituito in giudizio il sig. Paolo Sareni. 

 

Sono comparsi all'udienza del giorno 11 giugno 2018, il Procuratore nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, il Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro e il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giorgia Pellerano, per le ricorrenti; l’avv. Vincenzo Giardino per il resistente. 

 

Preliminarmente, il Presidente ha invitato le parti a dedurre in merito alla questione, rilevabile dufficio, della competenza del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 54 CGS, con specifico riferimento alla misura della sanzione irrogata nel giudizio endofederale che, tenuto conto del giorno di pronuncia della sentenza di condanna (14 febbraio 2018), risulta inferiore a quella minima pari a 90 giorni prescritta dalla citata norma per proporre ricorso innanzi al Collegio.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite. 

 

Udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

    • In data 29 aprile 2015, i coniugi Monica Giudici ed Emanuele Dora acquistavano dal sig. Luca Aldegheri una cavalla (di nome Rina), lasciando la stessa affidata in lavoro e gare allo stesso sig. Aldegheri sino al mese di febbraio 2016, allorché decidevano di sostituirlo in tali mansioncon il sig. Paolo Sareni, odierno resistente.
    • Con missiva del 4 aprile 2016 il sig. Dora, per il tramite del proprio avvocato, lamentava “gravissimi vizi comportamentali”, nonché l’esistenza di patologie agli arti posteriori della cavalla (osteoartrite dell’articolazione intertarsica del posteriore sinistro e grave osteoartrite dell’articolazione interfalangea dell’arto posteriore destro) risalenti a data antecedente alla compravendita, tali da incidere sulla sua idoneità sportiva.

In data 29 aprile 2016, i coniugi Giudici e Dora presentavano ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Verona, diretto a verificare le sopraddette circostanze.

    • A seguito di esposto presentato dal sig. Luca Aldegheri innanzi alla Procura Federale, questa, dopo l’esperimento dellattiviistruttoria, procedeva al deferimento dei coniugi Giudici e Dora, per la violazione dell’art. 1 del R.G. della FISE e dell’art. 10 dello Statuto federale, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per avere omesso negli atti sopra citati ogni riferimento agli infortuni occorsi all’equide dopo la compravendita e, più precisamente, ad una caduta occorsa in data 30 marzo 2016, alla presenza del sig. Paolo Sareni, e ad un trauma irreversibile a carico dell’arto anteriore destro, subito durante una gara svoltasi nel mese di luglio 2016, la cui gravità era stata accertata con una risonanza magnetica eseguita in data 12 ottobre 2016.
    • Il sig. Paolo Sareni veniva deferito per violazione delle sopra richiamate disposizioni, oltre che dell’art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo,  per  avere  omesso,  in sede di indagini difensive in data 5 settembre 2016, di riferire gli episodi di cui sopra, che, invece, secondo la Procura Federale, “avrebbero dovuto essere riportati per una corretta ricostruzione dei fatti nonché ai fini della determinazione del periodo di insorgenza delle lesioni a carico del posteriore destro”.
    • Il Tribunale Federale, ritenuta accertata la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità da parte dei deferiti, nonché, con specifico riguardo al sig. Paolo Sareni, anche il dovere di collaborazione, condannava i signori Giudici e Dora all’ammenda di euro 5.000,00 ciascuno ed il sig. Sareni alla sospensione per tre mesi, ex art. 6, comma 1, lett. d), e), f), del R.G. della FISE.
    • A seguito di appello promosso con separati atti di impugnazione dai signori Giudici, Dora e Sareni, la Corte Federale dAppello, disposta la riunione dei procedimenti, assolveva tutti e tre gli appellanti con la sentenza n. 2/2018, contro la quale, limitatamente alla posizione del sig. Paolo Sareni, hanno proposto ricorso la Procura Generale e la Procura Federale articolando due motivi di impugnazione.
  1. Omessa motivazione circa la qualificazione del c.d. fatto principale” e dei cc.dd. “fatti secondari” - Nullità.

Le ricorrenti sostengono che la sentenza di assoluzione della CFA è basata su un ragionamento che muove da presupposti dati, incomprensibilmente, per scontati. In particolare, la Corte Federale dAppello non indica in alcun modo il criterio che lha indotta a qualificare come «fatto principallesistenza o meno di lesioni precedenti la vendita e come «fatti secondari» le circostanze rilevanti per la corretta valutazione del fatto principale. Le ricorrenti rilevano che “nella fattispecie de qua (), contrariamente a quanto sostenuto dalla CFA, Il c.d.

«fatto principale» è rappresentato dalla idoneità sportiva dellequide ed i cc.dd. «fatti secondari» sono rappresentati dalle eventuali lesioni o traumi articolari idonei a ripercuotersi sulla salute della cavalla e, pertanto, anche sulla relativa attitudine sportiva (fatto principale). Tale ricostruzione - sostengono le ricorrenti - sarebbe invero fatta propria dalla stessa CFA là dove, in parte motiva (pag. 6), afferma che non sussisteva alcun obbligo degli incolpati (..) di riferire qualsivoglia evento occorso alla cavalla, ma solo quelli significativi per le conseguenze sulla salute del cavallo e sulla attitudine allo svolgimento dellattività agonistica”. Pertanto, la sentenza gravata sarebbe viziata ad origine da una premessa metodologica del tutto incomprensibile, fuorviante e destituita di ogni fondamento di diritto”.

  1. Violazione e falsa applicazione del principio di lealtà sportiva - Nullità.

Le ricorrenti, richiamato il parere n. 7/2016 della Sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, rilevano che per valutare se una determinata condotta possa dirsi rispettosa o meno del principio di lealtà sportiva, è necessario esaminare tale condotta alla luce del contesto in cui è stata posta in essere. Le ricorrenti sostengono, quindi, che la Corte Federale ha operato una valutazione del tutto decontestualizzata, nonché parziale, dei fatti, giungendo ad una conclusione che si risolve in una palese violazione e falsa applicazione del principio di lealtà sportiva, posto che la stessa si è limitata a prendere in esame il comportamento dei deferiti con riferimento a singoli episodi traumatici pacificamente sottaciuti, astraendoli dal particolare contesto in cui la vicenda si è svolta.

Le ricorrenti concludono chiedendo l’accoglimento dei suddetti motivi di impugnazione e, in totale riforma della decisione impugnata, che sia dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. Paolo Sareni con la condanna dello stesso alla sanzione della sospensione per tre mesi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d), e) e f), del R.G. della FISE.

    • Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS si costituiva in giudizio il sig. Paolo Sareni sostenendo l’inammissibiliin rito, oltreché l’infondatezza nel merito del reclamo per i seguenti motivi:
  1. inammissibilità del ricorso.

Il resistente eccepisce che con l’atto di ricorso in appello si “tenta (…) di sottoporre al Collegiuna rilettura delle carte processuali «guidata» dalla prospettazione che la Procura dà del materiale probatorio. Sulla base del richiamo dell’art. 360 c.p.c., nella formulazione successiva alla riforma del 2012, il resistente lamenta che La Procura avrebbe dovuto, quindi, indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti lesistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e, infine, la decisività del fatto stesso.

  1. Sulla infondatezza in diritto del ricorso.

Il resistente contesta la ricostruzione operata dalle ricorrenti in ordine al fatto principale ed ai fatti secondari, giacché rileva in proposito che Vi è sempre stato un solo ed unico fatto principale che ha originato il contenzioso tra acquirenti e venditore” e cioè se la cavalla Rina fosse afflitta da una artrosi intertarsica del garretto posteriore destro prima della sua compravendita” e se tale patologia artrosica potesse incidere sulla idoneità sportiva della cavalla e determinarne un minusvalore. Da ciò deriverebbe la totale estraneità ai fatti in causa di tutti gli eventi successivi alla compravendita.

In merito alla ricostruzione dei fatti, costituenti gli infortuni dell’equide, il resistente sostiene la falsità di quanto riportato a pag. 31 dell’atto di ricorso, in merito alle due cadute occorse nel mese di marzo 2016, a causa delle quali la cavalla avrebbe subito traumi articolari ai posteriori (la prima volta dopo essere scappata durante una sessione di lavoro alla corda e la seconda volta dopo essere scivolata in scuderia). In proposito, il resistente afferma che Non vi è stata mai alcuna caduta in campo prova!, giacché la prima volta la cavalla riportò una forte contusione allanca scivolando mentre girava alla corda nel campo di casa”, e la seconda volta “scivolata nellentrare in box, si procurò alcune escoriazioni alle gambe ed alla testa. Tuttaltra cosa rispetto alla prospettazione della Procura. Il resistente rileva, quindi, di non avere riferito “degli episodi summenzionati come infortuni perché NON di infortuni si trattava, stante che il contesto in cui gli veniva rivolta la domanda riguardava la conoscenza da parte sua di una patologia cronica di natura artrosica pre-esistente rispetto al momento in cui la cavalla fu a lui affidata”.

Il resistente sostiene, inoltre, che è assolutamente inconferente il richiamo all’art. 12 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, che sancisce il dovere di collaborazione a carico dei tesserati, stante che esso consiste nellobbligo di comunicazione di provvedimenti giudiziari o sportivi da cui fossero stati raggiunti agli Enti associativi di appartenenza e di fornire ai medesimi tutte le informazioni e le integrazioni richieste a tal riguardo”.

Contesta infine l natura   dell sanzion richiesta   dall ricorrenti consistente   nellsospensione, ai sensi delle lettere d), e) e f) dell’art. 6 R.G. FISE, a motivo del fatto che Non vi è relazione tra i comportamenti asseritamente posti in essere dal Sareni e qualsivoglia violazione regolamentare commessa in occasione di un evento di gara, di un fatto associativo o societario, nella sua attività di istruttore, per cui  solo potrebbe giustificarsi la sospensione dallattività agonistica.

Conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in via subordinata, che sia rigettato in quanto infondato in diritto.

All’udienza del giorno 11 giugno 2018, in ordine alla questione di competenza rilevata dufficio, le ricorrenti hanno insistito sull’ammissibilità del ricorso, mentre il resistente ha insistito per la dichiarazione di incompetenza.

 

Considerato in diritto 

 

    • Riveste carattere preliminare l’esame della questione di competenza sollevata dufficio dal Collegio  sul  rilievo  che  la  sentenza  di  condanna  del  signor  Sareni  alla  sanzione  della sospensione per tre mesi, annullata dalla Corte dAppello Federale con la decisione oggetto del ricorso in esame, è stata pronunciata dal Tribunale Federale il 14 febbraio 2018 e, pertanto, essa risulta nei fatti inferiore alla misura minima prescritta, con riferimento alle sanzioni tecnico- sportive, perché si radichi la competenza del Collegio di Garanzia ai sensi dell’art. 54 CGS. Infatti, secondo i principi della disciplina del computo del termine a mesi, la data di scadenza coincide con il giorno, corrispondente al dies a quo, del terzo mese successivo. La sanzione inflitta dal Tribunale Federale ha, quindi, comportato la sospensione dell’interessato da ogni attività per la durata di ottantanove giorni, essendo questo il numero di giorni che si può calcolare tra il 14 febbraio 2018 e il 14 maggio 2018.

Con la conseguenza che, nella fattispecie, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la sanzione applicata in concreto è inferiore, de iure condito, al limite minimo di novanta giorni fissato dalle norme richiamate.

Questo Collegio ha già ritenuto di applicare tale principio in altra precedente occasione, con la sentenza n. 54/2017 e, come già espresso nella citata sentenza, rinnova l’auspicio che siano adottate modifiche normative tali da eliminare o ridurre il rischio che circostanze quali quelle rilevabili nel caso in questione, legate sostanzialmente a un dato estrinseco o, se si vuole, casuale, quale quello inerente al momento di applicazione della sanzione, possano condizionare lammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.

    • In ogni caso, il Collegio, per completezza, rileva che il ricorso è comunque infondato  nemerito, perché articolato su doglianze dirette a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente alla definizione dei fatti (fatto principali e fatti secondari) giudicati rilevanti ai fini della decisione.

In questi termini il ricorso tende nella sostanza a richiedere a questo Collegio una nuova valutazione dei fatti, ciò che gli è precluso per consolidato indirizzo ermeneutico del Collegio di Garanzia, anche a Sezioni Unite (cfr., ex multis, SS.UU., 24 novembre 2015, n. 58; 3 dicembre 2015, n. 63; 14 gennaio 2016, n. 2; 13 dicembre 2016, n. 62, nelle quali è ripetuta la massima secondo cui: “un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito”; vds. anche SS.UU., 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui: “invero, come prescrive lart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale dAppello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”; SS.UU., 2 agosto 2016, n. 34, secondo cui: “al Collegio di Garanzia, che opera quale giudice di legittimità di ultima istanza, è precluso lesame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli organi della giustizia federale”; IV sez., 24 marzo 2016, n. 14, ove è detto che: “ai sensi dellart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternativedei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine lazione. Tali motivi, infatti, esulano dallambito tassativo che lart. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva. Il Collegio può procedere, invece, nel rispetto dei limiti dettati dallart. 54 C.G.S., che si sono prima precisati, allesame dei motivi con cui si contesta non la valutazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice dappello ha ritenuto di applicare, traendone le conseguenze sanzionatorie”; IV sez., 20 ottobre 2016, n. 50, secondo cui Questo Collegio, peraltro, non può sostituirsi al giudice del gravame nella valutazione dei fatti di causa, giacché, come è noto, il suo giudizio è di mera legittimità su vizi attinenti a violazione di legge e/o omessa o contraddittoria motivazione”; IV sez., 2 novembre 2016, n. 55, ove Osserva il Collegio che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale).

Per quanto sopra, considerato che il percorso argomentativo seguito dalla CFA in merito alla qualificazione del fatto principale e dei fatti secondari risulta suffragato da idonea motivazione e risulta coerente con le conclusioni cui la stessa giunge, il ricorso non poteva comunque essere accolto.

    • Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per farsi luogo alla compensazione delle spese.

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 giugno 2018

 

Il Presidente                                                                              La Relatrice

F.to Dante DAlessio                                                                  F.to Laura Santoro

Depositato in Roma, in data 19 luglio 2018.

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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