CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47 del 27/08/2018 – A.S.D. Città di Falconara/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque

Decisione n. 47

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Guido Cecinelli 

Angelo Maietta

Cesare San Mauro - Componenti

Giuseppe Musacchio - Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2018, presentato, in data 14 febbraio 2018, dalla società A.S.D. Città di Falconara, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND) presso la FIGC, non costituitasi in giudizio,

 

la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 (LND C5) c/o la FIGC, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,

  

nonché nei confronti

 

della società Kick Off C5 Femminile, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella,  e con notifica effettuata anche alla

 

Procura Generale dello Sport c/o il CONI,

 

per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 066/CSA del 15 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso della società A.S.D. Città di Falconara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND-Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 083 del 10 ottobre 2017, con cui era stato a sua volta rigettato il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società ricorrente contro la regolarità della gara Kick Off C5 Femminile - A.S.D. Città di Falconara del 24 settembre 2017, valevole per la Prima Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio a Cinque 2017/2018, stante la non conformità alla vigente normativa in materia del campo di gioco messo a disposizione dal sodalizio ospitante e sito nel Palasport Centro Sportivo “Enrico Mattei” di San Donato Milanese.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 28 marzo 2018, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Città di Falconara - avv. Michele Cozzone; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; l’avv. Flavia Tortorella, per la resistente Kick Off C5 Femminile, nonché l’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente LND Divisione Calcio a Cinque;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

Ritenuto in fatto

 

In data 24 settembre 2017, si svolgeva, presso il Palasport Centro Sportivo “Enrico Mattei” di San Donato Milanese (MI), la gara valevole per la Prima Giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio tra la società Kick Off C5 Femminile e la A.S.D. Città di Falconara.

Prima della gara la A.S.D. Città di Falconara presentava riserva scritta all’arbitro, facendo rilevare che parte del campo di giuoco designato, per esattezza tutto il campo per destinazione, presentava un fondo in mattonelle cementizie in netta contrapposizione con quanto previsto dalla regola n.1 del “Regolamento del calcio a 5”, chiedendo che lo stesso disponesse la sistemazione dell’anomalia nei termini regolamentari ovvero, in caso di impossibilità, che negasse la disputa della gara onde garantire l’incolumità delle atlete.

Nel dettaglio, si contestava che il campo di destinazione era realizzato con mattonelle e cemento (come la pavimentazione degli spogliatoi) che, oltre ad essere vietato per le partite di Serie A Femminile di Calcio a Cinque, era completamente diverso da quello di cui era, invece, ricoperta l’area di gioco (linoleum).

Il Direttore di Gara respingeva la riserva, affermando che la superficie del rettangolo risultava liscia, piana, senza asperità di sorta, e, quindi, conforme, al verbale di omologazione affisso nello spogliatoio.

La gara, dunque, si è regolarmente svolta e si è conclusa con il punteggio di 5 a 0 in favore della Kick Off C5 Femminile.

In data 27 settembre 2017, la A.S.D. Città di Falconara presentava al Giudice Sportivo della Divisione Nazionale Calcio a 5 formale reclamo, chiedendo che alla società convenuta fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 083, in data 10 ottobre

2017, dopo aver premesso che comunque la fattispecie non rientra nell’ambito dell’art. 17 del C.G.S., ha respinto il ricorso, omologando il risultato conseguito sul campo.

La decisione veniva impugnata dalla A.S.D. Città di Falconara dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Federale, con gravame del 17 ottobre 2017, reiterando sia le censure sollevate in primo grado, sia la richiesta di sanzione della perdita della gara in danno della Kick Off C5 Femminile.

La Corte Sportiva di Appello, con decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 036 del 26 ottobre 2017 e la cui motivazione con Comunicato Ufficiale n. 066 del 15 gennaio 2018, respingeva l’appello.

Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello propone gravame la società A.S.D. Città di Falconara, deducendo l’erroneità della decisione impugnata, al pari di quella di primo grado, per violazione della regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio a 5, dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del combinato disposto di cui agli art.li 4 e 5 del Regolamento impianti sportivi della divisione calcio a 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte Sportiva di Appello ha errato nel ritenere che “le restrittive caratteristiche della pavimentazione”, che, per il Campionato di Serie A Femminile, “deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma”, non di asfalto e/o cemento, e la superficie “deve essere piana, rigorosamente orizzontale […], liscia e priva di asperità” siano limitate alla sola “area di giuoco” e non si debbano estendere anche al campo per destinazione.

Infatti, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe considerato soltanto il contenuto dell’art. 5 del Regolamento impianti sportivi, ignorando completamente il disposto di cui all’art. 4 del medesimo Regolamento, il quale, alla lettera A, ultimo capoverso, stabilisce che “L’area di giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana omogenea sempre pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità”.

Quindi, in considerazione del disposto di cui al citato articolo 4, secondo la ricorrente, il campo di giuoco, costituito dall’area di giuoco, dal campo per destinazione e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista, deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma e non sarebbe consentito l’uso di asfalto e/o cemento, con la conseguenza che, nella fattispecie, avendo il campo per destinazione una superficie in mattonelle, mentre l’area di giuoco in linoleum, le disposizioni regolamentari risulterebbero violate.

Conclude, quindi, la ricorrente per la riforma della decisione impugnata e, segnatamente, per la irrogazione, a carico della Kick Off C5 Femminile, della punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del C.G.S.

Con memoria del 22 febbraio 2018, si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, impugnando e contestato le avverse deduzioni e domande, rilevando, in particolare, che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento degli impianti e dei campi da giuoco, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 giugno 2015, è stabilito che, per il campionato che ci occupa, la sola area di gioco deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma e non, anche, il campo per destinazione.

Aggiunge la Federazione convenuta che tale interpretazione risulta avvalorata sia dall’intervenuta omologazione del campo, sia dalla valutazione che ha fatto il Direttore di Gara a seguito della riserva scritta.

Quanto, poi, alla sanzione invocata, la stessa non troverebbe applicazione, in quanto l’art. 17, comma 1, del C.G.S. prevede la perdita della gara soltanto se la società è ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito il regolare svolgimento; mentre, nel caso che ci occupa, non potrebbe dirsi materializzata tale fattispecie; al più ed al massimo, potrebbe trovare applicazione il comma 4 dell’art. 17, il quale prevede che, “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”.

Con memoria del 23 febbraio 2018, si è costituita la Divisione Calcio a 5 della FIGC - LND, sostenendo, anch’essa, la legittimità della decisione della Corte Sportiva di Appello, ribadendo che, dal coacervo normativo, le uniche qualità richieste allo spazio per destinazione, sia dal Comunicato Ufficiale n. 808, sia dal Regolamento di giuoco, sono l’omogeneità, la pulizia e la continuità, ma nulla più.

Con atto del 23 febbraio 2018, si è, altresì, costituita anche la società Kick Off C5 Femminile, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del C.G.S., in quanto il ricorso sarebbe stato notificato tardivamente e l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione delle norme in materia di impugnazione e/o per falsa applicazione dell’art. 54 del C.G.S., perché finalizzato ad un accertamento tecnico precluso nell’ambito del giudizio di legittimità; mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto correttamente sia il Giudice Sportivo che la Corte Sportiva d’Appello hanno ritenuto che, in base alla normativa vigente, soltanto il rettangolo di giuoco e non, anche, il campo per destinazione viene ancorato ad una precisa regolamentazione sulla presenza di fattori qualitativi necessari a ritenerlo idoneo alla finalizzazione sportiva. 

Considerato in diritto

In limine litis, prima di esaminare nel merito i motivi di gravame, devono esaminarsi le eccezioni processuali sollevate dalla società Kick Off C5 Femminile.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima eccezione, la società Kick Off C5 Femminile sostiene che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto notificato dopo le ore 21 del giorno di scadenza, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 16 septies del D.L. 179/2012 e dell’art. 147 c.p.c., la notifica si deve considerare come perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La deducente erra nel ritenere applicabile al sistema di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia le disposizioni sopra citate.

L’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al primo comma, sancisce che “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata” e che “Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”.

Al comma 4, poi, è specificato che “Al ricorso sono allegate: a)….(omissis)….; b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”.

Ciò posto, dal dettato normativo è facile evincere che il gravame dinanzi al Collegio di Garanzia si propone mediante “deposito” e che, alla parte intimata ed alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, il gravame venga semplicemente comunicato e non anche notificato nelle forme della notificazione degli atti giudiziari con conseguente applicazione dell’art. 16 septies D.L. 179/2012 in caso di notificazione con modalità telematiche.

Neanche la seconda eccezione di rito coglie nel segno, in quanto la ricorrente ha chiaramente censurato la sentenza di secondo grado, ritenendola viziata per violazione dell’art. 4 del Regolamento impianti sportivi della Divisione calcio a 5, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 giugno 2015.

La ricorrente, infatti, censura sia il Giudice Sportivo che la Corte Sportiva d’Appello, perché avrebbero omesso di considerare quanto disposto dal citato art. 4, a mente del quale “L’area di Giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana omogenea sempre pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità “.

Passando al merito del ricorso, lo stesso è infondato e deve essere rigettato per due ordini di motivi.

Come già sopra riportato, l’art. 4, ultimo comma, sancisce che l’area di giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana, omogenea, sempre pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità.

Mentre, il successivo art. 5, lettera B, prescrive che per il campionato nazione Femminile l’”area di gioco” deve essere “obbligatoriamente” di legno e/o PVC e/o gomma e non è consentito l’uso di asfalto e/o cemento.

Alla luce del tenore letterale delle richiamate disposizioni regolamentari, è evidente che quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento (… superficie piana omogenea …. dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità), anche in ossequio ai principi generali di ermeneutica, deve essere necessariamente interpretato alla luce di quanto specificato al successivo art. 5.

Orbene, nel momento in cui il Regolamento, all’art. 5, specifica che la sola “area di gioco” deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma, senza includere in tale obbligo il campo per destinazione e lo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista, consente automaticamente che l’area per destinazione possa essere di altro materiale consentito, purché, ovviamente, componga con l’area di giuoco una superficie omogenea e non presenti elementi di discontinuità.

Nel caso che ci occupa, che l’area di giuoco ed il campo per destinazione costituiscano una superficie omogenea e che tra gli stessi non ci siano elementi di discontinuità, è confermato sia dal certificato di omologa che dalla verifica effettuata dal Direttore di gara, a seguito della riserva scritta della odierna ricorrente.

Sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, infondato, in quanto, come anche rilevato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, la dedotta (sebbene infondata) violazione non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, non vertendosi in ipotesi di fatti o situazioni che, per come valutati dagli Organi federali con la omologazione del risultato, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara abbiano impedito la regolare effettuazione della stessa.

 

 P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione 

 

Rigetta il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ognuna delle parti resistenti.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018. 

 

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Giuseppe Musacchio                                                                                                      

  

Depositato in Roma, in data 27 agosto 2018.

 

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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