CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/2018 del 6 agosto 2018 – Associazione Fight 1/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo

Decisione n. 46

 

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Mario Sanino

Massimo Zaccheo 

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2018, presentato, in data 29 maggio 2018, dalla Associazione Fight 1, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Valenti,

contro

 

il  CONI,  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  in  persona  del  Presidente  e  legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Persichelli;

 

 

e nei confronti

della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate,  Shoot Boxe  e Sambo (FIKBMS), rappresentata e difesa dagi Avv.ti Giorgio Sbarbaro e Ferruccio Maria Sbarbaro,

 

e della

 

 

Federazione Italiana Muay Thai (FIMT), 

 

per l'annullamento

 

della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI, n. 307 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato lo Statuto della FIKBMS, nonché del silenzio-inadempimento sulla istanza di annullamento della predetta deliberazione, con contestuale richiesta di accesso agli atti e ai documenti, notificata in data 20 dicembre 2017.

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 25 giugno 2018, il difensore della parte ricorrente - Associazione Fight 1 - avv. Andrea Valenti; l’avv. Stefano Persichelli, per il resistente CONI; l’avv. prof. Ferruccio Maria Sbarbaro, per la FIKBMS, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport c/o CONI, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio.

 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

 

  1. LAssociazione Fight 1 ha impugnato, con ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI, n. 307 del 18 luglio 2017, con la quale è stato approvato lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe e Sambo (FIKBMS).

Dopo aver sostenuto di essere l’esclusiva referente per l’Italia della disciplina della Savate, sulla base del riconoscimento ottenuto dalla Federazione Internazionale de Savate (FISAV), la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della citata deliberazione per aver approvato il testo dello Statuto della FIKBMS che afferma (allart. 1.4.) che la F.I.KBMS è lunico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Muay Thai e la Savate”.

La ricorrente ha anche censurato il silenzio-inadempimento prestato dal CONI sull’istanza di annullamento della predetta deliberazione, con contestuale richiesta di accesso agli atti e ai documenti, notificata in data 20 dicembre 2017.

2.   Al ricorso si oppone il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha sostenuto l’inammissibilità dello stesso, per diversi profili, e comunque l’infondatezza.

2.1.  La ricorrente, con memoria di replica, ha sostenuto la tardività della costituzione in giudizio del CONI ed ha comunque sostenuto l’infondatezza delle eccezioni sollevate, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3.  Si deve preliminarmente escludere che la costituzione in giudizio del CONI sia inammissibile perché tardiva.

In proposito questo Collegio di Garanzia, nella decisione a Sezioni Unite n. 11 del 2015, ha ricordato che, con riferimento ai termini concessi alle parti intimate per far valere in giudizio le proprie ragioni, il Codice di Giustizia Sportiva prevede:

  1. all’art. 59, comma 5, che «la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima delludienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute…»;
  2. all’art. 60, comma 1, che «la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dellart. 59, fermo quanto previsto per leventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente»;
  3. all’art. 60, comma 4, che «nel termine di dieci giorni prima delludienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti allorgano di giustizia che lha emessa, domandano laccoglimento».

Per effetto di tali disposizioni, la parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59 hanno la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, possono proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, hanno facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive.

3.1. In proposito, le Sezioni Unite, vista la diversa natura dei termini dettati dalle suindicate disposizioni, hanno ritenuto che:

1)  il termine di cui all’art. 59, comma 5, previsto per la proposizione del ricorso incidentale, sia perentorio, trattandosi di un termine per la proposizione di una azione (anche se tale azione è proposta a seguito della proposizione del ricorso principale), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile un ricorso incidentale proposto oltre il suddetto termine;

2)   il termine di cui all’art. 60, comma 4, previsto per la presentazione di memorie e istanze conclusive, ha natura decadenziale, nel senso che non è consentito alle parti di presentare memorie o istanze ulteriori a partire dal termine di 10 giorni dalla data fissata per la trattazione in udienza della questione, con la conseguenza che il collegio giudicante non può tenere conto di eventuali memorie o istanze tardive;

3)   il termine di cui all’art. 60, comma 1, previsto per la costituzione in giudizio della parte intimata, essendo posto per la presentazione di atti puramente difensivi (non in prossimità dell’udienza di trattazione del merito) e a garanzia delle stesse parti intimate (per evitare che prima del suo decorso siano compiuti atti per le stesse pregiudizievoli), può essere considerato, invece, un termine ordinatorio, perché il suo mancato rispetto non determina un danno non rimediabile all’interesse della parte istante, con la conseguenza che non può ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio tardiva della parte intimata, fermo restando il termine per la proposizione del ricorso incidentale di cui alla precedente lettera a) e fermo restando il rispetto del termine ultimo per la presentazione di memorie e istanze stabilito dall’art. 60, comma 4.

4.  Ciò premesso, il ricorso è inammissibile ed è anche tardivo.

4.1.  Si deve, al riguardo, osservare che, come ha eccepito la difesa del CONI e come risulta dagli atti, già le precedenti versioni dello Statuto della FIKBMS contenevano la previsione contestata, con la conseguenza che, anche qualora fosse ritenuta illegittima l’impugnata approvazione dello Statuto della Federazione che contiene (ancora) la contestata previsione, secondo la quale la F.I.KBMS è lunico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Muay Thai e la Savate”, e fosse quindi annullata la relativa delibera, resterebbe comunque in vigore la contestata previsione perché già contenuta nel precedente Statuto, approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 449 del 3 novembre 2016. Peraltro, risulta dagli atti che la disciplina del Savate è stata inserita fra quelle proprie della FIKBMS da oltre dieci anni e che la delibera impugnata ha approvato uno Statuto che contiene adeguamenti che non riguardano il comma contestato.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. 

4.2.   Peraltro, la ricorrente riveste la natura di società sportiva dilettantistica che, come pure eccepito dal CONI, non è compatibile con il ruolo di organizzazione di secondo livello che costituisce un requisito per poter ottenere il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale (o di Ente di Promozione Sportiva o di Disciplina Sportiva associata).

4.3.  Inoltre, il ricorso risulta anche tardivo in quanto la delibera impugnata, pur non pubblicata sul sito del CONI, è stata pubblicata sul sito internet della FIKBMS il 26 luglio 2017 e, quindi, quasi un anno prima della proposizione (il 29 maggio del 2018) del ricorso in esame. Né può condividersi la tesi della ricorrente secondo cui il termine per impugnare un atto davanti al Collegio di Garanzia potrebbe farsi valere solo nei giudizi di tipo disciplinare.

5.   Anche  l’impugnazione  del  silenzio  prestato  dal  CONI  sull’istanza  di  annullamento  della deliberazione della Giunta Nazionale, n. 307 del 18 luglio 2017, deve ritenersi inammissibile. Infatti, anche a voler  prescindere  dalla circostanza che l’art.  54 del Codice della  Giustizia Sportiva non prevede la proposizione di un giudizio avverso il silenzio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, in ogni caso una richiesta volta ad ottenere una pronuncia di annullamento in autotutela di una delibera ritenuta illegittima, secondo consolidati principi giurisprudenziali, non determina alcun obbligo a provvedere da parte dell’organo investito della domanda. Con la conseguenza che, nella specie, non può essersi formato un silenzio rifiuto impugnabile.

Peraltro, come pure ha evidenziato il CONI, nella fattispecie non si evidenzia una ragione di pubblico interesse tale da rendere necessario un intervento in autotutela per  rimuovere la deliberazione in questione.

  1. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  2. Il Collegio, de iure condendo, ritiene peraltro di dover segnalare all’attenzione del CONI la questione emersa dagli atti circa il riconoscimento ottenuto dalla ricorrente dalla Federazione Internazionale de Savate (FISAV).

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 25 giugno 2018. 

 

Il Presidente                                                               Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                     F.to Dante D’Alessio

 

 

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

 

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