CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48 del 27/08/2018 – A.C. Prato S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 48
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Vito Branca
Angelo Canale
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2018, presentato, in data 7 agosto 2018, dalla A.C. Prato Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Dott. Gianpaolo Calò,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
avverso
la delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 42 del 03/08/2018 e trasmessa, a mezzo PEC alla ricorrente in pari data, con la quale veniva
respinta la domanda di ripescaggio nel campionato di Serie “C” 2018-2019, presentata il 25/2607-2018, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con riguardo sia alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e sportivi – Organizzativi del 31/07/2018, inviata alla segreteria Federale il 03/08/2018, sia, ai soli fini sportivi, alle comunicazioni del Sindaco di Prato, inoltrate alla prefata Commissione ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24 e 26 Luglio 2018, concernenti la revoca della disponibilità dello stadio Comunale “Lungobisenzio”, precedentemente concessa alla menzionata Società per la disputa delle gare del Torneo di Serie “C” nella stagione 2018-2019.
Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 10 agosto 2018, i difensori della parte ricorrente - A.C. Prato S.p.A. - Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, Monica Fiorillo ed il Dott. Gianpaolo Calò, nonché gli
Avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’Avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Con ricorso regolarmente depositato, in data 7 agosto 2018, presso la segreteria dell’intestato Collegio, la società A.C. Prato S.p.A. impugnava la delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 3 agosto 2018, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie “C” 2018-2019, relativa alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi del 31 luglio 2018, sia alle comunicazioni del Sindaco di Prato inoltrate alla stessa commissione e alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24/26 luglio 2018 concernenti la revoca della disponibilità dello Stadio Comunale “Lungobisenzio” precedentemente concessa alla ricorrente per la disputa delle gare del Torneo di Serie “C” nella stagione 2018-2019.
La A.C. Prato S.p.A., nella stagione sportiva 2017/2018 aveva partecipato al Campionato di Serie “C” - Girone “A” - classificandosi al 19° posto e retrocedendo, dunque, nella categoria inferiore (Serie “D”); la ricorrente presentava domanda di ripescaggio in Serie “C” per la stagione 2018/2019, chiedendo il rilascio della Licenza Nazionale e depositando la dichiarazione di disponibilità dello Stadio Comunale rilasciata dal Sindaco di Prato il 13 luglio 2018, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sportiva nella suddetta struttura ed il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo n. 10 del 12 luglio 2018. Dagli atti di causa è emerso che, con lettera del 24 luglio 2018, il Sindaco di Prato comunicava alla Commissione Federale ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico la revoca della disponibilità dello Stadio Comunale precedentemente rilasciata, affermando: “con riferimento alla dichiarazione n. 1 del 13/07/2018 inviata il 16/07/2018, si precisa che la messa in disponibilità dell’impianto comunale “Stadio Lungobisenzio” era stata resa alla condizione dell’imminente cambio di proprietà della società A.C. Calcio Prato Spa, come da intese preliminari tra il Presidente Toccafondi e l’Avv. Joseph L. Romano. Ciò detto, ed avendo, tuttavia, appreso che tale operazione di cessione non si è conclusa positivamente, la richiamata dichiarazione di disponibilità dell’impianto comunale in favore dell’Associazione Calcio Prato Spa deve ritenersi ad ogni effetto revocata”.
In data 26 luglio 2018, con nota inviata agli Organi Federali, comunicava: “facendo seguito alla PEC del 24/07-2018 PG 2018/0140940, con la quale si è revocata la disponibilità dell’impianto comunale “Lungobisenzio”, stante la mancata cessione della società, Associazione Calcio Prato Spa, in favore dell’Avv. Joseph Romano, così come in essa richiamato, si comunicava con la presente che siamo stati informati, con mail del 26/07/2018 inviata al Capo di Gabinetto del Comune di Prato dal Notaio Dr. De Luca Francesco, che la stipula del contratto definitivo di cessione avverrà presso lo studio del medesimo Notaio il giorno Venerdì 3 Agosto prossimo. Stante quanto sopra, la revoca appena sopra richiamata decadrà ove la stipula di tale contratto avvenga effettivamente entro la data indicata”.
Pertanto, alla data del 27 luglio 2018 (C.U. n. 19 del 18 luglio 2018), la ricorrente non aveva la disponibilità dello Stadio e, quindi, la domanda di ripescaggio veniva respinta.
Si costituiva in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il Collegio preliminarmente osserva che nell’odierna sede non possono essere trattate questioni amministrative relative ad impugnazione di atti sindacali, di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo, quali la valenza, o meno, della legittimità delle lettere del 24 e del 26 luglio 2018 del Sindaco di Prato, estranee al tema del contendere.
Ancora, in questa sede, non possono trovare ingresso doglianze comparative con l’iscrizione al campionato di Serie “D”, ma solo quelle relative alla domanda di ripescaggio per il Campionato di Serie “C”; a tale proposito, il Collegio osserva che, alla data del 20 luglio 2018, non era stata ancora revocata la disponibilità dello Stadio Comunale e, conseguentemente, la ricorrente era stata ammessa al Campionato di Serie “D”.
Il Collegio osserva che i procedimenti di ammissione ai campionati costituiscono procedure di tipo competitivo ed i termini, ed i relativi adempimenti, sono stabiliti per garantire la par condicio: conseguentemente, preso atto della indisponibilità del campo di giuoco denominato “Lungobisenzio”, la Commissione Criteri Infrastrutturali e la FIGC erano obbligate alla determinazione di diniego.
Il Collegio osserva, altresì, che le vicende tra la ricorrente e il Comune di Prato non possono interessare le questioni tecnico-sportive che hanno dato luogo all’odierno procedimento e l’iniziativa giudiziaria intrapresa dalla A.C. Prato è stata successiva alla determinazione di esclusione impugnata.
L’estraneità della FIGC a tali vicende amministrative è chiarissima: la ricorrente era, ed è, sprovvista del requisito di ammissione infrastrutturale della disponibilità del campo di giuoco.
La A.C. Prato Spa, in sede di discussione del ricorso, avanzava la richiesta di rinvio dell’udienza, senza però giustificarne i presupposti: il Collegio non poteva che rigettare tale richiesta di rinvio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge l’istanza di rinvio.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 27 agosto 2018.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito