CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51 del 03/09/2018 – Como 1907 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 51

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Vito Branca - Relatore

Angelo Canale 

Guido Cecinelli

Angelo Maietta - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, da parte della società Como 1907 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e dal dott. Gianpaolo Calò,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

per l’annullamento

 

 

della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018;

 

visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 10 agosto 2018, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo ed il dott. Gianpaolo Calò, per la ricorrente - Como 1907 s.r.l. - nonché gli avv.ti Luigi

Medugno e Matteo Annunziata, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall”avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno il relatore, avv. prof. Vito Branca.

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso depositato il 6 agosto 2018, la Società Como 1907 ha adito il Collegio di Garanzia per sentir dichiarare l’annullamento della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27 luglio u.s., e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento e con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018, nella parte in cui non prevedono la possibilità di avvalersi, in alternativa alle fideiussioni bancarie od assicurative (di € 350.000,00 e di € 300.000,00) in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici, destinati alla Lega medesima, di importo uguale a quello complessivamente prescritto per le suddette garanzie, nonché al solo menzionato C.U. n. 19/2018, laddove non contempla, per le compagini aspiranti alla integrazione dell'organico del Torneo di Serie C, un termine di garanzia per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle società, richiedenti l'iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto, ab origine fissato dal richiamato plesso precettivo.

La vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport trae origine dalla partecipazione, con domanda del 27 luglio 2018, da parte del Como 1907, alla procedura di ripescaggio per il Campionato di Serie C 2018/2019.

Invero, il C.U. FIGC n. 19 del 18 luglio 2018 ha disposto che le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale l’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019 devono documentare, entro il termine perentorio del 27 luglio 2018, ore 13:00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, e presentare entro il suddetto termine perentorio del 27 luglio 2018, ore 13:00, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Siffatta domanda doveva essere corredata, tra l’altro, “dall’originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00”, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o comunque abilitati alla emissione della stessa ed aventi gli indici di solvibilità previsti dal C.U. stesso; nonché

dall’originale dell’ulteriore garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 300.000,00” alle medesime condizioni.

Nella vicenda sottoposta al vaglio del Collegio, espletate dalla COVISOC le verifiche di competenza (cfr. documentazione in atti), è stato rilevato che la Società ricorrente aveva provveduto, non con le due garanzie fideiussorie a prima richiesta, bensì con “una dichiarazione con la quale ha comunicato alla Lega che sono stati effettuati due bonifici per euro 650.000,00 […] sul conto della Lega Italiana Calcio Professionistico” in data 27 luglio 2018; a fronte del suddetto importo, in luogo delle fideiussioni previste da Comunicato Ufficiale n. 19/2018, sono stati effettuati bonifici per € 550.000,00 da parte del dott. Roberto Felleca (AD del Como) e del sig. Stefano Verga per i restanti € 100.000,00.

Con il Comunicato impugnato (C.U. n. 43 del 3 agosto 2018), il Commissario Straordinario adottava il seguente provvedimento:

“Il Commissario Straordinario

  • esaminata la domanda di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla Società Como 1907 S.r.l.;
  • visti i Comunicati Ufficiali n. 50 del 24 maggio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018, n. 19 del 18 luglio 2018;
  • esaminata la relazione in data 31 luglio 2018, che riporta le risultanze della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018, ai fini della integrazione dell’organico del Campionato Serie C, Stagione Sportiva 2018/2019;
  • esaminata la relazione in data 2 agosto 2018, che riporta le risultanze della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018, ai fini della integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019;
  • tenuto conto che la Co.Vi.So.C. ha rilevato, per le ragioni specificate nella suddetta relazione, che la società Como 1907 S.r.l. non ha soddisfatto nel termine perentorio del 27 luglio 2018 stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018 il requisito concernente il deposito delle due garanzie a prima richiesta prescritto dal medesimo Comunicato Ufficiale;
  • considerato che, alla luce delle verifiche effettuate, la società sopra indicata non ha soddisfatto tutti i requisiti all’uopo prescritti per i motivi specificati nella relazione del 2 agosto 2018 della Co.Vi.So.C. che costituisce, unitamente alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi del 31 luglio 2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • visto l’art. 27 dello Statuto Federale Delibera di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda presentata, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018, dalla società Como 1907 S.r.l.; dispone che gli uffici della Federazione e la Lega Italiana Calcio Professionistico restituiscano alla predetta società ogni documento allegato alla domanda di integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019”.

Tale provvedimento veniva, dunque, portato alla cognizione del Collegio mediante l’odierno ricorso.

Con il primo motivo il Como contesta l’illegittimità del Comunicato impugnato, nonché la violazione e la falsa applicazione dei comunicati nn. 19 e 56/2018 in tema di rilascio delle Licenze Nazionali per il Campionato di Serie C 2018/2019.

In particolare, viene censurata la circostanza per la quale i due bonifici effettuati non siano stati ritenuti equipollenti rispetto alle due garanzie fideiussorie richieste; ciò perché, a detta della ricorrente, gli scopi delle garanzie fideiussorie prescritte dalla lex specialis per i ripescaggi sarebbero allo stesso modo tutelati mediante la corresponsione con bonifico della medesima cifra di € 650.00,00.

Per gli stessi motivi, vengono, altresì, impugnati, da parte del Como (motivo sub 2), i comunicati nn. 19, 56 e 50 del 2018 nella parte in cui non prevedono la suddetta equipollenza, come, ad esempio, accade per le serie minori, comportando così un’irrazionale disparità di trattamento.

Con ulteriore motivo, viene, altresì, impugnato il C.U. n. 19/2018 nella parte in cui non prevede un termine di garanzia per il perfezionamento degli oneri imposti alle aspiranti ripescate in Serie C. In particolare, il Titolo IV del Comunicato n. 50/2018 prevede la possibilità di integrare gli adempimenti ivi previsti entro un termine perentorio, “fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie C”, per il quale, dunque, il C.U. n. 19/2018 non ammette un ulteriore termine per eventualmente rimediare a lacune.

Con ultimo motivo di ricorso, infine, si segnala al Collegio la circostanza dell’assenza di altre società controinteressate alla procedura di ammissione, atteso che ad oggi per il Campionato di Serie C 2018/2019 sono vacanti ben quattro posizioni. Tale circostanza, anche alla luce della recente giurisprudenza del Collegio di Garanzia (Decisione 60/2017 - Rende Calcio), non pregiudicherebbe le posizioni di altre compagini.

La società ricorrente chiede, dunque, al Collegio di Garanzia dello Sport, in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’erroneità e/o l’infondatezza dei provvedimenti impugnati; per l’effetto, di annullare l’impugnata decisione e, conseguentemente, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della società ricorrente al Campionato di Serie C 2018/2019, previa concessione della relativa Licenza Nazionale; in via meramente subordinata, di statuire la rimessione in termini della stessa ricorrente, concedendole un breve, ma congruo lasso temporale, ai fini della produzione di due garanzie fideiussorie a prima richiesta, dell’importo di € 350.000,00 e di € 300.000,00, in sostituzione della somma di uguale entità, versata, mediante bonifici bancari del 27 luglio 2018, sul conto della Lega Pro.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Memoria dell’8 agosto 2018, concludendo per il rigetto del ricorso sulla scorta delle eccezioni e deduzioni ivi rassegnate.

 

Considerato in diritto

 

Con il cennato ricorso ex art. 1 del Regolamento, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, giusta Deliberazione n. 1550 del Consiglio Nazionale CONI del 04 Maggio 2016, pubblicato a mezzo C.U. della FIGC n. 384/A del 16 Maggio 2016, il Como 1907 S.r.l. ha impugnato la “delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 3 Agosto 2018 e trasmessa, a mezzo P.E.C., al club interessato in pari data, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019 […] e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 Agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 Agosto 2018, sia ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 19 del 18 Luglio 2018, n. 56 del 30 Maggio 2018 e n. 50 del 24 Maggio 2018”, sulla scorta dei riferiti motivi contenuti nel medesimo ricorso.

Osserva al riguardo il Collegio che il citato C.U. n. 43 del 03 agosto 2018, con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha respinto la domanda di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2018/2019 presentata dalla Società ricorrente, pone in chiaro rilievo i motivi per i quali si è proceduto al diniego, motivi che si concretizzano nell’omesso rispetto del termine perentorio (27 Luglio 2018) per il deposito delle garanzie a prima richiesta, con requisiti espressamente imposti, previste nel C.U. n. 19 del 18 luglio 2018, parimenti impugnato, in luogo del quale il Como 1907 S.r.l. ha presentato una dichiarazione a mezzo della quale significava di aver predisposto, entro le ore 13:00 del 27 Luglio 2018, n. 2 bonifici sul conto della Lega Italiana Gioco Calcio per un complessivo importo di € 650.000,00, pari alla somma delle fideiussioni previste dal C.U. n. 19.

Tale condotta è stata evidenziata e posta a base della relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 02 agosto 2018, la quale “ha riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economicofinanziari di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 18 luglio 2018 ed al Titolo I), Paragrafo IV) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018”, laddove parte ricorrente sostiene, invece, in seno al primo motivo di ricorso, di aver utilmente conseguito gli scopi previsti dalla norma mediante le operazioni di bonifico con valuta corrente, adducendo, peraltro in assenza di qualsiasi sostegno probatorio, di non essere riuscita ad ottenere le richieste garanzie bancarie o assicurative in ragione di presunti ristretti tempi tecnici.

L’odierno Collegio ritiene, anche alla luce delle condivisibili deduzioni svolte dalla FIGC nella propria memoria di costituzione dell’8 agosto 2018, di non dover accogliere il primo motivo di ricorso, confermando il contenuto del C.U. n. 43 della FIGC, che a sua volta richiama i precedenti C.U. nn. 50, 56 e 19, tutti oggetto dell’odierno gravame.

L’inequivocabile tenore delle norme federali - e nello specifico del C.U. n. 19 del 18 luglio 2018 e del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, Titolo I), Paragrafo IV), dal primo richiamato -, mediante il secco utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, non ammette procedure equipollenti, né risulta consentito al Collegio un sindacato sul merito delle scelte discrezionali della Federazione, che comporterebbe una illegittima disapplicazione delle norme federali in assenza di profili di illogicità e/o irragionevolezza o di contrasto con norme di rango superiore, non rinvenibili nelle disposizioni federali impugnate che, invero, rappresentano un principio di carattere generale a tutela della stabilità e della sicurezza del sistema di rilascio delle licenze sportive in favore delle società che ne facciano apposita domanda, corredata dalla documentazione puntualmente richiesta dalla FIGC.

In argomento, il Collegio ritiene doveroso richiamare, aderendovi, il granitico principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014, emessa dal Collegio medesimo in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva - peraltro coerentemente richiamata nelle difese della Federazione -, con cui, nel respingere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ha sancito che le prescrizioni contenute nell’atto gravato “non risultano irragionevoli o contrastanti con norme di rango superiore sicchè il Collegio non ha titolo ad esprimersi sul merito delle singole disposizioni, derivanti da una scelta consentita alla FIGC nell’esercizio della propria autonomia” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, ord. n. 25 del 28 agosto 2014).

Il superiore principio è stato, altresì, ribadito in ambito ordinario da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha precisato come “nel processo amministrativo, al giudice è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario” (Cons. di Stato, Sez. III, n. 367 del 30 gennaio 2017).

Ed un ulteriore, e significativo, contributo a sostegno dell’infondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal Como viene assicurato anche da altra pronuncia del medesimo Consiglio di Stato - la n. 6083 del 12 ottobre 2006, Sez. VI - che, con riferimento ad una fattispecie analoga in tema di fideiussioni in ambito sportivo, ha respinto l’appello proposto da una Società sportiva non ammessa al CND con ineccepibile motivazione, statuendo: “quanto alla pretesa inutilità della richiesta di fideiussione, basterà qui ricordare che le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati sono stabiliti dalle Federazioni sportive nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, connesso con le loro funzioni istituzionali di controllo e vigilanza dello sport (cfr. C.d.S., VI, 16 settembre 1998, n. 1257; Cass. Civ., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 46)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 6083 del 12 ottobre 2006).

Non si rinviene, in ragione di quanto sopra, alcun valido criterio logico-giuridico per cui codesto Collegio debba discostarsi dalle prescrizioni previste dalla FIGC negli impugnati comunicati, i quali disciplinano in modo puntuale ed analitico, e con tassativa esclusione di ogni altro mezzo, le modalità di rilascio delle fideiussioni, la tipologia delle garanzie (“a prima richiesta”), i soggetti abilitati al rilascio e l’importo delle garanzie medesime, precisando inequivocabilmente che i previsti incombenti, connessi alla domanda d’integrazione dell’organico, hanno, appunto, carattere esclusivo, non essendo possibile per le Società ricorrere a garanzie aventi carattere o modalità differenti ed ulteriori.

Soccorre, in tal senso, il criterio d’interpretazione della legge di cui all’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile, sulla cui assorbenza si è espressa anche la Suprema Corte con una, pur non recente, ma sempre attuale, pronuncia, chiarendo che “quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 11359 del 17 novembre 1993).

Il Collegio ritiene, altresì, che - anche a voler, in via di mera ipotesi, prescindere da un’interpretazione strettamente cogente e coerente delle norme precettive contenute negli impugnati comunicati federali - la ratio delle disposizioni risulterebbe gravemente, e platealmente, violata qualora si consentisse alle Società di ricorrere a mezzi sostitutivi, quali il bonifico bancario, in luogo delle prescritte garanzie; ratio che è individuabile nella stabilità del sistema, raggiungibile unicamente mediante il deposito di garanzie “a prima richiesta” prestate da soggetti specificamente individuati in un contesto normativo ben preciso ed aventi requisiti di affidabilità tali da garantire il raggiungimento dello scopo sotteso alle norme federali.

Ed infatti, prescindendo da qualunque dibattito sulla qualifica della garanzia nell’ambito della figura della fideiussione prevista dal Codice Civile (artt. 1936-1957) ovvero del contratto autonomo di garanzia - c.d. Garantievertrag - in virtù della clausola a prima richiesta e senza eccezioni, è pacifico in dottrina (Tidona M., in Rivista di Diritto Bancario, 2 novembre 2017) come la fideiussione rientri nell’alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell’art. 1333 c.c., per il cui perfezionamento è necessario il consenso di due parti e ciò in quanto la disciplina codicistica della fideiussione è costruita su un gioco di equilibri tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia (cfr. “Le clausole in deroga nella fideiussione”, Cipriani N. - Cazzetta G., in Rivista di Diritto Bancario, n. 7/2018), laddove le operazioni di bonifico sono, invece, negozi giuridici unilaterali, peraltro effettuati nello specifico da persone fisiche - i Sigg.ri

Felleca e Verga, quest’ultimo non compreso nel censimento del club - ben distinte dalla Società Como 1907 S.r.l. quale persona giuridica dotata di autonoma soggettività.

Ed ancora, a differenza della fideiussione c.d. omnibus prestata da un privato nell’ambito di rapporti bancari, la fideiussione bancaria, essendo un’attività svolta nel territorio della Repubblica da banche ed intermediari finanziari ai sensi dell’art. 115 T.U.B., soggiace all’onere della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B., il che induce a ritenere del tutto insussistente la dedotta equipollenza con il bonifico bancario.

Ed infine, nella fattispecie dedotta in lite, deve, altresì, prospettarsi un’invalidità derivata della c.d. fideiussione mediante bonifici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1939 c.c., poiché non può ritenersi ugualmente valida l’obbligazione principale. Trattasi della concreta espressione del principio di accessorietà, secondo il quale, qualora vi sia una genetica inidoneità, per qualunque causa, a produrre effetti giuridici in capo all’obbligazione garantita, il vizio si estende automaticamente alla fideiussione ex art. 1936 c.c. travolgendola in toto, proprio in virtù dell’invalidità ab origine dell’obbligazione principale; lettura avallata, a contrario, dal disposto del secondo comma della medesima norma il quale prevede l’annullabilità - e non l’invalidità - della fideiussione qualora l’obbligazione principale sia stata contratta da un soggetto incapace. Orbene, nell’odierna fattispecie l’obbligazione principale - ossia la dazione del denaro in favore della Lega - non è stata stipulata mediante contratto, ma è un mero atto unilaterale privo, comunque, dei già accennati requisiti di forma ab substantiam, nonchè effettuata da soggetti palesemente privi di legittimazione, quali per l’appunto i Sigg.ri Felleca e Verga, poiché non iscritti all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, ovvero abilitati all’emissione di fideiussioni ed iscritti all’Albo di cui all’art. 106 T.U.B., il quale riserva l’attività di concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma” (primo comma), le altre attività eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali (terzo comma), solo agli intermediari finanziari iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia; non può, a tale stregua, tacersi come l’abusivo esercizio delle attività di cui all’art. 106 T.U.B., primo comma, sia severamente punito ai sensi del successivo art. 132 T.U.B., il quale dispone che “chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329”.

In ordine al carattere vincolante ed inderogabile del citato art. 106 T.U.B., l’odierno Collegio si richiama all’autorevole contributo della Suprema Corte, che ha opportunamente chiarito come “la clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell’ambito dell’oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di <<concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere>> espressamente <<nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci>>, contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell’area della riserva di cui all’art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa” (Cass. Civ., Sez. II, n. 2220 del 30 gennaio 2013).

Ritiene, pertanto, il Collegio di Garanzia che le operazioni di accredito delle somme mediante bonifico in favore della Lega siano del tutto avulse dal rispetto delle prescrizioni contenute negli impugnati comunicati federali per gli esposti, e numerosi, ordini di motivi, attinenti sia alla forma che alla sostanza, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle caratteristiche dei soggetti autorizzati alla prestazione delle garanzie, ossia banche o società assicurative in possesso di comprovati requisiti di stabilità, nonché sottoposti ad Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, IVASS) che ne garantiscano l’affidabilità; requisiti che, invece, sono pacificamente carenti nei soggetti che hanno incautamente coinvolto il proprio patrimonio personale - aggredibile, comunque, da terzi creditori - mediante le descritte operazioni di bonifico.

Tali operazioni, peraltro, risultano poste in essere in violazione alla normativa antiriciclaggio attualmente vigente, contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, emanato “in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, quest’ultimo emanato in “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Il citato impianto normativo predispone una serie di misure le cui finalità - dal contenuto ben più ampio rispetto al passato a seguito dell’ultima riforma del 2017 - sono identificabili nella “prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio” (cfr. art. 2, comma primo, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017), nonché nella tutela dell’ “integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza” (cfr. art. 2, comma secondo, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017); misure che, come testualmente disposto dal citato art. 2, comma 2, D.Lgs 231/2007, sono proporzionate al rischio di verificazione dei reati contrastati dalla normativa medesima in relazione a differenti caratteristiche, quali la tipologia di cliente, la prestazione professionale, la peculiarità dell’attività.

L’osservanza delle disposizioni di legge in materia di antiriciclaggio viene imposta a taluni specifici soggetti, elencati nel successivo art. 3 alla voce “soggetti obbligati”, tra cui figurano anche gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 T.U.B., abilitati, come ampiamente esposto e confermato dal tenore dei Comunicati Ufficiali FIGC oggetto d’impugnazione, ad emettere fideiussioni bancarie a prima richiesta.

Tali soggetti obbligati - a differenza delle persone fisiche che, nell’odierna fattispecie all’esame del Collegio, hanno posto in essere le operazioni di bonifico in favore della Lega in assenza di legittimazione - esercitano funzioni di controllo preventivo sul denaro, trasmettendo, se del caso, le segnalazioni delle operazioni sospette all’U.I.F. (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia), la quale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2007, “analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro”.

Il sistema e la ratio della normativa antiriciclaggio, istituita a presidio della regolarità delle operazioni svolte dai soggetti abilitati di cui sopra, risultano, quindi, oggettivamente elusi laddove, come nella fattispecie all’esame del Collegio, l’attività di intermediazione finanziaria è stata posta in essere da soggetti privi dei requisiti di legge attesi gli acclarati profili di sostanziale illegittimità delle operazioni di bonifico.

Non è, parimenti, suscettibile di accoglimento il secondo motivo di ricorso, erroneamente teso ad una riforma dei comunicati FIGC nn. 19, 56 e 50 in virtù del contenuto maggiormente elastico di altri e differenti comunicati, indicati dalla Società ricorrente, relativi al campionati di Serie D. L’odierno Collegio, nel rispetto del già richiamato principio di discrezionalità degli organi federali che trova unico limite nell’irragionevolezza e/o illogicità dei propri provvedimenti, ribadisce che l’illegittima ed inaccoglibile richiesta formulata dalla Società ricorrente esorbita i propri poteri e funzioni.

A tal fine, è senza dubbio condivisibile l’impianto motivazionale del Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 6083/2006, con la quale il Giudice amministrativo ha sgomberato il campo da qualsivoglia dubbio di sorta, statuendo che “sotto il profilo procedimentale, una volta che la disciplina dell’iscrizione abbia preveduto il rilascio di una fideiussione a garanzia dei c.d. <<debiti sportivi>>, già deliberati o ancora da deliberare, per poter considerare valido l’adempimento doveva essere prestata la garanzia richiesta, e non altro; pertanto, del tutto correttamente era stata giudicata non valida la prestazione, in luogo della prescritta fideiussione, di un pagamento con bonifico bancario[…]”.

Non può, altresì, tacersi che il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. viene unanimemente interpretato nel senso di consentire al legislatore - anche sportivo - la possibilità di disciplinare in modo differente situazioni analoghe, qualora tali distinzioni non appaiano discriminatorie o irragionevoli, come nella fattispecie dedotta in lite, in ragione del diverso ambito in cui opera la LND, caratterizzato da maggiore elasticità nei confronti di società dal carattere non professionistico, a differenza di ciò che accade nelle categorie superiori.

Apparirebbe, invece, discriminante consentire alla ricorrente di partecipare al ripescaggio in assenza delle prescritte garanzie, laddove altre società potrebbero, per ipotesi, aver correttamente rinunciato alla presentazione della domanda d’integrazione dell’organico non essendo in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario richiesti dalla FIGC, tra cui il deposito delle fideiussioni a prima richiesta indicate dalle norme federali.

Per le medesime ragioni va ugualmente respinto il terzo motivo di ricorso formulato dal Como 1907 S.r.l.

Il Collegio ritiene, infine, palesemente infondato, quanto del tutto irrilevante, anche il quarto motivo di ricorso, relativo all’assenza di società controinteressate, atteso che non rientra nei compiti e nelle funzioni del Collegio di Garanzia quello di colmare l’organico dei campionati mediante un utilizzo deviato dei propri poteri, ovvero mediante l’emissione di decisioni non aderenti ai principio del diritto sportivo; sul punto deve, peraltro, evidenziarsi che la decisione n. 44/2015 emessa da codesto Collegio a Sezioni Unite (A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania vs F.I.G.C. + altri, Rel.

D’Alessio), richiamata da parte ricorrente a sostegno delle proprie doglianze, afferisce a tutt’altro ambito rispetto all’odierna fattispecie ed è stata emessa sulla scorta di una complessa ed articolata motivazione che ha evidenziato, anche nel merito della vicenda, vizi di genericità dell’impugnato provvedimento federale e comprovati impedimenti all’invio telematico della domanda d’iscrizione che prescindono dalla posizione e presenza di eventuali controinteressati.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 agosto 2018.

 

     Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                        F.to Vito Branca 

                                                                                                        

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2018.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

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