CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60 del 20/09/2018 – Virtus Entella S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 60

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Vincenzo Ioffredi

Giuseppe Musacchio - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2018, presentato, in data 31 agosto 2018, da parte della società Virtus Entella Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, 

 per la riforma

 

della decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. pubblicata con il C.U. n. 025/CFA (2018-2019) in Roma il 29 agosto 2018 pubblicata nel solo dispositivo il 9 agosto 2018, rilevando il litisconsorzio necessario tra i procedimenti riguardanti A.C. Chievo Verona Srl e A.C. Cesena SpA - di cui alla decisione del T.F.N. pubblicata con il C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018 (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.) - ha rimesso gli atti al Giudice di Primo Grado endofederale.

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 19 settembre 2018, gli Avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti, per la ricorrente -

Virtus Entella Srl, nonché gli Avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’Avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente F.I.G.C.;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto 

 

1 - La vicenda trae origine dal provvedimento n. 670 pf 17/18 del 25 giugno 2018, con il quale la Procura Federale ha deferito avanti il T.N.F. le società A.C. Cesena SpA ed A.C. Chievo Verona Srl (ed i rispettivi Presidenti, Dirigenti ed Amministratori) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., delle violazioni degli artt. 1 bis e 8 C.G.S., anche in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C.  In particolare, si contestava alle società di avere: 

  • sottoscritto variazioni di tesseramento di numerosi calciatori con l’indicazione di un corrispettivo superiore a quello effettivo;

- contabilizzato nei bilanci e nelle situazioni semestrali dal 2014 al 2017 plusvalenze fittizie ed immobilizzazioni immateriali per un valore maggiore rispetto a quanto consentito, al fine di fare alterare quello realmente esistente ed ottenere la licenza Nazionale per i campionati di rispettiva competenza nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

In questo giudizio veniva ammesso l’intervento della Virtus Entella.

Il T.F.N., con decisione di cui al C.U. n. 10/T.F.N. del 25 luglio 18, dichiarava ammissibile l’intervento della odierna ricorrente, così come ammissibili le relative domande; quindi, in accoglimento del deferimento della A.C. Cesena SpA, di Aldini Guido e di Mariotti Samuele, infliggeva l’inibizione ai dirigenti per mesi 12 e la penalizzazione alla A.C. Cesena SpA di 15 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018/2019.

2 - Avverso tale pronuncia proponevano ricorso A.C. Cesena SpA e Virtus Entella Srl avanti la C.F.A., chiedendo rispettivamente: A.C. Cesena SpA, la modifica integrale della decisione di prima istanza e Virtus Entella Srl - ribadendo le istanze già proposte in primo grado -, la retrocessione del sodalizio romagnolo all’ultimo posto, ovvero una penalizzazione di almeno 10 punti in classifica a valere nel campionato 2017/2018 con relativa rideterminazione della classifica di tale campionato.

Con la decisione pubblicata nel solo dispositivo, la C.F.A. in data 9 agosto 2018 prendeva in esame quattro motivi di gravame proposti da A.C. Cesena SpA per respingerli integralmente. 

In ultimo, la Corte riteneva che il giudizio dovesse integrare un’ipotesi di litisconsorzio e rimetteva gli atti al T.F.N. - Sez. disciplinare, per la trattazione della controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti interessati dal deferimento n. 670 del 25 giugno 2018 (C.U. n. 15/CFA del 9 agosto 2018).

3 - La Virtus Entella Srl proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso il dispositivo della decisione della C.F.A., richiedendo anche la sospensione della decisione impugnata. Con decreto del 23 agosto 2018, il Presidente del Collegio di Garanzia “visto l’art. 37, comma 7, del C.G.S. il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione e ritenuta l’impossibilità di adottare un provvedimento cautelare sulla base di un ricorso improcedibile, fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero derivare dalla successiva trattazione del ricorso”, rigettava l’istanza di sospensione cautelare proposta da Virtus Entella Srl.

La Corte Federale d’Appello, in data 29 agosto 2018, con C.U. n. 25/CFA, rendeva note le motivazioni della decisione e, quindi, la Virtus Entella Srl adiva nuovamente il Collegio di Garanzia con secondo ricorso che è ora all’esame del Collegio.

Si costituiva in giudizio la F.I.G.C., con diffusa e chiara memoria, poi ribadita dopo la notifica del secondo ricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto.

 

Considerato in diritto

 

Il Collegio deve darsi carico, in via preliminare, di verificare la legittimazione processuale della ricorrente e la congruità della decisione sul punto della necessità dell’integrazione del contraddittorio.

Su tali punti, si osserva che, nel caso di specie, trova applicazione il comma 2 dell’art. 54 C.G.S. CONI, che attribuisce facoltà di proporre ricorso alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione. La ricorrente è parte del giudizio, come riconosciuto dal T.F.N. nella decisione, di cui al C.U. n. 10/2018, passata in cosa giudicata sul punto; conseguentemente, la Virtus Entella è legittimata a proporre ricorso avverso la decisione della C.F.A..

Sono, poi, accoglibili i motivi di gravame proposti dalla ricorrente, in particolare il terzo motivo ove si deduce la violazione e/o errata applicazione degli art. 354 c.p.c. e seguenti. 

L’art. 354 c.p.c. prevede i casi in cui il Giudice di appello possa rimettere la controversia al Giudice di primo grado. Nel caso di specie, il T.F.N. ha pronunciato, con decisione passata in giudicato, sulla inammissibilità del deferimento della A.C. Chievo Verona ed ha poi pronunciato nel merito relativamente al deferimento della A.C. Cesena SpA. 

Non si è, quindi, verificata alcuna ipotesi tra quelle previste dall’art. 354 c.p.c. per il rinvio al Giudice di prime cure. 

Per quanto attiene la decisione della C.F.A., con specifico riguardo all’esistenza di un litisconsorzio necessario, questo Collegio ritiene, pertanto, che non sussistano i requisiti per affermarsi che una decisione attinente le violazioni statutarie degli Amministratori e Dirigenti del Chievo (e di conseguenza avente ad oggetto la responsabilità oggettiva e soggettiva di A.C. Chievo SpA), non possa essere validamente assunta se non riguardi anche la posizione della A.C. Cesena SpA e viceversa. 

Anzi, la decisione avente ad oggetto l’operatività delle violazioni statutarie della A.C. Cesena risulta essere ammissibile ed efficace; pertanto, non sussiste l’ipotesi di litisconsorzio e, quindi, può autonomamente essere assunta.

Questo Collegio, dunque, viene investito dalla ricorrente della decisione sulle modalità con cui la sanzione attinente la penalizzazione del Cesena dev’essere scontata, ai sensi degli artt. 16, comma 1, e 18, comma 1, lett. G) ed H), C.G.S. CONI.

Virtus Entella Srl, infatti, aveva espressamente richiesto la riforma della decisione di primo grado relativamente alla individuazione della stagione sportiva nella quale la A.C. Cesena SpA dovesse scontare la sanzione stessa. 

La Corte ha omesso di pronunciarsi sul punto e, quindi, il Collegio deve supplire a tale carenza.  Il principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. G), del C.G.S. CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso. Nella fattispecie, il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio quando le gare della stagione sportiva 2017/2018 si erano appena concluse e non aveva ancora avuto corso il procedimento per determinare i partecipanti alla nuova stagione sportiva, quindi non era stato compiuto alcun atto irreversibile. 

Inoltre, pare del tutto peculiare il caso riguardante la A.C. Cesena SpA che, essendo stata dichiarata fallita, non si sa se ed a quale campionato potrà partecipare in futuro. Quindi, l’unica possibilità per rispettare l’imprescindibile principio di afflittività è quello di applicare la sanzione nella stagione sportiva 2017/2018, rideterminando opportunamente la classifica finale del campionato di serie B e, così, dando atto dell’avvenuta retrocessione della A.C. Cesena SpA attraverso un semplice scorrimento di classifica stessa, lasciando alla F.I.G.C. ed alla Lega di

Serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Vista la novità della materia trattata, il Collegio ritiene che sussistano validi motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti. 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

 

Viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, riconosce la legittimazione processuale della Virtus Entella e determina che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel Campionato 2017/2018.

 

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 settembre 2018.

 

     Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                        F.to Guido Cecinelli                                                                                                      

 

 

Depositato in Roma, in data 20 settembre 2018.

 

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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