CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15 del 22/03/2018 –Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 15

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Stefano Bastianon

Laura Santoro 

Alfredo Storto - Componenti

 

 

  ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2017, presentato, in data 29 dicembre 2017, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone, con studio in Perugia, via Fani, n. 14;

 

 

contro

 

 

 

l Federazion Ciclistica   Italian (FCI) i person de legal rappresentante   p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, presso il cui studio in Roma, Piazza Apollodoro,

n. 26, è elettivamente domiciliata;

 

 

 

avverso

 

 

la decisione, pronunciata in data 21 novembre 2017 - con motivazione depositata il successivo 30 novembre nel comunicato n. 18/2017 - della Corte Federale dAppello - I Sezione della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale, è stata comminata al sig. Carlo Roscini la sanzione dell’inibizione per quindici mesi.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 12 febbraio 2018, il difensore del ricorrente - sig. Carlo Roscini - avv. Vincenzo Maccarone; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La Procura Federale della Federazione Ciclistica Italiana (in prosieguo anche FCI) ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale del tesserato Carlo Roscini, Presidente del Comitato Regionale dellUmbria, per le seguenti violazioni disciplinari:

...artt.   1 commi     II i relazion allart 49,    comma    I,    lett.    d),    e    51, commi I, III, lett. a), b) e c), IV e V, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, perché in violazione dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza, anche  morale, nonché in violazione dellobbligo di osservare le norme, lo statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali, irrevocabilmente condannato con sentenza del Tribunale Federale, I Sezione, emessa in data 05.01.2017, nel procedimento n. 18/2016 R. Trib. Federale, che comminava a Roscini Carlo la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre, nonché nuovamente condannato con sentenza del Tribunale Federale, I Sezione, emessa in data 04.05.2017, nel procedimento n. 02/2017 R. Trib. Federale, che irrogava al predetto la sanzione della inibizione temporanea pela durata di sedici mesi (confermata dalla Corte dAppello Federale, I Sezione, con sentenza n. 14 del 17.07.2017), ignorando il divieto che derivava dalla sanzione  della  inibizione  lui  inflitta  ed  in  corso  di  esecuzione,  svolgeva  attivi federaliintrattenendo rapporti con la Federazione, ed in particolare, con il Comitato Provinciale Umbria e con soggetti tesserati, nelle seguenti circostanze:

  • recandosi presso il Ciclodromo comunale di Foligno, ivi intrattenendo rapporti con esponenti di società tesserati; in Foligno il 06.05.2017;
  • intrattenendo rapporti con gli organizzatori, intrattenendosi nella zona del ristoro finale ed assistendo alle premiazioni in occasione della Gran Fondo MTB delle Sorgenti di Nocera Umbra; in Nocera Umbra, il 07.05.2017;
  • intrattenendo rapporti con soggetti tesserati in occasione del 1° Trofeo Juniores Città di Spello; in Spello il 07.05.2017;
  • partecipando ufficialmente per la Federazione Ciclistica italiana alla presentazione della tappa Sagrantino del Giro dItalia il 10.05.2017 e recandosi il 16.05.2017 in Piazza Falosci, prima della partenza della tappa Sagrantino del Giro dItalia;
  • colloquiando il giudice di gara Paola Catasti in Cozzari il giorno 11.06.2017, in occasione del Campionato Provinciale Allievi Memoria Salvatore Castellani Trofeo in Mocaiana di Gubbio;
  • facendo pervenire al Sig. Sauro Pioppi, autore delle segnalazioni da cui erano scaturiti i precedenti procedimenti a suo carico, la richiesta di “ritirare le denunce per la richiesta danni inoltrato dalla società nei suoi confronti e Montedori; il 07.05.2017;

Con la recidiva specifica,  infraquinquennale, reiterato,  ed essendo stato il fatto commesso durante lesecuzione della sanzione irrogatagli...”.

  1. Il Tribunale Federale, I Sezione, con decisione del 23 ottobre 2017, ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato per i fatti di cui ai punti 1 (per essersi recato il 6 maggio 2017 presso il Ciclodromo comunale di Foligno ed avere intrattenuto rapporti con esponenti di società tesserati) e 4 (per avere partecipato ufficialmente per la Federazione Ciclistica italiana alla presentazione della tappa Sagrantino del Giro dItalia il 10 maggio 2017 e per essersi recato il 16 maggio 2017 in Piazza Falosci, prima della partenza della tappa).

Il Tribunale Federale ha, quindi, irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 27 di inibizione.

 

3.- Il signor Roscini ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello che, con decisione del 21 novembre 2017, ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato per i fatti di cui ai menzionati punti 1 e 4 dell’atto di deferimento, per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 49, comma 1, lett. d), e 51, commi 1, 3, lett. a), b), c), 4 e 5, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI. La Corte ha, tuttavia, ridotto la durata della sanzione dell’inibizione da 27 a 15 mesi.

  1. Il signor Roscini ha, quindi, proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, deducendo la violazione degli artt. 34, 49 e 63 del Regolamento di Giustizia Federale FCI, dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Il ricorrente ha chiesto:
  1. in via principale: la riforma senza rinvio della decisione della Corte Federale dAppello, con l’assoluzione da ogni incolpazione, perché il fatto non sussiste;
  2. in via subordinata: l’annullamento della decisione, con rinvio, per violazione delle norme di diritto e per carente e insufficiente motivazione, con riguardo alle ipotesi di cui ai numeri 1 e 4 dell’atto di deferimento ovvero, in via ulteriormente subordinata, con riferimento all’entità della sanzione.
  3. Si è costituita la FCI, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
  4. Nell’udienza del 12 febbraio 2018, sentiti l’avv. Vincenzo Maccarone per il ricorrente, l’avv. Nuri Venturelli per la Federazione e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Come risulta dall’esposizione in fatto, la Corte Federale ha ritenuto il signor Roscini responsabile disciplinarmente per la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione, che impone l’osservanza dei principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale, in relazione al disposto dell’art. 49 dello stesso Regolamento, che disciplina le sanzioni a carico degli interessati.

I fatti per i quali il signor Roscini è stato ritenuto responsabile sono quelli descritti ai punti 1 e 4 dell’atto di deferimento: essersi recato il 6 maggio 2017 presso il Ciclodromo comunale di Foligno ed avere intrattenuto  rapporti con esponenti di società tesserati;  avere  partecipato ufficialmente per la Federazione Ciclistica Italiana alla presentazione della tappa Sagrantino del Giro d’Italia il 10 maggio 2017 ed essersi recato il 16 maggio 2017 in Piazza Falosci, prima della partenza della tappa.

  1. Un primo ordine di argomenti dedotti dal ricorrente fa leva essenzialmente sul fatto che le contestazioni mosse sono basate sul richiamo della norma di cui all’art. 49 del Regolamento di Giustizia della Federazione, che non avrebbe contenuto precettivo nei confronti dei tesserati, giacché essa si limiterebbe a delineare la tipologia di sanzioni.

Quanto sopra sarebbe stato affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 75/2017, relativa ad altro procedimento disciplinare a carico del Roscini.

Il contenuto degli obblighi gravanti sul tesserato sottoposto alla sanzione dellinibizione sarebbe definito nell’art. 56, comma 2, del Regolamento in questione, riguardante l’esecuzione delle sanzioni.

Aggiunge il ricorrente che il mancato riferimento all’art. 56 sarebbe intenzionale, giacché il contenuto della relativa norma avrebbe imposto alla Procura l’individuazione di specifiche condotte tenute in violazione degli obblighi compiutamente descritti dalla norma stessa.

6.1.  Le censure sinteticamente richiamate non sono fondate.

 

Lart. 49 del Regolamento di Giustizia, per quel che interessa in questa sede, dispone: I soggetti di cui allart. 1, che si rendano responsabili di violazione di norme statutarie, di regolamenti e disposizioni federali, sono soggetti, secondo la natura e la gravità dellinfrazione, ad una o più delle seguenti sanzioni:

Omissis

 

inibizione temporanea: nei casi di violazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni; si esplica nel divieto, per i tesserati, di ricoprire incarichi in ambito federale e/o sociale, nonché di svolgere attività nellambito della società di appartenenza e/o di intrattenere rapporti con la Federazione e con i tesserati per il periodo di durata della sanzione;

Omissis”.

 

Lart. 56, comma 2, prevede che: “A tutti coloro che sono colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, è preclusa ogni attività nellambito della FCI fino a quando la sanzione non sia stata interamente scontata. Agli stessi è altresì precluso, durante il periodo di esecuzione del provvedimento, di frequentare gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti e al personale di supporto, e seguire le corse ciclistiche sugli automezzi muniti di contrassegno”.

6.2.  Al riguardo, occorre notare, innanzi tutto, che questa seconda norma riguarda l’esecuzione delle sanzioni disciplinari a termine e, quindi, sia l’inibizione temporanea sia la squalifica (per gli atleti).

Precisato ciò, vè da osservare che il mancato riferimento alla norma dell’art. 56 non appare rivestire rilievo alcuno, giacché la tipizzazione, nel secondo periodo del comma 2 di tale articolo, di alcuni comportamenti preclusi ai tesserati colpiti da sanzioni disciplinari a termine, non esaurisce certamente il novero delle attivivietate, se è vero che, nel primo periodo della disposizione, si specifica che a tali soggetti è preclusa ogni attività nellambito della Federazione.

Un eventuale riferimento all’art. 56 non avrebbe, quindi, implicato un restringimento del ventaglio dei comportamenti preclusi al tesserato inibito.

Lart. 49 in questione, daltra parte, indica specificamente i comportamenti vietati ai tesserati colpiti da inibizione (ricoprire incarichi in ambito federale e sociale, svolgere attività nell’ambito della società di appartenenza, intrattenere rapporti con la Federazione e con i tesserati per il periodo di durata della sanzione) e ciò è sufficiente a dare concretezza alle violazioni contestate al Roscini, consistenti nell’aver contravvenuto, secondo quanto affermato dagli Organi di giustizia federali, a uno o più di tali divieti.

A confortare l’esattezza del richiamo vi è anche la circostanza che l’art. 49, oltre a prevedere i divieti imposti ai tesserati, specifica che la sanzione dell’inibizione temporanea si applica, tra l’altro, in caso di inosservanza di precedenti sanzioni.

Si tratta proprio della violazione contestata al Roscini.

 

Paffermarsi in sostanza, e conclusivamente sul punto, che ciò che rileva non è il richiamo ad un articolo del Regolamento di Giustizia anziché ad un altro, ma che il comportamento addebitato allincolpato sia sanzionabile in quanto posto in essere contravvenendo al divieto di compiere atti e assumere comportamenti riconducibili al quadro delle attività proprie della Federazione.

7   Con i due successivi motivi sono state sollevate censure relative alla concezione dei rapporti vietati ai soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione, fatta propria dalla Corte Federale dAppello.

9.1  - Con il secondo motivo, il ricorrente ha rilevato che la Corte Federale ha del tutto omesso di affrontare la tematica relativa all’esatta definizione dei rapporti con i tesserati, vietati ai sensi delle norme richiamate. Tale tematica, ha rilevato il Roscini, era stata esplicitamente sottoposta all’Organo di appello, laddove era stato evidenziato che i rapporti in questione non possono attenere a quelli di carattere personale, di amicizia e stima maturati nel corso degli anni. Si tratterebbe dei soli rapporti attinenti alle specifiche cariche o funzioni istituzionali.

9.2   - Con il terzo motivo, il ricorrente ha sottoposto a critica la valutazione effettuata nella decisione impugnata riguardo all’episodio relativo alla sua contestata presenza presso il Ciclodromo Comunale di Foligno.

La condanna sarebbe stata comminata sulla base di presunte intenzioni del Roscini, senza che vi sia stato alcun effettivo rapporto con i tesserati ed essendo risultato, tra l’altro, che il giorno della visita al Ciclodromo (6 maggio 2017) non si è svolta alcuna competizione.

Il Roscini, inoltre, non avrebbe fatto ingresso nell’impianto, essendosi intrattenuto all’esterno di esso e i rapporti con i tesserati sarebbero consistiti in un semplice saluto.

Sarebbe del tutto priva di fondamento la tesi esposta nella decisione impugnata, secondo cui il Roscini avrebbe confessato la propria responsabilità, avendo affermato di essersi reso conto di avere sbagliato. Il valore confessorio di unaffermazione potrebbe concernere l’ammissione di un fatto storico e non già una valutazione effettuata dallo stesso interessato.

 

La Corte avrebbe, quindi, inammissibilmente attribuito rilevanza all’intenzione di accedere all’impianto sportivo per assistere a una competizione, non concretizzatasi in quanto l’evento non ha avuto luogo in quella data.

9.3     - Le argomentazioni del ricorrente sopra richiamate possono essere esaminate congiuntamente, in quanto esse toccano il punto nodale costituito dall’esatta definizione della tipologia di rapporti che devono considerarsi vietati al soggetto sanzionato con l’inibizione.

Come si è prima ricordato, al soggetto inibito è fatto divieto “di ricoprire incarichi in ambito federale e/o sociale, nonché di svolgere attivinellambito della società di appartenenza e/o di intrattenere rapporti con la Federazione e con i tesserati per il periodo di durata della sanzione. Ciò precisato, osserva il Collegio che esulano senzaltro dal novero dei rapporti vietati quelli di natura personale o amicale e, in genere, tutti quei rapporti che sono estranei all’ambito proprio di attività delle Federazioni e sono inquadrabili tra le ordinarie relazioni che un soggetto intrattiene in un determinato contesto sociale.

Tale osservazione induce a collocare al di fuori dell’ambito delle attività strettamente federali (vietate al soggetto inibito) quelle relazioni che, se anche hanno avuto origine in ambito federale, sono sfociate in rapporti di conoscenza, di amicizia o di frequentazione e che consentono alle persone di frequentarsi anche per finalità non attinenti all’attivifederale.

In tale contesto, può risultare non sempre agevole stabilire se un determinato rapporto attenga o meno ad attività riconducibili alla Federazione, ma tale accertamento, se si vuole contestare una determinata frequentazione di un soggetto inibito, deve essere compiuta di volta in volta, in base alle situazioni concrete verificatesi.

Quanto detto esclude in radice che possano avere rilevanza, ai fini che qui interessano, incontri anche conviviali, purché estranei all’ambito di attivifederali, e in genere comportamenti riconducibili alle ordinarie convenzioni sociali, quali lo scambio di saluti, di auguri o di convenevoli.

Esulano, in particolare, dall’ambito di ciò che è disciplinarmente rilevante comportamenti consistenti nell’assistere, quale semplice spettatore, ad eventi sportivi organizzati dalla Federazione di cui il soggetto inibito è tesserato, anche se ciò implichi l’accesso ad impianti sportivi.

Anche se le norme federali, come nel caso di specie il menzionato art. 56, vietano la frequentazione di impianti sportivi, esse vanno interpretate secondo un criterio di ragionevolezza e, in ogni caso, in modo conforme ai principi costituzionali, che garantiscono i diritti di libertà dell’individuo.

Questo significa che il soggetto inibito allo svolgimento di attivi federali non può frequentare gli impianti sportivi per svolgere le attività proprie dei soggetti aventi un ruolo nella Federazione, ma certamente può accedervi per assistere, da semplice spettatore, ad un evento sportivo.

A tal proposito è significativo anche l’impiego, nell’art. 56, del termine frequentare”, che evoca, non il comportamento di chi assista a un evento quale spettatore, ma di chi acceda all’impianto al fine di mantenere comportamenti inseriti nel quadro di unattività usuale, riconducibile al proprio ruolo nella Federazione.

9.4. Applicando tali principi al caso in questione, si deve ritenere che l’episodio dell’accesso al Ciclodromo di Foligno non possa rivestire alcuna rilevanza disciplinare, giacché il comportamento tenuto nell’occasione dal signor Roscini non è astrattamente qualificabile come violazione di una norma federale.

È da escludere, innanzi tutto, il rilievo disciplinare dell’intenzione di accedere all’impianto per assistere all’evento sportivo, peraltro non tenutosi, così come gli scambi verbali e gli eventuali saluti con i tesserati presenti nei pressi del Ciclodromo.

Ma sarebbe stato del tutto irrilevante anche l’eventuale accesso all’impianto per assistere, quale semplice spettatore, all’evento sportivo,  laddove esso si fosse effettivamente svolto.  Come detto, in tale comportamento non è quindi ravvisabile una violazione del divieto di frequentare impianti sportivi.

Quanto al rilievo secondo cui il Roscini avrebbe confessato la propria responsabilità, rendendosi conto di avere sbagliato, è evidente che le opinioni personali dellincolpato non possono avere alcuna influenza sulla legittimità del giudizio.

Il valore confessorio di una dichiarazione può discendere unicamente dall’ammissione di fatti storici oggetto di controversia fra le parti, non certo da giudizi di valore espressi dall’incolpato e, in genere, dalle opinioni di costui, che ben possono essere fallaci o erronee in punto di fatto o di diritto.

Sotto il profilo indicato, la decisione impugnata è stata, pertanto, assunta facendo unerronea applicazione delle norme federali sopra richiamate, in quanto si è basata su fatti che non possono avere rilevanza disciplinare, secondo il disposto delle norme che vietano determinati comportamenti al soggetto cui sia stata applicata la sanzione dellinibizione.

  1. Il quarto motivo del ricorso ha ad oggetto l’altro episodio per il quale gli Organi di giustizia federale hanno ritenuto sussistente la responsabilità del Roscini, vale a dire l’aver partecipato “...ufficialmente per la Federazione Ciclistica italiana alla presentazione della tappa Sagrantino del Giro dItalia il 10.05.2017 e recandosi il 16.05.2017 in Piazza Falosci, prima della partenza della tappa Sagrantino del Giro dItalia”.

La Corte Federale, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine agli argomenti dedotti dalla difesa, che aveva posto in luce che si era trattato di una partecipazione alla presentazione della tappa del Giro dItalia quale semplice spettatore interessato all’evento sportivo.

La Corte, al fine di affermare la responsabilità dell’incolpato, si sarebbe discostata dalla contestazione, facendo riferimento ad indebiti rapporti con soggetti tesserati, in modo da ricondurre il comportamento del Roscini tra quelli espressamente vietati dall’art. 49 del Regolamento.

Il Roscini ha evidenziato, al riguardo, di avere accettato di posare per una fotografia essendogli apparso scortese negare la propria disponibilità per una foto.

Proprio le foto scattate e prodotte agli atti dimostrerebbero, peraltro, che il Roscini non era seduto al tavolo delle autorità e che non ha svolto in quell’occasione alcun ruolo ufficiale.

Del tutto privo di fondamento sarebbe l’assunto, sostenuto nella decisione impugnata, secondo cui il Roscini, col suo comportamento, avrebbe fatto intendere di rivestire ancora un ruolo nella FCI.

Nonostante quanto affermato dalla Corte, sarebbe del tutto estraneo alla ratio della norma di cui all’art. 49 del Regolamento di Giustizia Federale l’intento di impedire che il soggetto inibito assuma comportamenti tali da apparire membro attivo della Federazione.

8.1.     Rileva il Collegio che la decisione assunta dalla Corte Federale, oltre a fare riferimento al fatto della partecipazione del Roscini alla manifestazione in questione, sia pure tra il pubblico, addebita a questultimo di avere svolto nell’ambito di essa attivifederali e di avere intrattenuto indebiti rapporti con i tesserati, rappresentati nelle foto trasmesse agli organi di informazione.

Si è detto in precedenza che non può ritenersi sanzionabile il comportamento del tesserato inibito che partecipi a una manifestazione come semplice spettatore.

Non sarebbe stata, pertanto, rilevante una partecipazione del Roscini alla manifestazione quale semplice spettatore.

Il fatto è che il Roscini non si è limitato a presenziare alla stessa quale spettatore, ma è andato oltre, compiendo alcune attività sicuramente riconducibili a quelle inibite.

Risulta dagli atti che il Roscini si è fatto ritrarre in compagnia di rappresentanti istituzionali della Federazione, organizzatori della manifestazione, in fotografie destinate ai mezzi di informazione. Occorre tenere presente che la manifestazione in questione non era una competizione sportiva, ma la presentazione di una competizione inserita nel quadro di un evento sportivo di grande rilevanza, quale il Giro dItalia.

Il fatto che il Presidente del Comitato della Regione in cui si svolge l’evento, colpito da una sanzione inibitoria, intrattenga pubblicamente rapporti con tesserati e si faccia ritrarre in compagnia degli organizzatori di un evento nellambito di una manifestazione tesa a conferire visibiliall’evento stesso può certamente implicare lo svolgimento di unattività preclusa al tesserato inibito. Si tratta di attività che, infatti, ben possono essere inquadrate tra quelle proprie della Federazione e, segnatamente, dell’organo di vertice del Comitato Regionale.

Né appaiono manifestamente irragionevoli o fallaci quei passaggi della motivazione nei quali si addebita al Roscini un intento di riappropriarsi del suo ruolo. Non è, infatti, irragionevole l’aver ritenuto che in determinati comportamenti vi potesse essere il tentativo di accreditare l’immagine di un soggetto comunque (ancora) impegnato nelle attività della Federazione.

Il Collegio, pertanto, ritiene che la motivazione addotta a fondamento del giudizio di responsabilità per tale episodio sia conforme alle norme del Regolamento di Giustizia e sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza, logicità, coerenza, completezza.

La decisione, sotto questo aspetto, si sottrae, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente.

 

  1. Con il quinto motivo di ricorso, il signor Roscini ha dedotto la violazione dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia Federale, dell’art. 12 bis dello Statuto CONI e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo è diretto a censurare la decisione per l’aspetto relativo all’entità della sanzione base, fissata in mesi 5 per ogni violazione.

La determinazione della sanzione, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con  quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 75/2017, che aveva ritenuto eccessiva la sanzione inflitta allo stesso ricorrente per violazioni consistenti in comportamenti analoghi a quelli presi in considerazione in questa sede.

Il motivo è proposto solo in via subordinata, per cui può prescindersi ora dall’esame dello stesso. È, infatti, evidente che la Corte dAppello Federale, a seguito del parziale accoglimento del ricorso in esame e del conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata in questa sede, dovrà provvedere nuovamente a commisurare la sanzione, che dovrà essere fissata tenendo conto dell’affermata assenza di responsabilità dellincolpato per il primo episodio contestato  e  di  quanto  sopra  precisato  riguardo  ai  limiti  entro  i  quali  può  ravvisarsi  una responsabilità disciplinare per la partecipazione a manifestazioni organizzate dalla Federazione. In ogni caso la Corte dAppello Federale dovrà anche fare applicazione di quanto affermato, con riferimento all’entità della sanzione, da questo Collegio di Garanzia con la citata decisione n. 75 del 2017.

  1. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione  impugnata  e  con  rinvio  alla  Corte  Federale  dAppello,  che  dov pronunciarsi nuovamente, in diversa composizione, sulla base dei principi esposti, con una congrua riduzione della sanzione inflitta al ricorrente.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate.

 

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone il rinvio alla Corte Federale dAppello della FCI in diversa composizione.

 

 

Spese compensate.

 

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 febbraio 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Giovanni Iannini

 

 

 

 

Depositato in Roma in data 22 marzo 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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