CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta.- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14 del 22/03/2018 –Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 14

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Stefano Bastianon

Laura Santoro 

Alfredo Storto - Componenti 

 

  ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 111/2017, presentato, in data 13 dicembre 2017, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone, con studio in Perugia, via Fani, n. 14;

 

 

contro

 

 

 

l Federazion Ciclistica   Italian (FCI) i person de legal rappresentante   p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli, presso il cui studio in Roma, Piazza Apollodoro,

n. 26, è elettivamente domiciliata;

 

 

 

avverso

 

 

la decisione, pronunciata in data 21 novembre 2017 - con motivazione depositata il successivo 30 novembre nel comunicato n. 17/2017 - della Corte Federale dAppello - I Sezione della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di precedente decisione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, è stata comminata al sig. Carlo Roscini la sanzione dell’inibizione per mesi 10 e giorni 20.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 12 febbraio 2018, il difensore del ricorrente - sig. Carlo Roscini - avv. Vincenzo Maccarone; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La Procura Federale della Federazione Ciclistica Italiana (in prosieguo anche FCI) ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale del tesserato Carlo Roscini, Presidente del Comitato Regionale dellUmbria, per non avere ottemperato all’obbligo di astenersi dalle attività federali, in osservanza della sanzione dellinibizione, comminata in precedente procedimento disciplinare.
  2. Il Tribunale Federale, I Sezione, con decisione del 4 maggio 2017, ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato e ha irrogato la sanzione dellinibizione per mesi 12, oltre mesi quattro per la recidiva, per la violazione dellobbligo di astenersi dalle attivifederali durante il periodo di  inibizione, violando in tal modo l’art. 1.1 e 56.2 del Regolamento  di  Giustizia Sportiva della Federazione Ciclistica Italiana.

In particolare, è stata affermata la responsabilità del Roscini per i seguenti comportamenti:

 

- (1) per avere presenziato ai Campionati italiani Ciclocross 2017svoltisi il 6 -7-8- gennaio 2017 in località Silvelle di Trebaseleghe - Padova;

  • (2) per aver partecipato, nella sua veste di Presidente del C.R. Umbria, alla cena socialindetta dalla A.S.D. Massa Martana, e per aver proceduto, nel corso della stessa, alle premiazioni degli atleti e dirigenti di tale sodalizio;
  • (3) per aver sottoscritto, in qualidi Presidente del C.R. Umbria, in data 16.2.2017, la ricevuta di incasso n. 64 del 2017...;
  • (4) per aver partecipato attivamente alla organizzazione della festa della premiazione Challenge Rosa 2016, svoltasi in Città di Castello (PG) il 25.2.2017, concordando con gli organizzatori la data ed il programma di tale manifestazione;
  • (5) per aver partecipato attivamente alla manifestazione sportiva denominata “Gran Fondo dellAmoresvoltasi in Terni il 26.2.2017, frequentando larea di gara ed in particolare quella antistante il punto di arrivo della gara stessa e proponendosi per le rituali foto con gli organizzatori ed il personale tecnico federale”.
  1. Il Roscini ha proposto reclamo alla Corte Federale dAppello, che, con decisione del 17 luglio 2017, ha escluso, per mancanza di prova certa, la responsabilità dell’incolpato per la condotta di cui al precedente numero (1), consistente nellavere presenziato ai Campionati italiani Ciclocross 2017” svoltisi il 6-7-8 gennaio 2017 in località Silvelle di Trebaseleghe - Padova, e ha rigettato nel resto l’appello, con conferma della sanzione applicata.
  2. Il Roscini ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n. 75, pronunciata in data 26 settembre 2017 e depositata il successivo 12 ottobre, ha accolto il ricorso, con rinvio alla Corte Federale dAppello.
    • Il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la decisione della Corte Federale dAppello, che aveva confermato la sanzione inflitta dal Tribunale Federale, fosse affetta da vizio della motivazione sotto un duplice profilo, attinente, l’uno, alla valutazione del comportamento consistente nella sottoscrizione della ricevuta di incasso e, l’altro, alla misura della sanzione inflitta.
    • Sotto il primo profilo, la decisione del Collegio di Garanzia ha evidenziato che: ...dalla lettura della sentenza della Corte Federale dAppello si evince che il comportamento in oggetto viene addebitato al sig. Roscini in base al motivo che “nel documento in questione (...) non si rinviene alcun elemento (...) che possa, anche lontanamente,  porre in dubbio la riferibilità dellatto al signor Roscini, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale umbro della F.C.I.. Tale elemento viene, quindi, espressamente identificato in “una semplice cancellazione, anche a penna, del nome del signor Roscini, ovvero in “una semplice aggiunta, anche a penna, del nome delleffettiva persona che ha apposto la firma, ovvero ancora in “una delega espressamente conferita a terzi.

Tale motivazione rivela profili di evidente contraddittorietà posto che si addebita al sig. Roscini un comportamento, costituente violazione del divieto di cui all'art. 56, 2° comma, R.G. F.C.I., per il fatto di non aver posto in essere attiviche, ove realizzate, avrebbero invece certamente costituito una violazione del divieto di compiere attività per la Federazione nel periodo durante il quale il ricorrente risultava inibito.

A ciò si aggiunge che la differenza grafica tra la sottoscrizione apposta al documento in contestazione e la firma dello stesso ricorrente, risultante da altri atti ufficiali, fa ritenere verosimilmente non riconducibile allo stesso l'attività contestata”.

    • Riguardo all’altro profilo, il Collegio ha rilevato che la Corte Federale avrebbe dovuto tenere conto, nel determinare la misura della sanzione, dell’esclusione di responsabilità per uno dei comportamenti addebitati.

Ha, inoltre, evidenziato che la sanzione inflitta risultava comunque eccessiva in relazione ai comportamenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

  1. Con decisione pronunciata in data 21 novembre 2017 (motivazione depositata il successivo

 

30 novembre nel comunicato n. 17/2017), la Corte Federale dAppello - I Sezione della Federazione Ciclistica Italiana, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento, ha comminato al Roscini la sanzione dell’inibizione per mesi 10 e giorni 20, confermando la condanna in relazione all’episodio della sottoscrizione della bolletta di incasso e ritenendo coperte da giudicato le altre contestazioni.

  1. Avverso tale decisione il Roscini ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

 

Egli ha dedotto, innanzi tutto, la violazione dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia Federale F.C.I., dell’art. 12 bis, terzo comma, dello Statuto CONI, del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 75/17 Reg. Sent. con specifico riferimento alla condanna per l’incolpazione di cui al punto (3) (sottoscrizione di bolletta di incasso).

    • Il ricorrente ha rilevato, innanzi tutto, la violazione della regola per la quale, in sede di rinvio, l’organo giudicante deve avere composizione diversa rispetto al giudizio in esito al quale è stata emessa la decisione oggetto di annullamento. Ha precisato, al riguardo, che tale regola è volta ad assicurare maggiore terzietà di giudizio.

Nel caso di specie, ha osservato il ricorrente, il Collegio nel giudizio di rinvio era composto per i 2/3 dagli stessi giudici che avevano adottato la decisione annullata con rinvio.

    • La Corte Federale dAppello si sarebbe palesemente discostata, poi, dai principi fissati dal Collegio di Garanzia riguardo alla questione della sottoscrizione della ricevuta d’incasso, avendo operato una ricostruzione dei fatti caratterizzata da due ipotesi alternative, ritenute entrambe fonte di responsabilità disciplinare: sottoscrizione della ricevuta di incasso da parte del Roscini ovvero, in alternativa, sottoscrizione della Segretaria del Comitato Regionale dell’Umbria, che non avrebbe potuto agire in tale modo senza che il Roscini l’avesse autorizzata o ne fosse a conoscenza.

Tale ricostruzione dei fatti, fondata su mere supposizioni e congetture, sarebbe, inoltre, del tutto estranea all’atto di contestazione della Procura Federale.

    • Il ricorrente ha dedotto,  altresìla violazione dell’art.  34 del Regolamento di Giustizia Federale F.C.I., dell’art. 12 bis, terzo comma, dello Statuto CONI, del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 75/17 Reg. Sent., con specifico riferimento agli altri fatti oggetto di contestazione.

Erroneamente la Corte Federale dAppello avrebbe ritenuto che il Collegio di Garanzia dello Sport non abbia fissato principi di diritto in relazione agli altri fatti contestati.

Tali principi, invero, sarebbero desumibili dal punto 10 della decisione del Collegio di Garanzia, in cui si legge: Né può assumere rilievo, a fondamento del giudizio di colpevolezza del ricorrente, solo il richiamo normativo operato dalla Corte Federale dAppello allart. 491° comma, lett. d, del Regolamento di Giustizia, oltre che allart. 56, 2° comma, considerato che lart. 56, 2° comma, dispone quali sono i comportamenti vietati a coloro che siano “colpiti da provvedimenti disciplinari a termine” e lart. 49, 1° comma, lett. d, specifica il contenuto della sanzione dellinibizione temporanea, che si colloca allinterno della più generale categoria dei provvedimenti disciplinari a termine e dunque delinea la sanzione in sé e non già il fatto costituente lillecito disciplinare”.

Con ciò sarebbe stata sollecitata una nuova analisi del disposto dellart. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia, alla luce delle censure avanzate dalla difesa.

    • Il ricorrente ha concluso richiedendo, in via principale, che sia accertata la violazione del principio di diritto affermato nella sentenza n. 75/2017, con assoluzione, senza rinvio, del ricorrente da ogni incolpazione, con la formula “perché il fatto non sussiste; in via subordinata, che sia annullata senza rinvio la decisione impugnata, con assoluzione del deferito con la formula perché il fatto non sussiste”, con riferimento al punto n. 3, e che sia disposto annullamento con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione dettando lo specifico principio di diritto con riferimento alle contestazioni n. 2, 4 e 5.
  1. Si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana, che ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
  2. Nell’udienza del 12 febbraio 2018, sentiti l’avv. Vincenzo Maccarone per il ricorrente, l’avv. Nuri Venturelli per la Federazione e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 Considerato in diritto 

 

 

  1. Il Collegio ritiene dirimente la questione relativa alla composizione della Corte Federale dAppello nel giudizio di rinvio, sollevata dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.

È incontestato che due dei membri del collegio che aveva emesso la decisione oggetto di annullamento con rinvio (il Presidente, avv. Antonio Villani, e il Relatore estensore, avv. Claudio Cesare Iacovoni) hanno fatto parte anche del collegio che ha emesso la decisione impugnata in questa sede.

  1. Al riguardo si devono ricordare, anche in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, i principi dettati in materia nel processo civile.

La norma di riferimento, in materia di annullamento con rinvio, è l’art. 383, comma 1, c.p.c., il quale dispone: La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nellarticolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto riguardo al significato da attribuire alla previsione ...rinvia la causa ad altro giudice..., ha evidenziato che il rispetto del c.d. principio di alterità impone comunque che non vi sia identità tra i soggetti che hanno composto l’organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata e quelli che hanno costituito il giudice del rinvio (Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5087; in senso conforme: Cass. civ., sez. VI, ord. 5 maggio 2017, n. 11120; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 novembre 2014, n. 24042; Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1527).

La citata sentenza delle Sezioni Unite, nell’escludere in ogni caso la sussistenza del vizio di incompetenza nell’ipotesi che il giudizio di rinvio si sia svolto innanzi allo stesso ufficio giudiziario indicato nella sentenza di Cassazione, anche laddove si tratti della stessa Sezione, ha evidenziato in proposito che Quello che potrà sussistere è il vizio della mancata alterità del Giudice, ma tale vizio sussisterà sia nel caso in cui la sezione sia la stessa, se almeno uno dei componenti sia stato presente nella precedente decisione, sia nel caso che la sezione sia diversa, se nel frattempo a tale sezione sia stato assegnato uno dei magistrati che pronunziarono la sentenza cassata, sia, addirittura, nel caso che il giudice del rinvio sia un ufficio giudiziario diverso, se a decidere sia un magistrato che, avendo partecipato alla pronunzia cassata, si sia successivamente trasferito presso questo diverso ufficio. Questo vizio attiene alla costituzione del Giudice e rileva ex art. 158 c.p.c., per violazione del precetto della sentenza,   secondo   cui   il  giudice   del   rinvi non   può   essere   costituito   dai   magistrati specificamente indicati nella sentenza impugnata, precetto espresso con le formule varie (“altra sezione” o in diversa composizione) o addirittura insito nel rinvio ad altro ufficio giudiziario”.

I principi enunciati dalle Sezioni Unite sono stati ritenuti applicabili anche nell’ambito del processo amministrativo (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 marzo 2009, n. 29).

  1. Occorre rilevare che tali principi sono stati recepiti anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, giacché l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI dispone: Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia allorgano di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”.

Nella disposizione ora richiamata si rinviene la precisazione espressa secondo cui, a seguito del rinvio, l’organo di giustizia federale deve pronunciarsi in diversa composizione e, quindi, secondo quanto sopra precisato, deve essere composto da persone fisiche diverse da quelle che avevano costituito lorgano che ha emesso la decisione annullata con rinvio.

Spetta, ovviamente, alle singole Federazioni adottare, anche di volta in volta, le misure idonee a superare eventuali difficoltà nella costituzione dei collegi che devono comporre l’organo di giustizia.

  1. Il rilevato vizio nella costituzione dellorgano giurisdizionale comporta la dichiarazione di nullità della impugnata decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Ciclistica Italiana, alla quale deve essere disposto quindi il rinvio affinché si pronunci nuovamente sulla questione in diversa composizione.
  2. Fermo quanto sopra rilevato, il Collegio, per economia processuale, non può esimersi dal rilevare che non appare condivisibile la (nuova) motivazione posta a sostegno dell’affermata responsabilità del Roscini per l’episodio della sottoscrizione della ricevuta d’incasso. La responsabilità dell’incolpato è stata, infatti, basata su fatti meramente ipotetici, quale la possibilità, ritenuta alternativa a quella della diretta sottoscrizione da parte del Roscini, che la ricevuta sia stata sottoscritta dalla Segretaria del Comitato Regionale e che costei fosse stata a ciò autorizzata dallo stesso Roscini o che, comunque, questultimo ne fosse a conoscenza.

Ciò a tacere del fatto che tali ricostruzioni sono estranee all’atto di contestazione della Procura, che aveva riguardato unicamente l’ipotesi accusatoria della sottoscrizione da parte del Roscini della ricevuta d’incasso.

  1. Le spese del giudizio devono essere poste a carico della Federazione Ciclistica Italiana, risultata soccombente.

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio alla Corte Federale dAppello presso la FCI in diversa composizione.

 

 

Condanna la resistente Federazione Ciclistica Italiana al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

 

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 12 febbraio 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Giovanni Iannini

 

 

 

 

Depositato in Roma in data 22 marzo 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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