CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22 del 24/04/2018 –Daniele Martignoni/Federazione Italiana Motonautica
Decisione n. 22
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon
Cristina Mazzamauro
Laura Santoro - Componenti
Alfredo Storto - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2018, presentato, in data 19 marzo 2018, dal sig. Daniele Martignoni, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio,
contro
la Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.), rappresentata e difesa dall’avv. Patrizio Rubechini,
avverso
il provvedimento, emesso nei suoi confronti con delibera del Consiglio Federale della FIM del 20 febbraio 2018, comunicato allo stesso ricorrente in data 22 febbraio u.s., con il quale è stata disposta la sospensione "per l'anno in corso e quindi sino al 31/12/2018, in via cautelativa del tesserato Daniele Martignoni dallo svolgimento di attività agonistica, sospendendo inoltre il medesimo da ogni attività e incarico dirigenziale nell'ambito della FIM".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 17 aprile 2018, l’avv. Cesare Di Cintio, per il resistente, sig. Daniele Martignoni; l’avv. Patrizio Rubechini, per la resistente FIM, nonché il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Alfredo Storto.
Ritenuto in fatto
- A seguito di apposite istanze, la Federazione Italiana Motonautica (FIM) concedeva a Daniele Martignoni, già suo tesserato, il nullaosta al tesseramento presso l’omologa Federazione Svizzera, prima per l’anno 2015 e, quindi, per l’anno 2016.
In relazione ad analoga richiesta formulata per il 2017 e in ossequio al mutato quadro normativo federale, il Martignoni depositava il 1° marzo 2017, presso la FIM, un’attestazione della propria domiciliazione nel Comune di Sorengo, in Canton Ticino, rilasciata su carta intestata di quel Municipio.
Sennonché quest’ultimo, compulsato sul punto dalla Federazione Motonautica, comunicava che il Martignoni non figurava nel proprio Controllo Abitanti, risultando pertanto sconosciuto alla Municipalità.
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- Su denuncia della FIM, la Procura della Repubblica di Milano otteneva il rinvio a giudizio dell’indagato con la fissazione della prima udienza dibattimentale per il 18 giugno 2018, nel mentre analoga indagine avviata dalla Procura Federale della FIM veniva archiviata, in accordo con la Procura Generale del CONI, proprio perché all’epoca dei fatti il Martignoni non era tesserato presso la Federazione italiana.
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- Il Consiglio Federale della FIM, appreso del rinvio a giudizio, con delibera n. 16 del 20 febbraio 2018 disponeva la sospensione cautelativa di questi, che frattanto aveva ottenuto il tesseramento per il 2018, per tutto l’anno in corso, dallo svolgimento dell’attività agonistica e da ogni attività e incarico dirigenziale nell'ambito della FIM.
- Questo provvedimento veniva comunicato il 22 febbraio 2018 all’interessato, il quale lo ha impugnato innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone l’annullamento.
- In primo luogo, il ricorrente deduce in ordine alla competenza di questo Collegio, radicata a suo avviso ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto del CONI e dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) del CONI, per il fatto che il provvedimento impugnato costituirebbe una decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale; inoltre, anche l’art. 47, comma 2, dello Statuto della FIM riconoscerebbe la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – TNAS (da intendersi oggi come riferimento al Collegio di Garanzia dello Sport) nel caso in cui «siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale».
- Nel merito, il ricorrente lamenta l’assoluta illegittimità ovvero la nullità del provvedimento impugnato costituito da una mera comunicazione sulla scorta di elementi, enunciati nelle premesse, ignoti ovvero destituiti di fondamento.
In particolare:
- la competenza del Consiglio Federale, attinta dall’art. 26 (comma 6), lettera i), dello Statuto della FIM [«Il Consiglio: (…) i) (…) delibera altresì in merito ai tesseramenti»)], non consentirebbe in realtà l’adozione di provvedimenti afflittivi ovvero di misure cautelari, corrispondendo piuttosto alla funzione amministrativo-gestionale statutariamente affidata al Consiglio, anche in ossequio al principio di separazione dei poteri di gestione sportiva e di esercizio della giustizia federale;
- per l’adozione di misure cautelari a carico dei tesserati, peraltro contenute in tempi ben diversi da quelli previsti dall’atto gravato, il Regolamento di Giustizia della FIM prevede una puntuale procedimentalizzazione, nella specie del tutto omessa, che, procedendo da una richiesta del Procuratore Federale nell’ambito di un procedimento disciplinare, viene decisa dal Tribunale Federale nel rispetto dei principi della difesa e del contraddittorio;
- il provvedimento impugnato sarebbe afflitto da difetto di motivazione in quanto: il parere pro- veritate n. 5 del 2017, emesso dalla Sezione Consultiva di questo Collegio di Garanzia – menzionato genericamente nelle premesse del provvedimento, non allegato ad esso e reperito aliunde – non solo avrebbe un oggetto ben più limitato di quello oggi in discussione, ma concluderebbe addirittura per la «carenza di giurisdizione della Federazione e la sostanziale inapplicabilità dei provvedimenti afflittivi previsti dai regolamenti nei confronti dei tesserati». Inoltre il saggio redatto da Patrizio Rubechini, pure enumerato nelle premesse, non sarebbe stato né allegato né reso reperibile, al pari del provvedimento di rinvio a giudizio disposto dal Giudice del Tribunale di Milano – in relazione al quale neppure sarebbero stati indicati il reato ascritto e il numero del procedimento penale pendente – e del provvedimento fatto oggetto dell’odierna impugnazione, non altrimenti pubblicato o comunicato.
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- Con lo stesso ricorso, il Martignoni ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato, anche con decreto presidenziale reso ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera d), del CGS del CONI.
- Con decreto, prot. n. 248 del 2018, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, ordinando alla FIM la produzione di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio de quo.
- La FIM, adempiuto l’incombente istruttorio, si è difesa eccependo in primo luogo l’incompetenza di questo Collegio di Garanzia tenuto conto, per un verso, che il provvedimento impugnato non sarebbe una decisione emessa «dai relativi organi di giustizia», così come previsto dall’art. 54, comma 1, CGS e, per altro verso, che questo sarebbe stato impugnabile innanzi al Tribunale Federale, ai sensi degli artt. 42, primo comma, lettera b) [«E’ attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: (…) b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni»], e 65 del medesimo Regolamento («Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale. La Corte Federale di appello giudica in secondo grado…»).
- Inoltre, fermo restando che nella specie non verrebbe in rilievo alcuna attività arbitrale di questo Collegio regolata in via esclusivamente intertemporale dall’art. 65, comma 2, RGS, lo stesso articolo 71, secondo comma, del Regolamento di Giustizia federale («Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o del Collegio de revisori dei conti»), andrebbe interpretato analogicamente nel senso che al Tribunale Federale, al pari dell’impugnativa degli atti del Consiglio promossa dai componenti assenti o dissenzienti di questo, vanno devolute anche quelle azionate da altri soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento sportivo, quale l’essere un atleta tesserato o comunque versare in condizioni analoghe a quelle dell’odierno ricorrente.
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- Ancora, ad avviso della FIM, da un lato, l’odierna impugnativa sarebbe inammissibile laddove solleciterebbe al Collegio di Garanzia un riesame nel merito, sostanziato in una rilettura delle risultanze probatorie diversa da quella operata dal Consiglio Federale, nel mentre, dall’altro lato, il potere cautelare contestato dal Martignoni sarebbe riconoscibile in capo all’organo federale in questione alla stregua della c.d. teoria dei poteri impliciti e, nella specie, quale necessario risvolto della competenza in materia di tesseramenti.
- All’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato la Procura Generale dello Sport, la FIM e il procuratore del signor Martignoni, questi ultimi ribadendo le proprie conclusioni e la Procura Generale invocando l’applicazione dell’art. 70, primo comma, del Regolamento di Giustizia della FIM, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Considerato in diritto
2 Il ricorso oggi in esame è stato proposto dal tesserato Martignoni avverso il provvedimento, n. 16 del 20 febbraio 2018, col quale il Consiglio Federale della Federazione Italiana Motonautica (FIM) lo ha sospeso in via cautelare, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 2018, dallo svolgimento di attività agonistica nonché da ogni attività e incarico dirigenziale nell'ambito della FIM.
2.1. Sostiene preliminarmente il ricorrente che la competenza di questo Collegio di Garanzia si radichi, ai sensi degli artt. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) del CONI e dell’art. 47, comma 2, dello Statuto Federale, in quanto il provvedimento lesivo non sarebbe altrimenti censurabile per via endofederale non essendo previsto da quell’ordinamento, per esso, alcun rimedio giustiziale.
2.2. A tale assunto, si sono opposte sia la FIM sia, con deduzioni dibattimentali, la Procura Generale dello Sport, invocando specifiche previsioni ordinamentali.
In primo luogo, la FIM ha dedotto che il provvedimento adottato dal Consiglio Federale non sarebbe ricorribile innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport in quanto, per la natura amministrativo-gestionale dell’organo emanante, non costituirebbe una decisione emessa nell’ambito dell’ordinamento federale da uno dei «relativi organi di giustizia», come richiesto proprio dall’art. 54, comma 1, del CGS.
- L’eccezione formulata in questi termini è infondata.
3.1. E infatti, con la decisione n. 56 del 2017, proprio questa Sezione ha già chiarito, richiamando anche la trama motivatoria della propria decisione n. 46 del 2016, che non sussiste una lacuna legislativa in tutti quei casi in cui l’impugnativa al Collegio di Garanzia assuma ad oggetto un atto endofederale, denunciato come lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché esso non sia stato emesso dagli organi della giustizia federale.
3.2. Ne discende che la provenienza soggettiva del provvedimento non costituisce di per sé ragione idonea a rendere inoperativa la previsione dell’art. 54, comma 1, del CGS allorché questo, benché di rango non giustiziale, integri comunque una di quelle «decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale» (sulla cui ampiezza v., da ultimo, la decisione
n. 74 del 2017 delle Sezioni Unite di questo Collegio).
4 Le eccezioni sollevate sia dalla FIM sia dalla Procura Generale dello Sport colgono invece nel segno con riferimento proprio al profilo riguardante la possibile impugnazione davanti al Collegio di Garanzia solo delle «decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale».
4.1. In particolare, se è vero che, alla stregua dell’art. 73, secondo comma, del Regolamento di Giustizia federale, le deliberazioni del Consiglio Federale sono impugnabili innanzi al Tribunale Federale soltanto dai componenti assenti o dissenzienti dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti, tale previsione, tuttavia, si limita a regolare, quanto alle condizioni dell’azione, il regime ordinario di impugnazione degli atti consiliari corrispondenti nel loro contenuto alla generale funzione amministrativo-gestionale di quell’organo scolpita dall’art. 26 dello Statuto.
Le decisioni relative alle questioni che rientrano nell’area delle funzioni tipiche del Consiglio Federale, ai sensi dell’indicata disposizione, generano dunque una legittimazione ad impugnare riservata ai componenti che non abbiano contribuito alla formazione della volontà dell’organo ovvero ai componenti dell’organismo di controllo istituito dall’art. 31 e regolato dall’art. 32 del medesimo Statuto.
4.2. Senonché nel caso di specie, il Consiglio Federale – a fronte dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente e del suo rinvio a giudizio in sede penale – ha ritenuto di esercitare, per gli stessi fatti, autonomi poteri di sospensione cautelare del tesserato, in tesi attorea senza neppure assicurargli il diritto di difesa già nella sua prima e fondamentale guarentigia costituita dal rispetto del contraddittorio e, comunque, in assenza di qualsivoglia riferimento normativo e ordinamentale in ordine sia alla procedimentalizzazione del percorso decisionale, sia al tipo e alla durata della misura adottabile.
• Il Consiglio Federale ha dunque emanato un atto di natura formalmente amministrativa, ma privo di contenuti organizzativi ovvero ordinamentali che assume, nei confronti dell’interessato, il valore di un provvedimento afflittivo il cui scopo finisce per ricollocarlo nell’area delle decisioni normalmente rimesse alla competenza degli Organi di giustizia federali.
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- Ora, la qualificazione giuridica sostanziale, che deriva all’atto oggi impugnato dal modo in cui è stato esercitato il potere dal Consiglio Federale, ne consente senz’altro l’impugnazione innanzi al Tribunale Federale al tesserato che assuma di averne patito gli effetti lesivi, alla stregua delle regole contenute nel Regolamento di Giustizia della FIM per cui «il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale. La Corte Federale di appello giudica in secondo grado…» (art. 65, primo comma) e «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato o risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (art. 70, primo comma, articolo rubricato “Ricorso della parte interessata”).
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4.3. Né a diverse conclusioni conduce l’art. 47, comma 2, dello stesso Regolamento, invocato dal ricorrente per radicare la competenza di questo Collegio, che così dispone: «è riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale (…)».
• In primo luogo, anche questa norma richiede(va) per l’attivazione del TNAS l’esaurimento dei gradi di giustizia endofederali ovvero la loro inesistenza.
• Inoltre, come si evince chiaramente dalle previsioni dell’art. 65, comma 2, del CGS e come è stato chiarito dal parere n. 2 reso nel 2015 con riguardo a detto articolo dalla Sezione Consultiva di questo Collegio, «l’esatta interpretazione della norma spinge indubbiamente verso la pacifica considerazione della cessazione di ogni attività da parte del Tnas che, oltre ad aver esaurito da tempo tutto il contenzioso precedentemente ivi incardinato, non dispone più di una propria struttura amministrativa di riferimento. Analogamente, può considerarsi ragionevolmente esaurita, altresì, la provvisoria competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Tnas, che ha amministrato le controversie ad esso devolute, con tale modalità, solo relativamente ai limitati casi di impugnazioni di provvedimenti federali depositate a far data dal 1 luglio 2014».
1.1. Alla mancanza di uno spazio di ultrattività della precedente disciplina, dovrebbe peraltro corrispondere l’adeguamento delle norme statutarie della FIM, tra le quali proprio l’art. 47, comma 2, qui evocato, adottate nel 2012 e mai allineate al nuovo modello organizzativo della Giustizia Sportiva presso il CONI. Allineamento che, invece, costituisce attività indispensabile e al compimento della quale, pertanto, il Collegio ritiene di sollecitare la Federazione a provvedere quanto prima.
1.2. Da tutto quanto fin qui considerato emerge, dunque, che il provvedimento oggi in questione poteva essere impugnato innanzi al Tribunale Federale, con ricorso peraltro tutt’ora proponibile all’esito dell’accoglimento, da parte di quell’Organo di giustizia, di un’eventuale istanza di rimessione in termini in ragione della complessità della vicenda giuridica esaminata.
Ciò comporta, in definitiva, che l’impugnativa proposta innanzi a questo Collegio, riguardando un provvedimento devolvibile innanzi agli Organi di giustizia federali, è inammissibile.
- Le spese possono essere compensate tenuto conto dell’assoluta novità e della complessità della questione decisa.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 17 aprile 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Alfredo Storto
Depositato in Roma, in data 24 aprile 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face