CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 18/05/2018 –Ad Club Unione Basket Sicilia/Federazione Italiana Pallacanestro
Decisione n. 28
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Emanuela Loria - Relatrice
Alfonso Celotto
Manuela Sinigoi
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 2/2017, avviato, con ricorso presentato in data 9 gennaio 2017, dalla AD Club Unione Basket Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Mauceri, rappresentata e difesa dall’avv. Achille Reali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Isonzo, n. 42/A;
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Petrucci;
e nei confronti
del sig. Riccardo Caruso, in proprio e in qualità di Presidente pro tempore del Comitato Regionale della FIP della Regione Sicilia, nonchè del sig. Salvatore Curella, in proprio e nella qualità di Consigliere Regionale del
Comitato Regionale FIP della Regione Sicilia, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Cassì e elettivamente domiciliati in Ragusa, presso il suo studio, Via Archimede, n. 18;
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro in data 1 dicembre 2016, n. 19, su C.U. n. 537, in pari data, 1 dicembre 2016, comunicata il 14 dicembre 2016, pubblicata sul sito federale il 14 dicembre 2016, con la quale è stato respinto il ricorso, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Organico FIP, proposto da AD Club Unione Basket Sicilia avverso la validità dell’Assemblea elettiva Regionale delle Società della Sicilia e del Collegio Elettorale Regionale per l’elezione dei delegati alla 46^ Assemblea Generale, tenutisi a Palermo in data 16 ottobre 2016 e, per l’effetto, per l’annullamento dei risultati conseguiti nella predetta Assemblea Elettiva Regionale e la conseguente proclamazione, da parte del Presidente dell’Assemblea, del Presidente del Comitato Regionale FIP Sicilia e dei n. 6 Consiglieri del medesimo Comitato Regionale di cui al verbale dell’Assemblea del quale è chiesto l’annullamento con il presente ricorso con ogni consequenziale provvedimento.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 15 marzo 2017, l’avv. Achille Reali, per la ricorrente, AD Club Unione Basket Sicilia, nonché l’avv. Enrico Cassì, per i resistenti, sigg. Riccardo Caruso e Salvatore Curella;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, cons. Emanuela Loria.
Ritenuto in fatto
- La AD Club Unione Basket Sicilia proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Organico FIP, nei confronti dell’Assemblea Elettiva Regionale per il quadriennio olimpico 2017/2020 delle società della Sicilia affiliate alla FIP e del Collegio Elettorale Regionale per l’elezione dei Delegati alla 46^ Assemblea Generale della FIP.
- Con decisione n. 19/2016, resa in data 1 dicembre 2016 e comunicata in data 14 dicembre 2016, la Corte d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro rigettava il ricorso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Organico FIP, proposto dall’Associazione AD Club Unione Basket Sicilia avverso la validità dell’Assemblea Elettiva Regionale delle Società della Sicilia e del Collegio Elettorale per l’elezione dei Delegati alla 46^ Assemblea Generale, tenutisi in Palermo il 16 ottobre 2016.
- La Corte d’Appello ha ritenuto la domanda formulata dalla parte ricorrente infondata in tutti e cinque i motivi di impugnativa.
- Avverso la citata decisione n. 19/2016 della Corte d’Appello Federale, la AD Club Unione Basket Sicilia ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, deducendo i seguenti vizi:
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 del Regolamento Organico della FIP. Omessa e/o insufficiente motivazione. La Corte Federale avrebbe errato nel ritenere legittima l’elezione avvenuta “per acclamazione” del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e non avrebbe in alcun modo motivato la legittimità di tale procedimento seguito per l’intera Commissione Scrutinio in asserita violazione dell’art. 6 del Regolamento Organico della FIP.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 del Regolamento Organico della FIP. Omessa e/o insufficiente motivazione. La decisione della Corte Federale d’Appello avrebbe errato nel ritenere legittimo l’operato della Commissione Scrutinio e della Commissione Verifica dei poteri, poiché dalla carenza di trasparenza nella distribuzione delle schede ne sarebbe, invece, derivata la violazione della segretezza del voto, in spregio agli artt. 5 e 9 del Regolamento Organico della FIP.
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 26 del Regolamento Organico. Omessa e/o insufficiente motivazione.
Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la commistione avvenuta tra l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Collegio Elettorale Regionale. Insufficiente sarebbe, sul punto, la motivazione del rigetto della lamentata illegittimità da parte della Corte d’Appello Federale, che ha così argomentato: “gli ordini del giorno sono stati modificati soltanto nella forma di elencazione dei punti ma non anche nella sostanza… Non sembra poi che una modifica della trattazione cronologica dei punti contenuti nell’ordine del giorno ovvero un raggruppamento di più punti in uno solo possa costituire una nullità di un’assemblea”.
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Regolamento Organico. Omessa e/o insufficiente motivazione.
La ricorrente si duole della tardività della pubblicazione federale dell'elenco definitivo delle società ammesse al voto, avvenuta due giorni prima della data dell’Assemblea, perché ne sarebbe derivata una compressione delle garanzie dell’intera Assemblea.
Il Club lamenta che la tardiva comunicazione di un elenco aggiornato con due nuovi Club avrebbe impedito la proposizione dell'eventuale contestazione nei 10 giorni previsti dal Regolamento ed avrebbe per questo viziato di nullità le operazioni elettive.
Con memoria difensiva del 20 febbraio 2017, i signori Riccardo Caruso e Salvatore Curella, rispettivamente nella qualità di Presidente e Consigliere Regionale del Comitato Regionale FIP Sicilia, si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto del ricorso, sollevando una eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, che non sarebbe stato loro notificato, benché si siano costituiti in giudizio in sede infra - federale.
Con successiva memoria del 25 febbraio 2017, parte ricorrente replicava alle difese avversarie e all’eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità del ricorso, insistendo per l’accoglimento del ricorso stesso.
Considerato in diritto
Il Collegio ritiene di non soffermarsi, per motivi di economia processuale, nella delibazione dell’eccezione preliminare di improcedibilità (rectius inammissibilità) del ricorso, attesa la sua infondatezza nel merito.
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- Con il primo motivo di appello, il Club lamenta la illegittimità della sentenza della Corte d’Appello Federale laddove ha ritenuto non viziata la modalità di elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e della Commissione Scrutinio, siccome avvenuta per acclamazione, modalità che non avrebbe consentito di poter valutare l'effettivo raggiungimento del quorum della metà più uno dei presenti previsto dalle norme federali.
Il motivo è privo di pregio: l’art. 10 del Regolamento di Organizzazione non prescrive una specifica modalità di votazione, ma sancisce, quali principi di carattere generale, che il metodo di voto debba garantire la trasparenza, la libera partecipazione e il diritto alla controprova.
Tali principi non sono necessariamente contraddetti o violati ove la votazione, come nel caso di specie, sia avvenuta “per acclamazione”, in particolare poiché questa modalità costituisce una modalità di espressione palese del voto e, quindi, ciascuno dei partecipanti alla votazione può esprimere posizioni dissenzienti.
Inoltre, nel caso all’esame, come rilevato dalla sentenza oggetto di impugnativa, la votazione per acclamazione è avvenuta alla presenza di tutti i partecipanti al voto e quindi in modo pubblico, per cui sono stati garantiti i principi sopra richiamati di trasparenza, libera partecipazione e la possibilità di esprimere una posizione di voto contraria alla maggioranza. Peraltro, come rilevato nella memoria dei resistenti, nessuno dei presenti si è opposto alla modalità di voto per acclamazione, che è stata quindi unanimemente accettata dai partecipanti al voto.
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- Con il secondo motivo di appello, la parte ricorrente si duole della erroneità della decisione della Corte Federale d’Appello, la quale avrebbe errato nel ritenere legittimo l’operato della Commissione Scrutinio e della Commissione Verifica dei poteri, poiché dalla carenza di trasparenza nella distribuzione delle schede ne sarebbe, invece, derivata la violazione della segretezza del voto, in spregio agli artt. 5 e 9 del Regolamento Organico della FIP. In particolare, la ricorrente sottolinea che la segretezza sarebbe stata minata dalla distribuzione con largo anticipo delle schede di votazione da parte della Commissione per la Verifica dei Poteri, che in tale compito avrebbe, tra l’altro, surrogato illegittimamente la Commissione Scrutinio.
La doglianza è infondata atteso che il valore che le diposizioni regolamentari intendono salvaguardare è quello della segretezza del voto, che in alcun modo è dimostrato che sia stata violata dalla anticipata distribuzione delle schede di voto.
Inoltre, la violazione della segretezza non dipende dalle modalità di svolgimento dell’Assemblea di cui si chiede di inficiare il risultato, bensì dall’eventuale comportamento individuale del singolo elettore che ha inteso rendere pubblico il suo voto mostrando o divulgando il contenuto della scheda elettorale.
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- Con la terza doglianza, la parte ricorrente solleva la presunta illegittimità relativa all’arbitraria unificazione dei due ordini del giorno (quello per l’elezione del Presidente del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo e quello per l’elezione dei delegati Regionali all’Assemblea Generale), unificati, per l’appunto, solo in sede assembleare da parte del Presidente.
Anche tale censura è priva di fondamento.
In primo luogo, sotto un profilo strettamente formale, la unificazione dei due ordini del giorno non sembra avere determinato alcuna irregolarità “a cascata” nello svolgimento e nell’esito delle Assemblee, per cui l’aspetto formale sollevato non ha avuto alcuna incidenza sull’esito delle Assemblee, tanto meno inficia di nullità i lavori per come si sono svolti e sono stati consacrati nel verbale.
Inoltre, sotto un profilo sostanziale, i punti all’ordine del giorno sono rimasti i medesimi, sia pure sotto una diversa veste formale costituita dalla unificazione nella elencazione.
Pertanto, anche sotto tale profilo, la sentenza della Corte Federale appellata resiste alle censure dedotte.
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- Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la tardività della comunicazione e, conseguentemente, della pubblicazione dell’elenco definitivo delle società ammesse al voto, con la conseguenza che tale anomalia non avrebbe garantito la regolarità dell’Assemblea poiché, a meno di 48 ore dall’Assemblea medesima, sono state aggiunte due nuove società e questa tardiva pubblicazione “avrebbe impedito a qualsiasi soggetto di potersi tutelare presentando tempestivo ricorso nei 10 gg. successivi”.
Il Collegio ritiene il motivo carente di interesse, come sostenuto anche dalla sentenza appellata, poiché l’interesse diretto, concreto ed attuale a sollevare tale motivo è da riconoscersi soltanto in capo alla società eventualmente esclusa, ma non alla società ricorrente che è stata regolarmente ammessa. In altre parole, la società ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’accoglimento della censura, che peraltro è posta in modo meramente ipotetico quanto alla sua prospettazione del vantaggio indicato (la possibilità di presentare ricorso nei 10 giorni). Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza appellata è immune dal vizio suindicato.
Per le motivazioni testè espresse, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, quindi, da respingere.
La peculiarità delle questioni trattate e delle difese dispiegate dalle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 marzo 2017.
Il Presidente La Relatrice
F.to Massimo Zaccheo F.to Emanuela Loria
Depositato in Roma, in data 18 maggio 2018.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face