CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 55/2018 del 7 settembre 2018 – Antonio Lotronto/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 55

 

Anno 2018


 

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composto da 

Massimo Zaccheo - Presidente

Giulio Bacosi - Relatore

Roberto Carleo

Valerio Pescatore

Manuela Sinigoi - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2018, presentato, in data 9 marzo 2018, dal sig. Antonio Lotronto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Novazio e Natale Bonfiglio,

 

 

per la riforma

 

 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.), resa in data 25 gennaio 2018 e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 10 dell’8 febbraio 2018), nell'ambito dei procedimenti riuniti n. CFA/8/2017-2018 e CFA/9/2017-2018, con cui la stessa Corte ha deciso sul ricorso promosso dal sig. Lotronto e volto ad ottenere l'annullamento della sanzione della sospensione per un periodo di 20 (venti) mesi da ogni attività federale;

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 24 aprile 2018, gli avv.ti  Cristiano Novazio e Natale Bonfiglio, per il ricorrente, sig. Antonio Lotronto; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.), in persona del Presidente pro tempore, sig. Pietro Bruno  Cattaneo; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, all’uopo delegati dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Giulio Bacosi. 

 

Ritenuto in fatto 

 

    • Con decisione del 25 gennaio 2018, successivamente pubblicata con Comunicato Ufficiale n10 dell8 febbraio 2018, la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.), decidendo sul ricorso proposto dal sig. Antonio Lotronto ex art. 21 dello Statuto Federale”, ha confermato la decisione n. 15 del 29 novembre 2017, emanata dal competente Tribunale della Federazione, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attivifederale già irrogata al ricorrente, sig. Lotronto, dagli originari 24 a complessivi 20 mesi.
    • Con ricorso presentato in data 9 marzo 2018, il sig. Antonio Lotronto ha rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito, più brevemente, il Collegio”) la richiesta, in via principale, di annullare la menzionata decisione della Corte Federale di Appello e, per l’effetto, di annullare la sospensione di mesi 20 da ogni attivifederale disposta a carico dello stesso; in via subordinata, di ridurre la sanzione medesima; in via ulteriormente subordinata - e per l’eventuale, ravvisata necessità da parte del Collegio di operare ulteriori accertamenti in fatto - di rinviare la causa alla Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) con enunciazione del principio di diritto cui essa dovrà attenersi.

Il ricorrente articola, più in particolare, quattro motivi di censura, per come di seguito sinteticamente illustrati.

      • Carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riferimento allapprovazione del bilancio 2016.

Il sig. Lotronto censura, innanzitutto, il capo della decisione con cui la Corte Federale dAppello ha ritenuto che lo stesso ricorrente - in qualità di Presidente del Comitato Provinciale di Messina non avrebbe rispettato i principi di cui allart. 2423 del codice civile nella formazione  debilancio, né sotto il profilo della chiarezza né sotto quella della veridicità, con conseguente impossibilità di corretta ricostruzione della reale entità delle poste, creditorie e debitorie, che compendiano il bilancio medesimo relativamente all’annualità 2016.

La Corte, a parere del ricorrente, sarebbe incorsa in un difetto di motivazione, limitandosi ad operare un mero rinvio alla relazione del Dott. Marranzini - incaricato dalla F.I.P.A.V. di svolgere attiviauditing sull’operato del ridetto Comitato Provinciale di Messina - senza attentamente considerare la circostanza onde le spese per arbitri (debiti) e i crediti verso le società (la cui omessa imputazione nel bilancio costituiva punto centrale del primo capo di incolpazione mosso dalla Procura Federale) non avrebbero potuto in realtà assumersi rientrare specificamente nel novero delle somme realmente conoscibili dal Comitato all’atto della redazione del bilancio di che trattasi.

La Corte - in sostanza e breviter - non avrebbe chiarito in modo sufficientemente esaustivo se il comportamento contestato al Lotronto dalla Procura, in termini di deficit di completezza, chiarezza e precisione nella stesura e successiva approvazione del bilancio del Comitato Provinciale di Messina, sia stato realmente tale, anche in considerazione della prudenza palesata dal Presidente Lotronto nel non iscrivere a bilancio somme che non avrebbe potuto conoscere, fondandosi su dati solo ipotetici e presunti.

A giudizio del ricorrente, tale vizio motivazionale si ripercuoterebbe, peraltro, sull’individuazione dell’elemento soggettivo (dolo o almeno colpa) della violazione attribuitagli dalla Procura Federale.

      • Violazione di norme di diritto ed in particolare dellart. 101, comma 1, del Regolamento Giurisdizionale F.I.P.A.V. e comunque  carenza  e/o illogicità  e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riferimento alla Relazione del Revisore dei Conti Territoriale.

La Corte Federale di Appello avrebbe, inoltre, violato l’art. 101, comma 1, del Regolamento Giurisdizionale F.I.P.A.V. per aver la stessa dichiarato il mancato raggiungimento della prova della contestata falsificazione della Relazione del Revisore Territoriale, senza, tuttavia, coerentemente concludere con l’assoluzione del ricorrente relativamente a tale specifica contestazione.

In particolare, il ricorrente giunge a tale conclusione sulla base dell’asserita distinzione tra la contestazione spiccata dalla Procura - aver attestato falsamente, nel verbale di approvazione del bilancio consuntivo 2016 del Comitato Territoriale da lui presieduto, l’esistenza della relazione del Revisore (che potrebbe gravemente compromettere il regolare funzionamento del Comitato e di natura certamente dolosa) - e quanto realmente accaduto in termini di omessa trasmissione della (ritualmente esistente) relazione del Revisore, frutto di una mera dimenticanza e quindi di natura, peraltro, meramente colposa.

      • Errata qualificazione giuridica del provvedimento afferente i conti correnti  F.I.P.A.V. e comunque carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il sig. Lotronto censura, inoltre, il capo della decisione nel cui contesto la Corte Federale dAppello ha ritenuto opaco il bilancio e censurabile la condotta dell’odierno ricorrente per non aver egli indicato lindisponibilità di somme pignorate” al Comitato Provinciale di Messina per crediti vantati da terzi a titolo personale nei confronti del Lotronto medesimo, rappresentando, altresì, come le rimesse via via operate dal sig. Lotronto per il ripristino della provvista di pertinenza della Federazione sarebbero state prive di descrizione della pertinente causale. Sostiene il ricorrente che l’intero procedimento si sarebbe basato su un evidente errore della Procura Federale che, sin dal deferimento, ha ritenuto i conti correnti riferibili al Comitato Provinciale di Messina essere stati fatti oggetto di pignoramento” da parte di Riscossione Sicilia, mentre essi sarebbero stati in realtà coinvolti in un sequestro conservativo.

La difesa del ricorrente deduce, poi, come la somma oggetto di tale sequestro conservativo avrebbe, peraltro, continuato ad essere di piena proprietà della Federazione Nazionale, non essendo mai intercorso alcun provvedimento a determinarne l’uscita dai conti della F.I.P.A.V..

In particolare, il Lotronto censura la decisione della Corte Federale dAppello nel punto in cui la stessa - pur riconoscendo che la Federazione sarebbe stata perfettamente a conoscenza del sequestro - non fa poi conseguentemente cadere la contestazione relativa alla asserita mancata comunicazione agli organi centrali della F.I.P.A.V. della asserita situazione di indisponibili” delle ridette somme.

Da tale assunto, il ricorrente deduce l’illogicidella decisione della Corte che avrebbe, peraltro, assunto irrilevanti i versamenti effettuati dal Lotronto per ripristinare la provvista resa indisponibile dal mentovato sequestro conservativo, ritenendo lo stesso responsabile per non aver indicato la causale degli stessi versamenti da lui operati, indicazione alla quale egli avrebbe potuto assumersi obbligato a provvedere.

      • Violazione di norme di diritto ed in particolare dellart. 55.1 dello Statuto F.I.P.A.V. e dellart. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Strutture Territoriali e comunque carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Relativamente, infine, alla quantificazione della sanzione di sospensione da ogni attivi federale per 20 mesi applicata dalla Corte Federale dAppello F.I.P.A.V., il sig. Lotronto denuncia lviolazione dell’art. 55.1 dello Statuto F.I.P.A.V. e dell’art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Secondo il ricorrente, sarebbe ingiustificata l’eccessiva disparità di trattamento tra la sanzione inflittagli e le correlate sanzioni poste contestualmente a carico degli altri componenti del Comitato Territoriale di Messina (2 mesi), appuntantesi - nella decisione Tribunale Federale prima ed in quella della Corte Federale dappello poi - sul ruolo, assunto meramente passivo”, in capo ai consiglieri, a fronte della chiara posizione di preminenza riconoscibile in capo al Presidente del Comitato, sig. Lotronto.

Sostiene la difesa del ricorrente che la sanzione di 20 mesi disposta a carico del Lotronto si paleserebbe del tutto ingiustificata in considerazione della circostanza onde il Presidente avrebbe semplicemente formalizzato una decisione derivante dalla comune volontà di tutti i Consiglieri, prevedendo a riguardo l’art. 55.1 dello Statuto F.I.P.A.V. una responsabilità collegiale per il funzionamento del Comitato.

Il Lotronto censura, dunque, la decisione della Corte Federale dAppello nel punto in cui la stessa riduce appena a 20 mesi (rispetto ai 24 inizialmente irrogatigli) la relativa sospensione da ogni attivifederale, con evidente disparità di trattamento rispetto alle sanzioni di appena 2 mesi applicate agli altri componenti del Comitato da lui presieduto,.

Nel rappresentare, inoltre, come tale sanzione - nella relativa consistenza superiore all’anno - sortisca il grave effetto di impedirgli la partecipazione alle elezioni degli Organi federaliil ricorrente chiede per conseguenza al Collegio di riformare la decisione impugnata, caducando integralmente la sanzione della sospensione per 20 mesi ovvero, in subordine, riducendola in guisa da meglio parametrarla a quella irrogata ai consiglieri componenti del Comitato Provinciale di Messina.

 

*        *        *

 

    • Con memoria difensiva successivamente depositata dinanzi a questo Collegio, la F.I.P.A.V. - Federazione Italiana Pallavolo, ha controdedotto partitamente in relazione a ciascuno dei motivi di censura prospettati dal ricorrente, formulando argomentazioni difensive siccome di seguito brevemente riassunte.
      • In relazione al primo motivo di ricorso, la Federazione resistente deduce - ribadendola - la violazione, da parte del sig. Lotronto, dei principi  civilistici che reggono la formazione del bilancio, aggravati a relativo dire dalla circostanza onde lo stesso non avrebbe mai provveduto alla redazione di una nota integrativa capace di dare adeguato conto delle difficoltà e delle incertezze nella redazione del bilancio.

Secondo la difesa della Federazione, la colpevole inerzia del Lotronto nel predisporre per tempo le condizioni che gli avrebbero consentito di redigere un bilancio completo e accurato andrebbe essere letta come volontà di non indicare il reale stato patrimoniale del CT di Messina.

Il ricorso si paleserebbe per giunta inammissibile, invocando il ricorrente dal Collegio l’affermazione del principio per cui - in sede di elaborazione del bilancio consuntivo - il Presidente e l’intero Comitato possono discrezionalmente decidere quali poste, tanto in entrata che in uscita, sarebbero da inserire all’interno del bilancio e quali, all’opposto, non esserlo, con gravi ricadute anche in termini di attendibilità del bilancio federale.

      • Il ricorso, per la difesa della F.I.P.A.V., sarebbe del pari inammissibile in relazione al secondo motivo di censura prospettato dal ricorrente.

La Relazione del Revisore, essendo atto necessario e parte integrante del bilancio, avrebbe dovuto essere allegata al bilancio stesso e debitamente controfirmata, verificandosi altrimenti, come avvenuto nel caso di specie, una grave violazione formale.

      • In relazione al terzo motivo di ricorso, con cui il Lotronto lamenta il non corretto inquadramento della vicenda sotto il profilo della distinzione tra sequestro conservativo e pignoramento”, la difesa della F.I.P.A.V. assume come tale distinzione si palesi del tutto irrilevante ed incapace di sortire concreti risvolti di tipo effettuale sulla vicenda odiernamente trattata.

Ciò che rileverebbe, infatti, è unicamente il vincolo giuridico derivante dal provvedimento giudiziario (sequestro conservativo o pignoramento che sia), e - massime - il fatto che esso non sia stato correttamente rappresentato in termini contabili, alterando in tal modo l’esposizione dei debiti e dei crediti e dunque delle poste presenti in bilancio.

Del resto, sostiene la Federazione resistente, anche indipendentemente dalla natura giuridica del provvedimento di cui al caso di specie, comunque non si spiega il titolo dei versamenti operati dal sig. Lotronto al fine di reintegrare la provvista di dotazione del Comitato Territoriale ingiustamente attinto da provvedimenti diretti alla sua persona, stante la mancanza della causale a giustificare ciascuno di tali versamenti.

      • Quanto al quarto motivo di ricorso, relativo alla denunciata, eccessiva consistenza della sanzione inflitta al sig. Lotronto, la difesa della F.I.P.A.V. fa rilevare la correttezza e congruità della maggior sanzione inflittagli, in veste di Presidente del Comitato Provinciale di Messina, rispetto  a  quella  coevamente  disposta  nei  confronti  degli  altri  componenti  del  Comitato medesimo, attesa la posizione apicale e di indubbia rappresentanza rivestita dal Lotronto in seno al ridetto Comitato.

La F.I.P.A.V. chiede, dunque, il rigetto dell’appello spiccato ex adverso con vittoria di spese, competenze ed onorari. 

 

Considerato in diritto 

 

  1. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza,  sinteticied informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.
  2. I primi tre motivi di ricorso - che questo Collegio ritiene di poter scandagliare congiuntamente
  3. devono assumersi inammissibili.

Il sig. Lotronto invero - pur denunciando presunti vizi motivazionali della gravata decisione della Corte Federale di Appello, in una con generiche censure di legittimità - si duole in realtà degli accertamenti in fatto, e dunque di  merito, affioranti dal seno motivazionale delle decisioni assunte dai giudici di prime e seconde cure con riguardo, in particolare, alla corretta e trasparente formazione del bilancio, agli adempimenti che presiedono alla pertinente redazione, e, più in generale, al contegno concretamente imputabile al sig. Lotronto nel caso di specie, alfine fatto oggetto della sanzione della quale si discute.

Ora, come noto allo stesso ricorrente (che se ne mostra edotto nelle pagine che precedono la partita elencazione dei motivi di ricorso elaborati dalla pertinente difesa), lart. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I., rubricato Collegio di Garanzia dello Sport, prevede che:

1) È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. 2) È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

L’ art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva (“Competenza”) dispone, inoltre, a propria volta che: “1) …Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Nel caso in esame, come supra rilevato  e qui di seguito meglio brevemente specificato - nonostante nella rubrica dei motivi di ricorso sia richiamato un vizio di carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della decisione gravata, in una con la genericamente asserita violazione di norme giuridiche in ambito sportivo - il sig. Lotronto lamenta in realviolazioni attinenti alla corretta valutazione del materiale probatorio di competenza del Tribunale Federale, prima, e della Corte Federale dAppello, poi, laddove tali Organi di giustizia sportiva federale, sulla scorta delle contestazioni della competente Procura, hanno ritenuto sanzionabile la condotta del Lotronto - in qualità di Presidente del Comitato Provinciale di Messina - in ordine alla formazione del bilancio del Comitato (e, indirettamente, della Federazione), sulla base dell’accertamento di determinati fatti che non possono in questa sede essere nuovamente messi in discussione.

    • Più nel dettaglio, quanto al primo motivo di ricorso spiccato dal sig. Lotronto, risulta definitivamente accertata la redazione di un bilancio non assistito dai predicati della chiarezza e veridicità, come reso palese anche dal difettante corredo della necessaria nota integrativa, siccome puntualmente rappresentato dalla difesa della Federazione.

Trattasi di circostanza fattuale che i Giudici del merito hanno ritratto anche dalle Relazioni stese dall’Auditor nominato alluopo dalla F.I.P.A.V., laddove affiora la conferma di una sostanziale confusione tra poste attive e passive del bilancio siccome peraltro già evidenziata - seppure adducendo vaghe ragioni di giustificazione in termini di prudenza” - dal medesimo incolpato.

Il difetto di chiarezza e di veridicità del bilancio del Comitato Provinciale di Messina con riguardo all’annualità 2016 si è, peraltro, rifranto sul bilancio nazionale della Federazione, con il rischio di inficiare anche di questultimo la generale attendibilità, con conseguente gravità dell’infrazione contestata anche in ottica di necessaria sottoposizione al CONI, da parte delle singole Federazioni (compresa, come è ovvio, la F.I.P.A.V.), di bilanci pienamente conformi al vero con riguardo a quanto in essi rappresentato.

    • Con riguardo al secondo motivo di ricorso oggetto della presente decisione, risulta definitivamente accertata la non veritiera attestazione della presenza agli atti del parere del revisore dei conti.

Ciò - in disparte il fatto che tale parere reca, singolarmente, la medesima data (26 gennaio 2018) dell’adunanza del Consiglio del Comitato chiamata ad approvare il bilancio, onde è difficile stabilire in effetti se esso preceda, ovvero segua, tale adunanza - si evince, in particolare, dal difetto di relativa specifica menzione nel verbale di approvazione del bilancio del Comitato Provinciale di Messina della F.I.P.A.V., dal cui contesto letterale - per quanto concerne la pertinente discussione tra i componenti - non affiora alcun cenno a tale imprescindibile parereriscontrandosi un mero e generico richiamo (preso atto del parere favorevole del revisore dei Conti del Comitato).

Ne consegue che la trasmissione agli organi centrali della Federazione risulta essere stata operata con riguardo al solo verbale ridetto e, dunque, in difetto del richiamato parere del revisore dei conti, la cui presenza risulta alfine, nel concreto, falsamente attestata nel verbale in parola, siccome alfine trasmesso dal Comitato, non essendo stato tale parere contabile né allegato al verbale di seduta, né tampoco debitamente controfirmato, come invece avrebbe dovuto secondo la condivisibile tesi imbastita dalla difesa della F.I.P.A.V..

Questa precisazione di ordine motivazionale non intacca dunque la consistenza del fatto siccome accertato dapprima dal Tribunale Federale e poi dalla Corte Federale di Appello, dal che discende l’inammissibilità del pertinente motivo di ricorso.

    • Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, affiora come definitivamente accertata la circostanza di fatto onde il ricorrente ha lasciato affiorare - giusta pertinente, mancata indicazione - come disponibili per il Comitato Provinciale di Messina somme che non lo erano per essere state le stesse fatte oggetto di un vincolo ope iudicis (non rileva poi se a titolo di pignoramento, ovvero di sequestro conservativo) ad istanza di creditori personali del ricorrente medesimo e per debiti del pari personali del medesimo, come tali in alcun modo riconducibili al Comitato da egli presieduto.

Ne è scaturita, ancora una volta, la complessiva opacità del bilancio 2016, in un contesto nel quale anche le rimesse via via operate dal sig. Lotronto al fine di ripristinare la provvista del Comitato (e, per esso, della Federazione) sono risultate difettanti della causale, contribuendo vieppiù alla scarsa chiarezza del quadro contabile generale sotteso al bilancio in parola.

  1. Una diversa e più approfondita analisi merita, invece, il quarto motivo del ricorso spiccato dal Sig. Lotronto, ed attraverso le cui argomentazioni egli lamenta la ingiustificata sproporzione tra la sanzione in concreto inflittagli dalla Corte dappello Federale (20 mesi) in veste di Presidente del Comitato Provinciale di Messina e la consistenza delle sanzioni parallelamente inflitte ai consiglieri in veste di componenti del Comitato medesimo (2 mesi).

In sostanza, la posizione di supremazia del Lotronto all’interno del Comitato non giustificherebbe una sproporzione tanto evidente tra le sanzioni inflitte, rispettivamente, a lui e a gli altri componenti del Comitato Provinciale.

Il motivo è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati. 

Corretta è l’indicazione circa la natura collegiale del Comitato presieduto dal Lotronto, sancita dall’art. 55.1 dello Statuto F.I.P.A.V. che prevede che Il presidente del Comitato periferico rappresenta, ai soli fini sportivi la F.I.P.A.V. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento del Comitato nei confronti dellAssemblea Periferica e del Consiglio Federale.

Il Lotronto riveste indubbiamente all’interno del Comitato una posizione apicale tale da legittimarlo ad esercitare poteri di impulso e di coordinamento delle attività del Comitato stesso, così da poterlo configurare - sulla scia della più accreditata dottrina pubblicistica sul punto - come primus inter pares.

Ritiene questo Collegio, sulla scorta della richiamata dottrina, che la posizione di primus inter pares riconoscibile al presidente del Comitato Provinciale della Federazione vada intesa nel senso non già di sovra-ordinazione del presidente medesimo rispetto ai consiglieri membri, quanto piuttosto di priorità nella pariteticità.

Si è fatto condivisibilmente rilevare come la “primazia”, quale figura organizzatoria tipica del diritto amministrativo, può ricevere trasversale applicazione in ogni organo collegiale, ivi inclusi gli organi politico-assembleari. Anche in questi ultimi, del resto, la posizione giuridica del presidente viene ad articolarsi in una pluralità di funzioni amministrative discrezionali, generalmente identificate nella convocazione delle adunanze, formulazione dell’ordine del giorno, direzione dei lavori.

Gli elementi che qualificano le funzioni tipiche della primazia si rinvengono nella: strumentalità rispetto al corretto svolgimento dell’attività collegiale ed al relativo, fisiologico esito deliberativo; natura meramente formale-procedurale da cui discende l’inidoneità ad incidere sull’autonomia decisionale degli altri componenti.

Ciò  stante,  si  è  ritenuto  che  normalmente  il  presidente  non  possa  determinare  episodi  di preminenza sostanziale sugli altri membri del consesso, con l’ulteriore precipitato onde, nella maggioranza dei casi, la volonfinale del collegio è espressione della somma (o, comunque, della sintesi) delle singole volontà dei consiglieri e non di quella individua del presidente stesso. L’apparente disuguaglianza “formale” di ruoli all’interno del collegio non si palesa dunque tale da alterare  lo  schema  della  primazia  quale  figura  di  originale  equiordinazione,  poiché,  in  via ordinaria (e salvo eccezioni), le funzioni esercitate dal presidente risultano strumentali al corretto svolgimento dei lavori e non incidono, in modo sostanziale”, sull’autonomia decisionale degli altri componenti: in altri termini, il contenuto tipico della primazia si articola in una serie di funzioni che, di regola, non trascendono in poteri sostanziali di merito, tali da condizionare la libera formazione della voloncollegiale.

Applicando questi postulati al caso di specie - ed anche a voler lasciare in disparte la naturale consustanzialità del principio di proporzione ad ogni fattispecie sanzionatoria - appare corretto assumere che il Lotronto, nonostante la indubitabile posizione apicale all’interno dellorgano collegiale da egli presieduto, non abbia spiegato un’influenza così decisiva (pur laddove riscontrata) sulla formazione della volontà del collegio che possa essere stata tale da giustificare la consumata disparità sanzionatoria tra lo stesso - in veste di presidente - e i consiglieri membri.

Va, peraltro, tenuto conto: 

  1. da un lato, di come la sanzione di 2 mesi applicata ai consiglieri non sia più modificabile in aumento”, essendo passata la pertinente commisurazione in giudicato in forza del disinteresse palesato dagli interessati ad ottenerne la caducazione;
  2. dall’altro, che la sanzione inflitta al Lotronto non potrà - all’evidenza - essere fatta oggetto di una riduzione eccessivamente drastica, ostandovi la mancata impugnazione del capo (seppure implicito) della pronuncia della Corte Federale in cui gli sono state confermate applicabili le aggravanti di cui allart. 103 (e non già 102, come erroneamente indicato nelle pronunce di prime e seconde cure)lettere a. e c.,  del Regolamento Giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo contestategli dalla Procura.

Alla riduzione della sanzione irrogata al ricorrente provvederà la Corte Federale dAppello in sede di rinvio, attenendosi al seguente principio di diritto: il principio di proporzionalità, quale canone che in generale governa le fattispecie di irrogazione di sanzioni, si declina - con riguardo ai componenti di un organo collegiale -  tenendo conto delle diverse  posizioni rivestite  dai componenti medesimi, non potendo ravvisarsi eccessiva sproporzione tra la sanzione irrogata al presidente - da intendersi quale primus inter pares in posizione di priorità nella pariteticità - e quella contestualmente irrogata agli altri componenti del collegio considerato”.

La parziale, reciproca soccombenza sospinge il Collegio nel senso della compensazione delle spese del presente giudizio. 

 

   P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso in relazione ai motivi 1, 2, 3. 

Accoglie il motivo di ricorso n. 4, con rinvio alla Corte Federale dAppello affinché proceda alla riduzione della sanzione irrogata al ricorrente attenendosi al principio di diritto siccome enunciato da questo Collegio nella parte dispositiva.

Spese compensate. 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 aprile 2017. 

Il Presidente                                                                       Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                        F.to Giulio Bacosi

 

Depositato in Roma, in data 7 settembre 2018.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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