CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24 del 03/05/2018 –Procura Generale CONI/Federazione Italiana Dama/sig. Giorgio Nanì La Terra
Decisione n. 24
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Gabriella Palmieri
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato, in data 7 novembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani;
contro
la Federazione Italiana Dama (F.I.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivo Formigaro e Danila Iacovelli;
nonché contro
la Procura Federale FID, in persona del Procuratore Federale FID, dott. Giovanni Maria Farina;
ed il sig. Giorgio Nanì La Terra, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio Antonio Corsaro;
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello della FID, prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 del 26 luglio 2017), che ha disposto la radiazione del medesimo sig. Nanì La Terra per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il medesimo “proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati".
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 16 marzo 2018, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la ricorrente Procura Generale dello Sport, nonché l’avv. Danila Iacovelli, per la resistente FID;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
- Con nota n. 1734, del 1 dicembre 2016, la Procura Federale della Federazione Italiana Dama (F.I.D.) ha contestato al sig. Giorgio Nanì La Terra, tesserato con la Federazione Italiana Dama (F.I.D.), di aver violato l’account associato al Canale Youtube FID, precisando che era stata cambiata la password, che era stato rimosso l’indirizzo e-mail per il recupero della stessa e che il canale era stato svuotato dei suoi contenuti.
Dopo che era stato comunicato al sig. Giorgio Nanì La Terra che la cura del canale Youtube era stata affidata ad altra persona, gli veniva richiesto di rendere amministratore unico del Canale de quo la FID stessa, ferma restando la garanzia sui diritti d’autore, ovvero di restituire i filmati non prodotti dal sig. La Terra e di svuotare il predetto canale da qualsiasi riferimento alla FID.
Il sig. Nanì La Terra, in data 22 novembre 2016, aveva comunicato la password del canale Youtube, affermando tra l’altro: “io non sono più responsabile del canale Youtube FID pensateci voi al canale ricordo che l’email è la mia e visto i precedenti accordi con Bordini andava aperta con quella mail … comunque fate voi … vi consegno oggi un canale con oltre 18.000 visualizzazioni e 45 video caricati”.
Successivamente alla consegna della password da parte del sig. Nanì La Terra, il Segretario Generale della FID si attivava per la modifica della password d’accesso, ma il canale Youtube veniva bloccato a seguito di un recupero password riconducibile all’e-mail giorgionani@hotmail.it.
La Procura Federale inviava una nota all’interessato con richiesta di chiarimenti.
Questi, con comunicazione e-mail del 14 dicembre 2016, asseriva di essere l’unico proprietario dello spazio web Youtube dove risiedeva il canale ufficiale della FID per gratuita e temporanea concessione. Inoltre, asseriva di poter escludere chiunque dal predetto canale.
Con atto del 30 dicembre 2016 (prot. n. 1899), la Procura Federale deferiva l’incolpato con riferimento al suddetto accesso ed utilizzo abusivo dell’account associato al canale Youtube FID.
- Con successivo atto del 10 aprile 2017 (prot. n. 866), la stessa Procura deferiva nuovamente il Nanì La Terra al Tribunale Federale per avere questi frattanto «pronunciato frasi lesive nei confronti della Federazione, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati».
- Con decisione del 25 luglio 2017, depositata il giorno successivo, il Tribunale Federale, riconosciuta la responsabilità disciplinare ascritta, irrogava all'incolpato la sanzione massima dell'immediata radiazione dalla FID.
- Il reclamo avverso la pronuncia, interposto dal Nanì La Terra con atto da lui personalmente sottoscritto, veniva dichiarato «inammissibile/improcedibile» con decisione resa il 10 ottobre 2017 dalla Corte d'Appello Federale e pubblicata il giorno successivo, per essere stato proposto
«senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'espressa statuizione di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina».
In particolare, il Giudice di seconde cure poneva a fondamento della propria decisione il combinato disposto di questa norma regolamentare e dell'art. 82 del codice di procedura civile, richiamato per effetto di altra norma regolamentare (l'art. 4, il quale dispone che «gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile»), nella parte in cui prevede che le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.
La Corte considerava, altresì, che l'originaria mancanza della procura alle liti non potesse essere sanata («è insuscettibile anche di una successiva ratifica»), dovendosi in tal caso considerare sia l’atto introduttivo, sia la costituzione personale della parte, come inesistente.
- Per effetto della pronuncia resa sulla questione pregiudiziale, la Corte Federale riteneva precluso l’esame della richiesta del Procuratore Federale, formulata per la prima volta all’udienza del 30 giugno 2017, di dichiarare estinto il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, a causa del mancato rispetto del termine di novanta giorni per emanare la pronuncia di primo grado, che il comma 1 del medesimo art. 41 fa decorrere dalla data di esercizio dell’azione disciplinare.
- La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma sulla scorta di vari motivi di doglianza (diffusamente illustrati) che possono sintetizzarsi come segue:
- per un verso, la norma regolamentare federale (art. 30 Regolamento Giustizia F.I.D.) non prescriverebbe alcuna sanzione espressa per la mancata assistenza di un difensore mentre, per altro verso, il Giudice d’appello avrebbe omesso di considerare una pluralità di emergenze normative e di fatto, come, ad esempio, quella secondo cui non sarebbe rilevabile di ufficio la mancata assunzione di una difesa tecnica;
- il Procuratore Federale non avrebbe provveduto ad iscrivere la notizia di illecito disciplinare nella piattaforma CONI, come previsto appunto dall'art. 49, comma 2, del Regolamento federale, né avrebbe informato l'interessato dell'intenzione di procedere al deferimento;
- sarebbero stati violati sia il termine perentorio di dieci giorni dal deposito del ricorso per la fissazione dell'udienza di discussione in primo grado, sia il termine egualmente perentorio di novanta giorni per l’adozione della decisione;
- sarebbe stato violato anche il termine massimo di dieci giorni, intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione;
- sia la decisione di prime cure sia quella d'appello non avrebbero esposto le ragioni dell'irrogazione della sanzione più drastica in luogo delle altre, gradatamente più lievi, pure previste.
Per queste ragioni, la Procura Generale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
- Si è costituita in giudizio la Procura Federale della FID che, dopo aver depositato l'avviso di conclusione delle indagini notificato all'incolpato, si è rimessa alla decisione del Collegio.
- Con memoria di costituzione depositata il 4 gennaio 2018, Giorgio Nanì La Terra, non avvalendosi del gratuito patrocinio messo nel frattempo a disposizione dal CONI, con uno strumento convenzionale e gratuito reso accessibile in corso di causa, ma assistito da un difensore di fiducia, ha dichiarato di voler fare propri tutti i motivi articolati in ricorso dal Procuratore Generale dello Sport ed ha aggiunto che gli sarebbe stato impedito di difendersi ritualmente nei giudizi federali. Ha eccepito, pertanto, la violazione dell’art. 8 del CGS CONI e dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della C.E.D.U.
- Con decisione n. 9 del 2018, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta, ha rimesso, ai sensi dell’art. 56 Codice di Giustizia Sportiva, la questione alle Sezioni Unite.
In particolare, la Sezione ha richiesto, “ai fini della decisione del caso sottopostole, un chiarimento sistematico dell’Organo nomofilattico innanzitutto in ordine al ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI e, in seconda eventuale battuta, in ordine alla necessità della difesa tecnica innanzi ai Giudici Federali e, in particolare, nel giudizio disciplinare di secondo grado”.
- Le parti hanno quindi insistito nelle loro richieste davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia.
Considerato in diritto
- La Sezione IV del Collegio di Garanzia ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi, quale organo nomofilattico, su due questioni emerse dall’esame del ricorso proposto dalla Procura Generale dello Sport, ritenute particolarmente rilevanti per la giustizia sportiva.
- La Sezione IV ha chiesto, in primo luogo, alle Sezioni Unite un chiarimento sulla natura e sull’ampiezza del potere di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia che l’art. 54, comma 2, del CGS assegna alla Procura Generale dello Sport.
- La Sezione ha, infatti, rilevato che la Procura Generale dello Sport ha proposto davanti al Collegio di Garanzia una impugnazione autonoma avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FID che ha dichiarato “inammissibile/improcedibile” l’appello dell’interessato, proposto senza l’assistenza di un difensore, avverso la sentenza del Tribunale Federale di condanna alla sanzione della radiazione.
La sentenza del Tribunale Federale risultava peraltro pronunciata oltre il termine di novanta giorni dal primo deferimento e, pertanto, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato (almeno in parte) estinto, ma la relativa doglianza, formulata dal Procuratore Federale innanzi alla CFA, era rimasta travolta dalla decisione della stessa CFA sulla questione pregiudiziale riguardante la mancata assistenza in giudizio del ricorrente da parte di un difensore.
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- La Procura Generale dello Sport ha, quindi, promosso ricorso innanzi al Collegio di Garanzia in assenza di un ricorso promosso dal tesserato sanzionato (che si è poi successivamente costituito nel giudizio). Infatti, il signor Nanì La Terra aveva depositato solo una “memoria di costituzione” in giudizio, che tuttavia, come ha rilevato la Sezione, non poteva “valere a spiegare gli effetti né del ricorso principale né del ricorso incidentale, rispettivamente disciplinati dai commi 1 e 5 dell’art. 59 del CGS CONI”, essendo stato presentato “ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione [della decisione] impugnata” e la parte privata, pur dolendosi della lesione che la mancata ammissione al gratuito patrocinio avrebbe comportato al proprio diritto di difesa, non aveva formulato istanza di rimessione in termini.
La Sezione si è, quindi, interrogata, in assenza di una situazione di formale soccombenza della Procura Federale maturata nel grado di appello, su “quali siano gli effetti dell’impugnazione interposta dalla Procura Generale dello Sport, rimanendo di fatto anodina sul punto la lettera del Codice”.
- La Sezione ha poi anche aggiunto che un chiarimento sulla natura e sull’ampiezza del potere impugnatorio della Procura Generale si pone anche perchè “potrebbe verificarsi il caso di una impugnazione della Procura Generale che si pone in contrasto con le conclusioni sostenute dalla Procura Federale nei giudizi endofederali e che potrebbero essere ribadite dalla Procura Federale anche nell’eventuale giudizio davanti al Collegio di Garanzia”. Con la conseguenza che potrebbe aversi “un giudizio davanti al Collegio di Garanzia proposto dalla Procura Generale, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli proposti dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura Federale, o anche il caso di un giudizio proposto dalla sola Procura Generale in assenza di un ricorso proposto dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura Federale”.
- Ciò premesso, le Sezioni Unite devono rilevare che la stessa Sezione IV, in una recente decisione (n. 21 del 2018), ha trattato diffusamente, sebbene in una fattispecie in parte diversa, la questione riguardante i poteri assegnati dallo Statuto del CONI e dal CGS alla Procura Generale dello Sport.
- La Sezione IV ha innanzitutto osservato che compito precipuo della Procura Generale dello Sport, che è in posizione sovraordinata rispetto alle Procure federali, è quello, codificato dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, di “coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali”, allo “scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo”.
Le funzioni di coordinamento e vigilanza, per le quali la Procura Generale deve riferire al Presidente del CONI in una apposita relazione annuale, si estrinsecano in una serie di attività che sono enunciate dall’art. 12 ter dello Statuto CONI, in combinato disposto con gli artt. 51 e ss. del Codice di Giustizia sportiva.
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- Tali funzioni consistono, in primo luogo:
- nella cooperazione con le Procure federali in spirito di leale collaborazione al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; tale attività in concreto può estrinsecarsi nell’invito rivolto al capo della Procura Federale “ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici” (art. 51, comma 4, CGS);
- nella adozione di “linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine” (art. 51, comma 5, CGS);
- nella facoltà di “riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti” (art. 51, comma 5, CGS);
- nell’attività di raccordo tra le Procure federali e la Procura Antidoping del CONI in caso di conflitti di competenza (art. 50 CGS).
- La Sezione IV ha poi ricordato che a tali attività, tipiche delle funzioni di coordinamento di attività proprie di altri soggetti, si aggiungono ulteriori attività nelle quali la vigilanza e il coordinamento si estrinsecano in funzioni integrative o anche sostitutive di quelle esercitate dalle Procure Federali.
Tali funzioni consistono:
- nella facoltà di disporre l’avocazione dell’attività inquirente non ancora conclusa nei casi di “avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi”, ovvero qualora “emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole” (art. 51, comma 6, CGS e art. 12 ter, comma 4, Stat. CONI);
- nell’applicazione di procuratori nazionali nelle Procure federali nei casi in cui è disposta l’avocazione ed anche, ai sensi dell’art. 52 del CGS, su richiesta del Procuratore Federale interessato, se sussistono vacanze di organico ovvero per specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali o per la trattazione di affari di particolare complessità (in tale ultimo caso in coassegnazione con il Procuratore Federale).
- Al fine di garantire l’efficace esercizio delle attività di vigilanza e di coordinamento della Procura Generale dello Sport, la Sezione IV ha poi ricordato che è stato assegnato alla Procura Generale, altresì, il compito di istituire e custodire il registro generale dei procedimenti in corso ed il registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, nonché il casellario delle condanne sportive.
Nel registro generale dei procedimenti in corso vengono inserite le relazioni periodiche che le Procure federali sono obbligate ad inviare in relazione all’attività da esse svolta ed a tutti i i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Nel predetto registro sono annotate, altresì, le notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore Federale, le comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare e le determinazioni di conclusione delle indagini e, infine, le istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini (art. 53 Codice della Giustizia Sportiva).
- La Sezione ha, quindi, ricordato che, oltre alle funzioni indicate, riguardanti attività inquirenti e requirenti svolte in ambito Federale, la Procura Generale dello Sport “possiede poi anche attribuzioni requirenti esclusive in relazione al giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport”. L’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva riconosce, infatti, la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia, oltre che alle “parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione”, altresì alla Procura Generale dello Sport. Alla stessa è poi riconosciuta la facoltà di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle controversie delle quali è investito il Collegio di Garanzia dello Sport, parallelamente alla Federazione interessata.
- Come ha fatto anche nell’ordinanza di rimessione davanti alle Sezioni Unite della questione ora in esame, la Sezione IV ha, peraltro, osservato che la disposizione che consente alla Procura Generale dello Sport di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia “non chiarisce tuttavia anche la natura e i possibili eventuali limiti di tale impugnazione”.
- In proposito la Sezione, nella citata decisione n. 21 del 2018, ha condivisibilmente sostenuto che si deve innanzitutto escludere che la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport sia condizionata dalle disposizioni che disciplinano i poteri di azione delle Procure federali. L’art. 44 del Codice della Giustizia sportiva del CONI assegna alla Procura Federale presso ciascuna Federazione il potere di “esercitare in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione” e, quindi, il Codice della Giustizia sportiva ha riconosciuto al Procuratore Federale il potere di esercitare l’azione disciplinare in via esclusiva con chiaro riferimento al momento di avvio del procedimento disciplinare, allorché, ricorrendo i presupposti stabiliti dallo stesso art. 44 CGS, si perviene al deferimento e, quindi, all’instaurazione del giudizio di primo grado.
Ma il fatto che sia riconosciuto al Procuratore Federale il potere di esercitare l’azione disciplinare nel successivo grado di giudizio, come pure nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, come già riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia (decisione n. 25/2016), non implica tuttavia l’esclusione del potere di azione innanzi a quest’ultimo in capo alla Procura Generale dello Sport o comunque una limitazione delle facoltà ad essa attribuite dall’art. 54, comma 2, CGS.
- Peraltro, il riconoscimento in via esclusiva alla Procura Federale del potere di esercitare l’azione disciplinare trova un temperamento, come si è già ricordato, nel potere di avocazione che lo stesso CGS all’art. 51, comma 6, riconosce alla Procura Generale dello Sport, in conformità all’art. 12 ter, comma 4, dello Statuto CONI, nonché nei casi di applicazione disciplinati dal già citato art. 52 del CGS.
- Sulla base di tali premesse, la Sezione IV ha quindi condivisibilmente ritenuto che, “nel sistema delineato dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, alla Procura Generale dello Sport sia stato assegnato, con l’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, il potere di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, allo scopo di assicurare la legalità dell’ordinamento sportivo, per sostenere, anche nell’ultimo grado di giudizio, le ragioni già sostenute dalla Procura Federale in ambito federale (da sola o congiuntamente con la Procura Generale, nei casi di applicazione di cui all’art. 52 del CGS) o dalla sola Procura Generale, in caso di avocazione”.
La Sezione ha, quindi, aggiunto che, “considerato l’ambito complessivo dei poteri assegnati alla Procura Generale dello Sport dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, e tenuto conto dell’assenza di limiti espressi e sistematici al potere di impugnare le decisioni degli organi della giustizia sportiva davanti al Collegio di Garanzia, … la Procura Generale dello Sport possa agire davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento federale, non solo in modo congiunto con le Procure Federali, come è accaduto in numerosi casi già esaminati dal Collegio di Garanzia (fra le tante, cfr. le decisioni delle Sezioni Unite n. 8, 59 e 66 del 2017 e della Sezione IV n. 53 e n. 55 del 2017), ma anche autonomamente (cfr. la decisione della Sezione II, n. 25 del 2016), e quindi anche a prescindere dall’eventuale ricorso della Procura Federale, quando la Procura Federale (o la stessa Procura Generale, nei casi che si sono indicati) è risultata soccombente (anche solo in parte) nel giudizio endofederale”.
Con tale mezzo, quindi, la Procura Generale e/o la Procura Federale si rivolgono al “Collegio di Garanzia, che costituisce l’organo di vertice e insieme di chiusura del sistema della giustizia sportiva”, per “ottenere una pronuncia definitiva, sulla vicenda oggetto del giudizio federale”, insistendo nel sostenere le loro ragioni, “al fine di assicurare comunque la legalità dell’ordinamento sportivo”.
- Secondo la Sezione IV, “la natura e l’efficacia dell’impugnazione da parte della Procura Generale nei termini anzidetti è pienamente conforme ai principi generali dell’ordinamento sportivo, e, in particolare, a quelli fondanti il sistema della giustizia sportiva” e il potere di azione della Procura Generale dello Sport, “nelle ipotesi sopra considerate in cui la stessa Procura Generale e la Procura Federale esprimono uniformità di interessi, non va assimilato al ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.”, come la Federazione resistente aveva sostenuto, “bensì all’impugnazione tendente ad ottenere una decisione con effetti cassatori del provvedimento impugnato”.
- Nel condividere le conclusioni (ampiamente esposte) raggiunte dalla Sezione IV, le Sezioni Unite devono rilevare che la questione che è stata ora sottoposta al suo esame è, però, parzialmente diversa.
Infatti, nel caso ora in esame, come ben ha evidenziato la Sezione remittente, il ricorso è stato proposto dalla sola Procura Generale del CONI, nei confronti di una pronuncia della CFA che ha deciso la questione con una pronuncia in rito di inammissibilità/improcedibilità del ricorso (per essere stato proposto il ricorso di appello personalmente dal soggetto sanzionato in assenza della necessaria difesa tecnica), in mancanza di una formale “soccombenza” della Procura Federale (e/o Generale). Mentre il soccombente nel giudizio federale non ha proposto tempestivamente il ricorso e si è solo costituito, come la Procura Federale, nel giudizio in esame proposto dalla Procura Generale dello Sport.
- Ciò chiarito, le Sezioni Unite ritengono che anche nella fattispecie in esame il ricorso della Procura Generale dello Sport debba ritenersi ammissibile.
Nel caso in cui è mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale il ricorso davanti al Collegio di Garanzia non può avere, tuttavia, la natura di ricorso impugnatorio, con effetti cassatori, della decisione impugnata, ma costituisce lo strumento per ottenere una pronuncia del Collegio di Garanzia affinchè, nell’interesse dell’ordinamento sportivo, affermi i principi di diritto ai quali avrebbero dovuto attenersi (e dovranno attenersi in futuro) i giudici endofederali.
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- Tale conclusione è coerente con la ratio e lo spirito della richiamata normativa che, da un lato, consente alla Procura Generale di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti delle procedure federali, e di essere in taluni casi anche parte del giudizio, e, dall’altro, assegna alla Procura Generale un potere generale di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia, a tutela della legalità dell’ordinamento sportivo, per ottenere comunque una pronuncia sulla questione da parte dell’organo di ultimo istanza della giustizia sportiva.
- Le Sezioni Unite ritengono quindi che il ricorso della Procura Generale davanti al Collegio di Garanzia debba ritenersi ammissibile, pur con i limiti di un ricorso di natura non cassatoria, anche nel caso in cui sia mancata una formale soccombenza della Procura nel giudizio endofederale ed anche quando la parte soccombente, come nella fattispecie, non ha proposto ricorso nei termini di legge.
- In tale ipotesi può farsi riferimento a quanto prescritto dall’art. 363 c.p.c. il quale dispone che, “Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge [327] o vi hanno rinunciato [329], ovvero quando il provvedimento non è ricorribile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi…”. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.
- In conseguenza, il Collegio di Garanzia può interessarsi delle questioni sollevate nel giudizio in questione, ma la decisione non potrà determinare la cassazione delle decisioni adottate dai giudici federali essendo tali decisioni, per effetto della mancata tempestiva impugnazione da parte del soggetto soccombente, coperte dal giudicato.
- Con la decisione n. 9 del 2018 la Sezione IV, qualora superati i profili di ammissibilità del ricorso (oggetto della prima questione sollevata), ha sottoposto all’esame delle Sezioni Unite una seconda questione di massima riguardante la necessità che le parti private stiano nei giudizi innanzi ai Giudici federali (e, in particolare, innanzi alla Corte d’Appello Federale) con l’assistenza tecnica di un difensore.
- A tal proposito la Sezione IV ha ricordato che l’art. 27, comma 2, del CGS del CONI, nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, dispone che «salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore» e, coerentemente, il successivo art. 30, comma 3, lettera f), prevede che «il ricorso contiene (…) f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura».
La Sezione ha anche rilevato che, facendo applicazione di questi principi – e, in particolare, rinunciando a utilizzare in modo peculiare la riserva statutaria – l’art. 30, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, nel regolare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, stabilisce che «le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore» ed ha aggiunto che sia il CGS CONI, sia il Regolamento FID non definiscono ulteriormente il contenuto formale del reclamo innanzi alla Corte Federale d’Appello, legittimando l’idea dell’uniformità sul punto tra atto introduttivo di primo e di secondo grado.
- Nella fattispecie, peraltro, la CFA della FID, allo scopo di risolvere la questione della necessità della difesa tecnica anche in fase di appello, ha evocato l’art. 4, comma 6, del medesimo Regolamento FID («per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva») – sostanzialmente corrispondente all’art. 2, comma 6, del CGS CONI – per trarne, in “combinato disposto” con l’art. 82, comma 3, c.p.c., il principio per cui il ministero del difensore sarebbe necessario anche nel giudizio di secondo grado.
Proprio in relazione a tale richiamo normativo la Procura Generale ha, tuttavia, considerato che l’art. 82 c.p.c. in realtà non richiede sempre il ministero del difensore, come accade nel processo davanti al giudice di pace che, connotato da particolare informalità, costituirebbe sul punto l’unico archetipo per il giudizio sportivo.
- Le Sezioni Unite ritengono che le citate disposizioni dettate dall’art. 27, comma 2, del CGS del CONI, che, nel disciplinare l’avvio del procedimento innanzi al Tribunale Federale, dispone che «salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore», e dall’art. 30, comma 3, lettera f), secondo cui «il ricorso contiene (…) f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura», debbano essere interpretate nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore) siano condizioni di ammissibilità del ricorso proposto davanti al Tribunale Federale.
Con la conseguenza che il ricorso proposto in assenza di tale requisito di ammissibilità deve ritenersi inammissibile.
- Pur in assenza di una espressa analoga previsione per i giudizi davanti alle Corti Federali, la regola, in quanto espressione di un principio generale, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi di appello.
Del resto, anche per il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, è esplicitamente richiesta, dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, l’assistenza di un legale nel procedimento che si svolge dinanzi al Collegio.
- Ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e dalla conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate nel Regolamento di Giustizia Sportiva del CONI e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati.
Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva rende, quindi, necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo.
Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione essenziale della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo.
- Si deve, quindi, concludendo sul punto, ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti di singole Federazioni. Mentre impreciso si deve ritenere il riferimento fatto dalla CFA della FID, nel giudizio in esame, all’art. 82 del c.p.c., tenuto conto che, come ha correttamente rilevato la Procura Generale nel suo ricorso, tale disposizione consente, nei casi che si sono ricordati, anche la possibile difesa personale.
- Si deve aggiungere che la coerenza del sistema è assicurata anche dalle disposizioni che consentono il ricorso al gratuito patrocinio per i soggetti che, per ragioni economiche, non sono in grado di potersi avvalere del patrocinio di un proprio avvocato di fiducia (art. 8 del CGS del CONI e, nella fattispecie, art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID), con la conseguenza che per tutti i soggetti che operano nell’ordinamento sportivo, anche se non abbienti, è fatta salva la possibilità di agire o di difendersi davanti agli organi della giustizia sportiva avvalendosi del patrocinio di un avvocato esperto in materia.
- Come, peraltro, ha evidenziato la Sezione IV, nella decisione n. 9 del 2018 (con la quale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite), alla stregua dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FID, «le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio (…) sono disciplinat[e] dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport». L’art. 4 di quest’ultimo, fin dall’impianto, prevede che «l’istanza di ammissione (…) deve contenere a pena di inammissibilità: (…) b) le generalità dell'interessato e del coniuge o degli altri familiari conviventi, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile».
- Nella fattispecie la Sezione ha, tuttavia, rilevato che non risultava che l’interessato avesse formulato, in relazione al giudizio di primo e di secondo grado, un’istanza di gratuito patrocinio ammissibile, cioè corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni formali richieste per via regolamentare, con la conseguenza che il lamentato vulnus alle prerogative defensionali, derivante dalla mancata attivazione (all’epoca) dell’Ufficio del gratuito patrocinio risultava “dequotato a fronte di una richiesta di ammissione articolata non ritualmente nei gradi di merito”.
- Per effetto di tali considerazioni i rilievi formulati, al riguardo, dalla Procura Generale e (nella sua memoria) dal signor Nanì La Terra devono ritenersi infondati.
- Restano a questo punto da esaminare, nei limiti che si sono indicati in relazione ai poteri di impugnazione della Procura Generale dello Sport, le ulteriori questioni sollevate con il ricorso introduttivo della stessa Procura Generale.
- Al riguardo, si deve, in primo luogo, rilevare che, come affermato nel terzo motivo del ricorso e come risulta chiaramente dagli atti, il giudizio disciplinare condotto nei confronti del signor Nanì La Terra doveva essere dichiarato estinto (già) dal Tribunale Federale per il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento in relazione alla questione oggetto del primo deferimento, riguardante l’accesso ed utilizzo abusivo dell’account associato al canale Youtube FID.
Il giudizio di primo grado federale si è, infatti, concluso, previa riunione dei due deferimenti, il 22 giugno 2017, a distanza di quasi sei mesi dal primo deferimento, fatto il 30 dicembre 2016, ben oltre il termine massimo consentito per la conclusione dell’azione disciplinare.
- Il motivo è, quindi, chiaramente fondato e ciò si riflette anche sulla legittimità della misura della sanzione irrogata, oggetto del quinto motivo di ricorso.
Peraltro, il quinto motivo del ricorso della Procura Generale risulta fondato anche nella parte in cui la Procura censura una sostanziale carenza della motivazione della decisione del primo grado federale in relazione alla gravità della sanzione inflitta per le violazioni accertate.
- Per completezza, si deve aggiungere che non risulta, invece, fondato il quarto motivo di ricorso con il quale la Procura ha censurato il ritardo del Tribunale Federale nel deposito delle motivazioni della decisione adottata.
Il Collegio di Garanzia ha, infatti, già più volte affermato che il termine previsto per il deposito della motivazione della decisione (nella specie di dieci giorni, intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione) è ordinatorio ed incide solo sui termini per la proposizione delle successive possibili impugnazioni.
- In conclusione, per tutti i motivi indicati, il Collegio di Garanzia della Sport, ritenuto ammissibile, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, il ricorso della Procura Generale dello Sport, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
- Il Collegio di Garanzia, tenuto conto della natura definitiva ed espulsiva della sanzione adottata nei confronti del signor Nanì La Terra e considerati i vizi dai quali risultavano affette le decisioni degli organi di giustizia federali, ritiene di dover segnalare alla Federazione Italiana Dama l’opportunità di valutare l’adozione di possibili misure volte a rimuovere gli effetti della sanzione irrogata.
PQM
Il Collegio di Garanzia Sezioni Unite
Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 16 marzo 2018.
Il Presidente Gli Estensori
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 3 maggio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face