CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 19/06/2018 – Delfino Pescara 1936 S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S.D. Canaletto Sepor
Decisione n. 36
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2017, promosso, in data 11 settembre 2017, dalla Delfino Pescara 1936 s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Vicenza, Viale Verdi n. 4,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, via Panama, n. 58,
nonché contro
l’U.S.D. Canaletto Sepor, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimiliano Leccese, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in La Spezia, via Ravenna, n. 2,
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al comunicato n. 27 dell’11 agosto 2017, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell’U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000 come “premio alla carriera” relativo al calciatore Ledian Memushaj.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 maggio 2018, l’Avv. Massimo Diana, nell’interesse della ricorrente
Delfino Pescara 1936 s.p.a.; l’Avv. Massimo Leccese, nell’interesse della resistente U.S.D. Canaletto Sepor, nonché gli Avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’Avv. Luigi Medugno, nell’interesse della resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I.
Con C.U. 4/E del 24 novembre 2016, la Commissione premi FIGC pubblicava la certificazione ex art. 99 bis NOIF relativa al diritto della U.S.D. Canaletto Sepor (di seguito, “Canaletto”) a percepire la somma di € 18.000 da parte della Delfino Pescara s.p.a. (di seguito anche “Delfino
Pescara”) a titolo di premio alla carriera per l’esordio in Serie A del calciatore Ledian Memushaj - nato a Vlore (Albania) il 7 dicembre 1986 - al quale la società dilettantistica aveva impartito un anno di formazione nella stagione sportiva 2000/2001.
II.
In data 16 dicembre 2016, con ricorso ex art. 30 CGS, la Delfino Pescara agiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, contro la Canaletto e il calciatore, impugnando la predetta certificazione. In particolare, la ricorrente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla
Canaletto, sostenendo che il diritto al premio non sarebbe maturato con l’esordio in Serie A, nel Campionato Italiano, del Memushaj in occasione della partita Delfino Pescara/SSC Napoli del 21 agosto 2016, bensì con il suo esordio nella Nazionale A di appartenenza (Albania), in occasione dell’incontro Albania/Macedonia del 17 novembre 2010, allorchè il calciatore era tesserato con la AC Chievo Verona S.r.l.. Pertanto, il preteso diritto al premio relativo al calciatore Memushaj sarebbe maturato all’epoca di quel suo primo esordio nella Nazionale di appartenenza ed avrebbe dovuto essere vantato nei confronti della AC Chievo Verona S.r.l.; con la conseguenza che la Delfino Pescara doveva reputarsi priva di legittimazione e che, comunque, il diritto al premio doveva ritenersi prescritto.
Con C.U. 20/TFN del 10 marzo 2017, il giudice di primo grado rigettava il reclamo e per l’effetto confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi.
Avverso tale pronuncia, la Delfino Pescara presentava reclamo alla Corte Federale d’Appello della FIGC, la quale, con provvedimento di cui al C.U. 136/CFA del 30 maggio 2017, rigettava l’impugnazione proposta, così confermando quanto statuito dal Tribunale.
III.
Con ricorso depositato l’11 settembre 2017, la Delfino Pescara ha quindi impugnato detta decisione dinanzi a questo Collegio di Garanzia, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ritenuta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, disporre l’annullamento, la riforma e comunque la privazione di qualsivoglia effetto delle decisioni da ultimo assunte da C.F.A. F.I.G.C., come pubblicate nei C.U. 136/CFA del 30 maggio 2017 e 027/CFA dell’11 agosto 2017 e di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ai predetti, ancorchè alla data odierna sconosciuti negli estremi e/o nei contenuti; per l’effetto, dichiarare l’insussistenza del diritto di U.S.D. CANALETTO SEPOR al pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore Ledian Memushaj come statuito nella decisione impugnata, direttamente ex art. 62, comma 1, C.G.S. CONI o - in subordine - enunciando il principio di diritto in forza del quale è accolto il ricorso promosso ed al quale il giudice federale competente dovrà uniformarsi, con rinvio allo stesso ex art. 62, comma 2, C.G.S. CONI”.
I motivi posti a sostegno di tale ricorso saranno illustrati nel corso della motivazione.
Si sono costituiti in giudizio la FIGC e la Canaletto, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso in quanto infondato. Le eccezioni delle resistenti saranno esposte anch’esse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.
Attesa la complessità della questione, la Prima Sezione, con decisione n. 17/2018, ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite. In particolare, la Prima Sezione, rilevata la differente formulazione delle disposizioni contenute nell’art. 99 bis NOIF e nel § 5 della Circ. LND n. 7 del 4 settembre 2007, ha sollevato un problema di interpretazione della disciplina relativa al premio alla carriera, ravvisando anche il rischio di una violazione del principio di gerarchia delle fonti.
Considerato in diritto
1.
Con il ricorso in esame, la Delfino Pescara, società nelle cui fila il calciatore albanese Ledian Memushaj ha fatto il suo esordio nel Campionato di calcio di Serie A il 21 agosto 2016 (partita Delfino Pescara/SSC Napoli), ha impugnato le decisioni degli Organi di Giustizia FIGC e, prima ancora, la delibera della Commissione Premi, sostanzialmente per il motivo assorbente della
“Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 99 bis NOIF”, da cui deriverebbero il difetto di legittimazione passiva della ricorrente stessa, nonchè la prescrizione del diritto al premio in capo alla Canaletto. La tesi della Società ricorrente è stata contestata sia dalla FIGC che dalla Canaletto.
La controversia deriva da una divergente interpretazione dell’art. 99 bis NOIF, secondo il quale:
“1) Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario di € 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) Quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel <Campionato di Serie A>; ovvero
b) Quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara nella Nazionale A o nella Under 21”.
Secondo la tesi della Società ricorrente, la dicitura “Nazionale A” (e anche “Under 21”) non può intendersi nel senso di Nazionale Italiana Maggiore, ma va riferita a tutte le Rappresentative Nazionali Maggiori che fanno parte della UEFA e/o della FIFA: pertanto, avendo il Memushaj debuttato nella Nazionale di appartenenza (Albanese) nel novembre 2010, mentre era tesserato per la AC Chievo Verona (partecipante al Campionato di Serie A), la Canaletto avrebbe semmai dovuto rivolgersi alla società di Verona per ottenere il premio alla carriera de quo. La pretesa avanzata dalla Canaletto, pertanto, non potrebbe essere rivolta nei confronti della Delfino Pescara, sia perché questa sarebbe priva di legittimazione, sia perché il diritto al premio sarebbe ormai prescritto (essendo maturato nel 2010 e non nel 2016). Secondo la Delfino Pescara, una diversa interpretazione sancirebbe una discriminazione a danno delle società che hanno formato tesserati senza cittadinanza italiana ed inoltre non sarebbe in linea con la situazione attuale, ove i vivai delle società calcistiche vedono la sempre più diffusa presenza di calciatori non italiani.
In senso contrario, le Parti resistenti hanno osservato che dalla lettura della disposizione dettata dall’art. 99 bis NOIF emerge chiaramente il riferimento all’esordio di un calciatore con la “Nazionale A”, locuzione con la quale si identificherebbe univocamente la sola Nazionale Italiana. A conferma di tale interpretazione vi sarebbe poi la Circolare LND n. 7/2007, la quale, al § 5 avente ad oggetto “Modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera”, recita testualmente: “indicazione della gara e della data di svolgimento della stessa, in cui il calciatore interessato ha esordito nel Campionato italiano di Serie A, oppure ha giocato per la prima volta nella Nazionale Italiana Maggiore o nella Nazionale Italiana Under 21”.
2.
Ad avviso di questo Collegio il ricorso proposto dalla Delfino Pescara è infondato, non potendosi condividere l’interpretazione dell’art. 99 bis NOIF da questa sostenuta e non essendo ravvisabili i profili di ingiusta discriminazione dalla stessa ricorrente paventati.
Facendo corretta applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, risulta evidente che la disciplina dettata dall’art. 99 bis NOIF ancora il premio alla carriera al fatto che il giovane calciatore abbia effettivamente disputato “la sua prima gara nel Campionato di Serie A” ovvero abbia effettivamente disputato “la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”, intendendo per Nazionale A la rappresentativa Nazionale
Italiana. A questo esito ermeneutico si perviene non già attraverso l’interpretazione fornita dal § 5 della Circ. LND n. 7 del 4 settembre 2007 (onde non sussiste il rischio di violazione del principio di gerarchia delle fonti prospettato dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia), ma sulla base di una piana interpretazione testuale e sistematica delle NOIF. Infatti, nell’art. 99 bis e, più in generale, nelle NOIF, per Nazionale A si intende univocamente la sola Rappresentativa
Nazionale Italiana. In questo senso depone il Titolo V delle NOIF che disciplina l’Ordinamento delle squadre nazionali e, all’art. 75, stabilisce che “II programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza”. Al terzo comma dello stesso art. 75, le NOIF dispongono che “Le società hanno l’obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori convocati per la Nazionale A. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori nei tempi fissati dalla stessa Federazione...”. La nozione di Nazionale A torna con lo stesso significato e con la stessa terminologia nell’art. 99 bis (dove non a caso, viene impiegata la dicitura Nazionale A con la lettera maiuscola), intendendo anche qui la Rappresentativa Nazionale Italiana. Pertanto, una diversa interpretazione che volesse intendere in senso ampiamente estensivo e generico l’espressione Nazionale A, al punto di ricomprendervi ogni rappresentativa nazionale di qualunque Paese, si risolverebbe in una interpretazione antiletterale ed errata. Peraltro, una simile interpretazione rischierebbe di dilatare oltre misura i confini del premio alla carriera, poiché allora - seguendo lo stesso criterio estensivo - si dovrebbe ritenere che anche la partecipazione del giovane calciatore ad una gara del campionato di serie A nel suo Paese di appartenenza possa giustificare l’insorgenza del premio alla carriera.
Né si può ritenere che l’interpretazione qui sostenuta rischi di costringere il sistema di premialità in un ambito puramente nazionale, operando ingiuste discriminazioni in danno di calciatori provenienti da altri Paesi e delle squadre italiane dove gli stessi si vanno formando. Infatti, come correttamente rilevato dalla FIGC, occorre tenere presente che il nostro ordinamento sportivo ha un sistema di premialità che si articola su più livelli; e nulla impedisce che, su uno solo di questi, il sistema voglia particolarmente premiare l’attività formativa e la crescita sportiva che si svolge in ambito nazionale. In questo senso, il premio alla carriera (da non confondere con quelli di preparazione e di addestramento e formazione) è, quindi, un premio espressamente riservato alle società giovanili e dilettantistiche che abbiano contribuito a far ottenere al calciatore uno dei massimi traguardi all’interno dell’ordinamento calcistico italiano: l’esordio nella Nazionale (italiana) di calcio (A o under 21) o in Serie A.
La ratio della norma è stata enunciata con molta chiarezza dalla Corte Federale d’Appello, la quale ha rilevato che “la finalità perseguita dal legislatore è quella di stimolare anche i più piccoli sodalizi a dedicare ogni cura ai vivai, incentivando in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica, attraverso le scuole di formazione” e di “elevare la qualità dei calciatori, valore aggiunto di cui possa giovarsi tutto il settore e, con esso, le rappresentative della nazionale italiana”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio reputa che il ricorso in esame sia infondato.
Ferma la conclusione che precede - alla quale il Collegio perviene sulla scorta di una interpretazione necessariamente ancorata al sistema normativo vigente - il Collegio lascia al legislatore sportivo, agli Organi competenti della Federazione e del CONI di valutare l’opportunità di un ulteriore adeguamento - sul piano normativo - dei meccanismi premiali all’attuale contesto del calcio italiano, tenendo conto sia dei cambiamenti intervenuti nel sistema rispetto all’epoca in cui sono state emanate le norme che regolano la materia (originariamente prevista dalla L. 91/1981, e poi dalle NOIF), sia della crescente presenza di giovani calciatori stranieri nelle rose delle società dilettantistiche.
3.
La complessità della questione trattata e le incertezze interpretative suscitate dalle disposizioni prese in esame - incertezze attestate anche dal provvedimento della Prima Sezione del Collegio di Garanzia di rimessione alla Sezioni Unite - giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 maggio 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma in data giugno 2018
Il Segretario
F.to Alvio La Face