F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CALCIO BRESCIA SPA CONTRO LA SOCIETÀ US Sestese Calcio AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FAMÀ ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CALCIO BRESCIA SPA CONTRO LA SOCIETÀ US Sestese Calcio AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FAMÀ ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con ricorso del 01.02.2017 la Società US Sestese Calcio adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della Brescia Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all’atleta Famà Andrea nato il 03.05.2002; detto premio veniva ritenuto dovuto per la stagione 2014/2015, quale penultima Società ad aver tesserato l’atleta, il quale successivamente veniva tesserato a titolo definitivo, il 20.07.2016 con la ASD Insubria Calcio, e immediatamente dopo, ovvero il 26.08.2016, trasferito in prestito a titolo gratuito alla Brescia Calcio Spa

La Commissione Premi, relativamente al giudizio che qui ci occupa instaurato dalla Brescia Calcio Spa in danno alla US Sestese Calcio, con decisione n. 8/E del 16.03.2017, accoglieva il ricorso e condannava la Società Brescia Calcio Spa al pagamento della somma di € 10.033,20, di cui € 6.588,00 in favore della Società US Sestese Calcio a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 3.445,20 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Con atto del 05.04.2017 la Brescia Calcio Spa impugnava la decisione assumendo, in via preliminare, la nullità/annullabilità della stessa per difetto di motivazione, e, nel merito, che, ai sensi dell’art. 96 comma 2, il pagamento del premio di preparazione non fosse dovuto da parte della reclamante in quanto il trasferimento in prestito alla stessa risultava essere avvenuto solo a titolo temporaneo, senza previsione di diritto di opzione in capo alla Brescia Calcio Spa Richiedeva che tali circostanze fossero approfondite e valorizzate dal Tribunale Federale sezione Vertenze Economiche, riformandosi la decisione impugnata e dichiarando non dovuto il premio di preparazione, non essendo la reclamante titolare del vincolo sul calciatore e non avendo mai la stessa tesserato il medesimo.

In subordine, la reclamante chiedeva che venisse ridotta, nella misura ritenuta di giustizia, la penale così come disposta in favore della F.I.G.C., in quanto quantificata in misura superiore al massimo normativamente previsto.

Con memorie del 19.04.2017, la US Sestese Calcio controdeduceva che, nell’ipotesi di cessione in prestito durante la stagione nella quale si era manifestato il vincolo, anche la seconda Società sarebbe stata onerata al premio, e chiedeva, pertanto, la conferma della decisione impugnata.

La stessa Società appellata stigmatizzava, inoltre, il comportamento delle Società ASD Insubria Calcio e Brescia Calcio Spa, posto che appariva assai singolare che l’atleta fosse stato tesserato con vincolo in data 20.07.2016 dalla ASD Insubria Calcio – Società partecipante al campionato di seconda categoria - e a distanza di un brevissimo periodo, fosse stato trasferito in prestito e senza essere stato preventivamente visionato, alla Brescia Calcio Spa– Società militante nella categoria Cadetta.

La vertenza veniva decisa all’udienza del 08.06.2017.

Solo la domanda spiegata in via subordinata è fondata e, pertanto, il gravame va parzialmente accolto.

É indubbio che l’atleta Famà Andrea sia stato tesserato con vincolo, in data 20.07.2016, dalla ASD Insubria Calcio, e che, immediatamente dopo, ovvero il 26.08.2016, l’atleta sia stato trasferito in prestito alla Brescia Calcio Spa.

La circostanza è rilevante e non inficia l’obbligo della Brescia Calcio Spa di corrispondere il premio di preparazione alla richiedente US Sestese Calcio.

Invero a mente dell’art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società.), il premio è dovuto anche dalla Società Brescia Calcio Spa

Tale norma mira ad eludere il fenomeno della c.d. “triangolazione”, volto ad eludere il pagamento di un maggiore premio di preparazione.

Ebbene, proprio la ratio di tale norma, fa sì che la stessa possa ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui via sia un trasferimento dell’atleta, sia esso a titolo definitivo o temporaneo. La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, poiché ha ritenuto la Brescia Calcio Spa, responsabile del premio, in quanto la stessa, iscritta al campionato di categoria Cadetta, di categoria superiore, ha preso in prestito l’atleta, anche se a titolo temporaneo, nel corso della medesima stagione sportiva, dalla ASD Insubria Calcio, iscritta ad un campionato di categoria inferiore.

Con riferimento alla domanda scolta in via principale, la decisione della Commissione Premi va, pertanto, confermata.

Quanto alla domanda formulata in via subordinata la stessa va accolta in quanto, come eccepito dalla reclamante, la Commissione Premi ha quantificato la penale in favore della F.I.G.C., in misura superiore al massimo normativamente previsto.

Ed invero, ai sensi dell’art. 96, comma 3 delle NOIF “L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.”.

Considerato che l’importo dovuto per il premio di preparazione risulta pari ad € 6.588,00, la penale dovuta dalla Brescia Calcio Spa non può, pertanto, superare la somma di € 3.294,00. Tenuto  conto  delle  circostanze  e  che  l’orientamento  di  codesto  Tribunale  era  noto  alla reclamante, la Brescia Calcio Spa va condannata al pagamento della misura massima di € 3.294,00, in favore della F.I.G.C. a titolo di penale, con assorbimento di ogni altra questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società Calcio Brescia Spa, ridetermina la penale in favore della F.I.G.C. nella misura di € 3.294,00 (Euro tremiladuecentonovantaquattro/00) e conferma per il resto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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