F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 652 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GREGORI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 652 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GREGORI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.

Con ricorso del 31 gennaio 2017, la ASD Alto Metauro adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Simone Gregori (Ric. N. 652), tesserato per la prima volta per il campionato di “Eccellenza” dalla ASD Urbania Calcio 1920.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 16 marzo 2017, comunicata sia alla ASD Urbania Calcio 1920 che alla ASD Alto Metauro in data 30 marzo 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Alto Metauro quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Simone Gregori, condannava la ASD Urbania Calcio 1920 al pagamento dell’importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Alto Metauro ed € 675,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Urbania Calcio 1920 ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 aprile 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Urbania Calcio 1920 rileva che il premio di preparazione per il calciatore Simone Gregori sarebbe dovuto alla ASD Alto Metauro non quale Società unica avente diritto al premio, bensì quale penultima.

Sostiene, infatti, la ASD Urbania Calcio 1920 che, stante l’avvenuto tesseramento del giocatore da parte della medesima ASD Urbania Calcio 1920 nelle due stagioni precedenti l’assunzione del vincolo pluriennale, la Commissione Premi avrebbe dovuto riconoscere alla ASD Alto Metauro il premio di preparazione non quale unica Società avente diritto, bensì quale penultima.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Alto Metauro, il reclamo veniva deciso all’udienza dell’8 giugno 2017.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In merito al motivo di impugnazione formulato dalla ASD Urbania Calcio 1920, si osserva infatti che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Nel caso di specie, il calciatore Simone Gregori è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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