F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 27/TFN-SVE del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.

RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 03 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mariani Francesco dell’importo di Euro 4.100,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell’accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF. Conseguentemente conclude per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato  del reclamo, il calciatore Mariani Francesco ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando, in primo luogo, l'erroneità, la manifesta infondatezza e la pretestuosità, con finalità chiaramente dilatorie, del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 ed, in secondo luogo, ribadendo quanto già esposto e documentato col reclamo innanzi la CAE relativamente alla circostanza che la Società aveva rilasciato al calciatore un assegno datato 31.08.2016 a firma dell'amministratore delegato Sig.ra Buoncristiani Cecilia e timbrato dalla stessa Società dell'importo di € 4.095,00, al netto delle ritenute fiscali di legge a saldo delle somme spettanti, che però era risultato scoperto e, pertanto, impagato, in assoluta contraddizione con le contestazioni mosse al calciatore.

La difesa del calciatore, ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione dell’08 giugno 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché, in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico, richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016).

Anche in questa sede si ribadisce l’irrilevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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