F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 318/CAE-LND del 16.5.2017.

RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL     C.U. 318/CAE-LND del 16.5.2017.

Con ricorso del 11.2.17 l’atleta Sabatino Lordi adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentirsi ottenere la condanna della AP Turris al pagamento della somma di € 1.500,00 quale saldo sul complessivo dovuto nell’accordo economico per complessivi € 8.500,00, convenuto per la stagione 2015/2016.

La AP Turris non si costituiva.

All’udienza del 27.4.17 la Commissione Accordi Economici con decisione n. prot 180/CAE 2016/2017 del 26.5.17, accertata la regolarità e legittimità della  documentazione, condannava la AP Turris al pagamento della somma di € 1.500,00.

In data 16.5.17 la decisione veniva comunicata via pec alla AP Turris, che la appellava con atto comunicato in data 22.5.17.

Richiedeva parte appellante la riforma della decisione impugnata, con riduzione dell’importo a proprio debito per € 1.100,00; depositava assegni bancari e quietanze di pagamento attestanti il pagamento di € 7.400,00 con residuo dovuto per € 1.100,00; precisava di non essersi costituita in I grado a causa della sostituzione degli organi societari.

Si costituiva l’atleta Lordi il quale contestava la tardività delle deduzioni della Società, nonché la tardività del deposito della documentazione. Disconosceva altresì la sottoscrizione apposta alle liberatorie depositate soltanto in II grado dalla Società AP Turris.

All’udienza del 10.7.17 la vertenza veniva decisa.

L’appello è manifestamente infondato e come tale va rigettato.

Il Tribunale Federale ha preventivamente verificato la regolarità dell’accordo economico invocato e in tal senso il dipartimento Regionale della LND rimetteva accordo economico tempestivamente e validamente depositato il 31.12.15 sottoscritto in data 11.12.15.

Nel merito l’appello è infondato. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società AP Turris, soltanto in II grado, sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall’atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato.

La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti; la CAE ha ben giudicato sul punto, sicché la decisione impugnata è assolutamente corretta, e formata e fondata sul materiale probatorio tempestivamente depositato in atti.

Quanto alle vicende societarie relative al mutamento delle cariche intervenute all’interno della Società appellante, esse sono irrilevanti rispetto alle scadenze processuali di natura perentoria, e non giustificano nessuna rimessione in termini.

Alla soccombenza seguono le spese.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turris Calcio ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Lordi Sabatino, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti. Ordina incamerarsi la tassa.

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