F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAPANE BENEDETTO, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

 

RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON  IL CALCIATORE MANGIAPANE BENEDETTO, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

Con ricorso del 6 giugno 2017, la Società SEF Torres 1903 srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 30 maggio 2017 con la quale è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Benedetto Mangiapane, del complessivo importo di € 4.427,52 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017. Lamenta la Società reclamante l’infondatezza della pretesa del calciatore in quanto lo stesso avrebbe ricevuto tutto quanto dovutogli come risultante dalla documentazione societaria, peraltro non a disposizione di essa ricorrente a causa del cambio della compagine sociale avvenuto il 13 aprile 2016.

In detta sede, infatti, sarebbe stata omessa la consegna della documentazione societaria come da denuncia formalizzata presso la competente Autorità giudiziaria.

Il calciatore Mangiapane, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la assoluta pretestuosità del reclamo della SEF Torres 1903 srl che peraltro non ha svolto difese innanzi alla CAE, chiedendo quindi il rigetto del gravame e la condanna della reclamante per lite temeraria.

Alla riunione del 10 luglio 2017, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

In primo luogo si osserva che la Società reclamante ben avrebbe potuto difendersi innanzi alla CAE dando quanto meno la prova di non essere in grado di verificare la fondatezza della richiesta del calciatore per fatto ad essa non ascrivibile.

In ogni caso, emerge agli atti che l’accordo economico dal quale scaturisce la pretesa del calciatore è stato depositato il 10 novembre 2016 ed è sottoscritto dallo stesso soggetto che ha firmato il reclamo della Società.

Da qui rimane conclamata la temerarietà della lite introdotta dalla SEF Torres srl nulla potendo rilevare l’omessa consegna della documentazione societaria nell’aprile 2016 con fatti avvenuti solo nel successivo novembre dello stesso anno.

Pertanto, ricorrono i presupposti dell’art. 16 comma 4 del Codice di giustizia sportiva per accogliere la domanda del calciatore di condanna della Società reclamante per lite temeraria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres 1903 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mangiapane Benedetto, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti; nonché all’ulteriore importo di € 800,00 (Euro ottocento/00) a titolo di lite temeraria. Ordina incamerarsi la tassa.

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