F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 04/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/TFN-SVE del 10 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 192 DELLASOCIETÀ VICENZACALCIO SPACONTRO LASOCIETÀ USD SUMMANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 871 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIERO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.

RECLAMO N°. 192 DELLASOCIETÀ VICENZACALCIO SPACONTRO LASOCIETÀ USD SUMMANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC. N. 871 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIERO DAVIDE), PUBBLICATA NEL  C.U. 10/E del 25.5.2017.

Con ricorso datato 18 marzo 2017, la Società USD Summania adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al tesseramento dell'atleta Viero Davide (Ric. N. 871) per la stagione sportiva 2014/2015.

La Commissione Premi con decisione n. 10/E del 25/05/2017, accertata la regolarità e legittimità della documentazione depositata, dichiarava la Società Vicenza Calcio spa tenuta a corrispondere l’importo totale di € 10.530,00, di cui € 7.020,00 alla Società USD Summania a titolo di premio di preparazione ed € 3.510,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con reclamo del 1° giugno 2017 la Vicenza Calcio impugnava innanzi a questo Tribunale Federale la detta decisione della Commissione Premi assumendo che durante il periodo intercorso tra la proposizione del ricorso da parte della USD Summania innanzi alla Commissione Premi e la decisione di quest’ultima, la medesima Vicenza Calcio aveva poi provveduto al pagamento del premio di preparazione in questione ottenendo dalla controparte anche la relativa quietanza liberatoria.

La liberatoria veniva inviata al Comitato Regionale Veneto della FIGC e convalidata da quest’ultimo in data 5 maggio 2017, ma tuttavia non veniva comunicata alla Commissione Premi.

Concludeva pertanto la reclamante, in virtù del pagamento avvenuto e dell'accordo raggiunto tra le due Società, per l'annullamento della decisione impugnata.

La USD Summania depositava proprie controdeduzioni, nelle quali confermava  di aver ricevuto dalla Vicenza Calcio il pagamento del premio di preparazione dovuto, ma assumendo di non aver nessuna colpa in ordine alla mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento alla Commissione Premi.

La vertenza veniva discussa e decisa alla riunione del 10 luglio 2017.

Esaminati gli atti, si rileva innanzi tutto come il pagamento del premio dovuto alla USD Summania sia successivo alla presentazione del ricorso alla Commissioni Premi ed inoltre che la liberatoria, seppur del tutto regolare, non sia però mai stata comunicata alla Commissione Premi.

La decisione assunta in primo grado, in assenza di alcuna diversa comunicazione delle parti, risulta dunque corretta.

L’avvenuto pagamento del premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio determina tuttavia la cessazione della  materia del contendere relativamente al premio, dovendosi certamente confermare la penale per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al premio, e conferma limitatamente alla disposizione del pagamento della penale la decisione impugnata. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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