F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 05/TFN-SVE del 31 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 194 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ FBC GRAVINA SCSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA1910 AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA PREVISTA DAL CU N. 132 DEL 5.5.2017 DEL DIP. INTERREGIONALE L.N.D. – IN RELAZIONE ALLA GARA – SERIE D GIRONE H – PLAYOFF – NOCERINA – FBC GRAVINA DEL 14.5.2017 – A PORTE CHIUSE.

 

RECLAMO N°. 194 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ FBC   GRAVINA SCSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD NOCERINA1910 AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA PREVISTA DAL CU N. 132 DEL 5.5.2017 DEL DIP. INTERREGIONALE L.N.D. - IN RELAZIONE ALLA GARA – SERIE D GIRONE H – PLAYOFF – NOCERINA – FBC GRAVINA DEL 14.5.2017 – A PORTE CHIUSE.

Con ricorso del 12 giugno 2017 la Società FCB Gravina SCSD ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Società ASD Nocerina 1910 al pagamento in suo favore della somma di € 1.000,00, quale quota d’incasso ad essa spettante relativamente alla gara disputata il 14 maggio 2017, su campo neutro e a porte chiuse, fra ASD Nocerina 1910 vs FCB Gravina SCSD, valevole per la fase dei Play Off del girone D organizzati dalla LND. Esponeva la reclamante che, a seguito del provvedimento di squalifica del campo gara, l’ASD Nocerina 1910 avrebbe dovuto pagare al termine dell’incontro, disputato presso lo stadio comunale di Frattamaggiore (Na), la somma di € 1.000,00, così come previsto alla lettera K del C.U. n. 132 del 5 maggio 2017 ma che, nemmeno dopo vari solleciti, la Società aveva provveduto.

A sostegno allegava copia del suddetto C.U. e di quello relativo alla squalifica del campo di gioco della Nocerina 1910 e la corrispondenza intercorsa tra le Società.

La  Società  ASD  Nocerina  1910,  pur  ritualmente  notiziata  del  ricorso,  non  ha  inviato controdeduzioni.

La vertenza veniva, quindi, discussa e decisa nella riunione del 31 luglio 2017.

In reclamo della FCB Gravina SCSD è fondato e deve, pertanto, essere accolto sulla base dei seguenti motivi.

Dall’esame degli atti di causa prodotti appare incontroverso che la partita ASD Nocerina 1910 vs FCB Gravina SCSD sia stata svolta su campo neutro e a porte chiuse.

Per cui, come previsto dalla lett. k) del C.U. del Dipartimento Interregionale della LND n. 132 del 5 maggio 2017, l’ASD Nocerina 1910 (Società ospitante) avrebbe dovuto versare all’FCB Gravina SCSD (Società ospitata) al termine della gara la somma di € 1.000,00, a titolo di compensazione del mancato incasso dei biglietti venduti.

Nel caso di specie, non risulta che tale somma sia stata pagata. Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società FBC Gravina SCSD e, per l’effetto, dichiara la Società ASD Nocerina 1910 tenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di importo di cui al Com. Uff. n. 132/Dip. Int. – L.N.D. del 5.5.2017. Ordina restituirsi la tassa.

 

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